Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18369/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5329/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Gracchi n. 187 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza della Commissione tributariaprovinciale di Ragusa n. 948/1/2016, pronunciata in data 18 luglio 2016; [OSCURATO:PERSONA] – ORDINANZA CHIUSURA - RICORSO PER CASSAZIONE-AMMISSIBILITÀ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L a Commissione tributaria provinciale di Ragusa, in sede di giudizio di ottemperanza, con ordinanza del 18 luglio 2016, verificata la irritualità e inammissibilità del reclamo dell’Agenzia delle entrate contro gli atti del Commissario ad acta, ai sensi del comma 10 dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, e preso atto della nota di quest’ultimo che comunicava la piena esecuzione della sentenza n. 438/01/2011 della medesima CTP, con l’accredito degli importi dovuti comprensivi degli interessi, dichiarava chiuso,ai sensi del comma 8 dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il procedimento di ottemperanza.

2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del territorio, affidandosi ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 1 97 .

Considerato che:

1. La ricorrente Agenzia propone un unico motivodi ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17 , della l. n. 289 de l 2002 nonché dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e dell’art. 108, par. 3, TUE, laddove la C.T.R. non ha tenuto conto del fatto che le agevolazioni in parola costituivano di aiuti di Stato.

2. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso dell’amministrazione, nella sua intestazione, è indirizzato contro [OSCURATO:PERSONA]; nel corpo del ricorso si fa sempre però riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che è anche univocamente la parte del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata e che s’è costituito senza eccepire alcunché; il ricorso è quindi pienamente ammissibile, sotto tale profilo, in quanto non sussiste alcuna incertezza sulla parte destinataria del medesimo (Cass. 06/02/2018, n. 2827).

3. Ciò premesso, occorre riportare l’esposizione del fatto compiuta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle somme versate quale Irpef ed altro per gli anni 1990, 1991, 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; la C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 438/01/2011, aveva accolto la domanda; sull’appello proposto dall’ufficio la C.T.R. aveva dichiara to la cessa zione dellamateria del contendere.

Successivamente il legislatore,con la l. 23/12/1994, n 190, art. 1, comma 665, avevastabilito che i soggetti colpiti dal sisma in Si cil ia nel 1990 che avevano versato imposte oltre il 10% previsto dall’art. 9 della l. n. 289 del 2002, avevano diritto al rimborso dell’imposta, tranne coloro che svolgessero attività di impresa, come nel caso di specie.

Ancora successivamente la Commissione europea, con la decisione C/2015, 5549 final, aveva dichiarato che l’agevolazione fiscale in parola costituisse illecito aiuto di stato, ordinando di annullare tutti i pagamenti ine essere e di recuperarequelli effettuati.

In data 19/11/2015 il contribuente aveva depositato ricorso per ottemperanza della sentenza emessa dalla C.T.P.

I giudici provinciali, con sentenza n. 242/01/2016, ritenuto che si trattasse di aiuti inferiori alla soglia minima prevista dal regolamento europeo, sui de minimis, avevano rigettato le relative doglianze dell’amministrazione, accertando che si trattasse di agevolazioni consentite,e avevano accolto il ric orso per ottemperanza , nominando un Commissario ad actail quale disponeva che l’Agenzia delle entrate erogasse il rimborso; tale provvedimento del Commissario ad actaera oggetto di reclamo al giudice dell’ottemperanza che , con l ’ ordinanza oggetto dell’odierno ricorso , nel dichiarare inammissibile il reclamo, dichiarava chiuso il procedimento.

Tale provvedimento, assume l’amministrazione ricorrente, sarebbe violativo del divieto di erogare aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, trattandosi di redditi relativi ad attività di impresa.

4. [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n.

C (2015) 5549 finaldel 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che Le misure di aiuto di Stato in oggetto (l. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17,e successive modifiche e integrazioni…), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno.

E' fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un aiuto individuale che   al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che,   al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti(art. 2 decisione cit.).

4.1. E’ un principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 06/06/2022, n. 18051; Cass.22/11/2021, n. 35984; Cass. 03/11/2010, n. 22318).

Tale efficacia concerne anche la decisione provvisoria di ingiunzione poiché attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva.

L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17/10/2012, quindi successiva alla emissione della sentenza di merito ma antecedente all’emissione della sentenza resa dal giudice dell’ottemperanza–era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr.

Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]).

4.2. Questa Corte (Cass. 26/07/2022, n. 23379) ha anche evidenziato che il giudizio di ott emperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 , a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.5.

Ribaditi tali principi, occorre però evidenziare che nel caso di specie il provvedimento impugnato non è la sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza che ha nominato il Commissario ad acta, sentenza che ha espressamente deciso sulla questione di ritenere ammissibile l’agevolazione in quanto rientrante nei limiti del regolamento de minimis (e che non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione, pur ammissibileai sensi dell’art. 70, comma 10, d.l.gs. n. 546 del 1992, alla luce anche della predetta giurisprudenza di questa Corte), ma l a successiva ordinanza di chiusura del procedimento emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Questa Corte, con orientamento assolutamente consolidato, ha ritenuto che l'ordinanza di chiusura, pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dal comma 8 della medesima norma, non sia impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decis ori, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, essa è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.(Cass. 27/09/2022, n. 28059 ; Cass. 21/11/2019, n. 30346 ; Cass. 16/02/2018, n. 3804; Cass. 28/06/2017, n. 16086; Cass.06/07/2012, n. 11352; Cass. 21/02/2005, n. 3435).

Nel caso di specie la C.T.R., dichiarata la irritualità del reclamo contro i provvedimenti attuativi emanati dal Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 54671992 (che prevede la impugnazione, con ricorso per cassazione, della sola sentenza), preso atto dell’avvenuto accredito degli importi dovuti, ha dichiarato chiuso il procedimento, con provvedimento che quindi non ha contenuto decisorio, non avendo modificato il decisumdella sentenza emessa dal giudice dell’ottemperanza(che aveva escluso che si vertesse in tema di aiuti vietati, con statuizione non impugnata dall’amministrazione), ma avendo verificato unicamente la sua corretta attuazione; non incide su tale conclusione la circostanza che la C.T.R. abbia contestualmente dichiarato inammissibile il reclamo contro i provvedimenti attuativi in quanto i motivi con esso dedotti (consistenti nella impossibilità di eseguire il pagamento dichiarato aiuto di Stato)erano stat i già trattat i in seno al giudizio d'ottemperanza e nella sentenza emessa in quella sede.

L'oggetto del reclamo avverso l'ordinanza di chiusura pronunciata ex art. 70, comma 8, d.P.R. n. 546 del 1992, era quindi considerato correttamente del tutto inammissibile, perché al più avrebbe dovuto costituire motivo d'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La non impugnabilità per cassazione dell’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza che non esorbiti e che non modifichi la sentenza emessa nel medesimo, come nel caso di specie, impedisce quindi di esaminare il merito del ricorso, il quale peraltro neanche censura le considerazioni di merito già formulate dalla C.T.R., nella sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, sulla piena applicabilità del regolamento de minimisal caso di specie.

6. Ne segue la pronuncia di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate e del territorio al pagamento delle spese di lite in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5329/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Gracchi n. 187 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza della Commissione tributariaprovinciale di Ragusa n. 948/1/2016, pronunciata in data 18 luglio 2016; [OSCURATO:PERSONA] – ORDINANZA CHIUSURA - RICORSO PER CASSAZIONE-AMMISSIBILITÀ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L a Commissione tributaria provinciale di Ragusa, in sede di giudizio di ottemperanza, con ordinanza del 18 luglio 2016, verificata la irritualità e inammissibilità del reclamo dell’Agenzia delle entrate contro gli atti del Commissario ad acta, ai sensi del comma 10 dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, e preso atto della nota di quest’ultimo che comunicava la piena esecuzione della sentenza n. 438/01/2011 della medesima CTP, con l’accredito degli importi dovuti comprensivi degli interessi, dichiarava chiuso,ai sensi del comma 8 dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il procedimento di ottemperanza. 2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del territorio, affidandosi ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 1 97 . Considerato che: 1. La ricorrente Agenzia propone un unico motivodi ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17 , della l. n. 289 de l 2002 nonché dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e dell’art. 108, par. 3, TUE, laddove la C.T.R. non ha tenuto conto del fatto che le agevolazioni in parola costituivano di aiuti di Stato. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso dell’amministrazione, nella sua intestazione, è indirizzato contro [OSCURATO:PERSONA]; nel corpo del ricorso si fa sempre però riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che è anche univocamente la parte del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata e che s’è costituito senza eccepire alcunché; il ricorso è quindi pienamente ammissibile, sotto tale profilo, in quanto non sussiste alcuna incertezza sulla parte destinataria del medesimo (Cass. 06/02/2018, n. 2827). 3. Ciò premesso, occorre riportare l’esposizione del fatto compiuta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle somme versate quale Irpef ed altro per gli anni 1990, 1991, 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; la C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 438/01/2011, aveva accolto la domanda; sull’appello proposto dall’ufficio la C.T.R. aveva dichiara to la cessa zione dellamateria del contendere. Successivamente il legislatore,con la l. 23/12/1994, n 190, art. 1, comma 665, avevastabilito che i soggetti colpiti dal sisma in Si cil ia nel 1990 che avevano versato imposte oltre il 10% previsto dall’art. 9 della l. n. 289 del 2002, avevano diritto al rimborso dell’imposta, tranne coloro che svolgessero attività di impresa, come nel caso di specie. Ancora successivamente la Commissione europea, con la decisione C/2015, 5549 final, aveva dichiarato che l’agevolazione fiscale in parola costituisse illecito aiuto di stato, ordinando di annullare tutti i pagamenti ine essere e di recuperarequelli effettuati. In data 19/11/2015 il contribuente aveva depositato ricorso per ottemperanza della sentenza emessa dalla C.T.P. I giudici provinciali, con sentenza n. 242/01/2016, ritenuto che si trattasse di aiuti inferiori alla soglia minima prevista dal regolamento europeo, sui de minimis, avevano rigettato le relative doglianze dell’amministrazione, accertando che si trattasse di agevolazioni consentite,e avevano accolto il ric orso per ottemperanza , nominando un Commissario ad actail quale disponeva che l’Agenzia delle entrate erogasse il rimborso; tale provvedimento del Commissario ad actaera oggetto di reclamo al giudice dell’ottemperanza che , con l ’ ordinanza oggetto dell’odierno ricorso , nel dichiarare inammissibile il reclamo, dichiarava chiuso il procedimento. Tale provvedimento, assume l’amministrazione ricorrente, sarebbe violativo del divieto di erogare aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, trattandosi di redditi relativi ad attività di impresa. 4. [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n. C (2015) 5549 finaldel 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che Le misure di aiuto di Stato in oggetto (l. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17,e successive modifiche e integrazioni…), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno. E' fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un aiuto individuale che   al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che,   al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti(art. 2 decisione cit.). 4.1. E’ un principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 06/06/2022, n. 18051; Cass.22/11/2021, n. 35984; Cass. 03/11/2010, n. 22318). Tale efficacia concerne anche la decisione provvisoria di ingiunzione poiché attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva. L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17/10/2012, quindi successiva alla emissione della sentenza di merito ma antecedente all’emissione della sentenza resa dal giudice dell’ottemperanza–era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]). 4.2. Questa Corte (Cass. 26/07/2022, n. 23379) ha anche evidenziato che il giudizio di ott emperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 , a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.5. Ribaditi tali principi, occorre però evidenziare che nel caso di specie il provvedimento impugnato non è la sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza che ha nominato il Commissario ad acta, sentenza che ha espressamente deciso sulla questione di ritenere ammissibile l’agevolazione in quanto rientrante nei limiti del regolamento de minimis (e che non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione, pur ammissibileai sensi dell’art. 70, comma 10, d.l.gs. n. 546 del 1992, alla luce anche della predetta giurisprudenza di questa Corte), ma l a successiva ordinanza di chiusura del procedimento emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992. Questa Corte, con orientamento assolutamente consolidato, ha ritenuto che l'ordinanza di chiusura, pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dal comma 8 della medesima norma, non sia impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decis ori, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, essa è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.(Cass. 27/09/2022, n. 28059 ; Cass. 21/11/2019, n. 30346 ; Cass. 16/02/2018, n. 3804; Cass. 28/06/2017, n. 16086; Cass.06/07/2012, n. 11352; Cass. 21/02/2005, n. 3435). Nel caso di specie la C.T.R., dichiarata la irritualità del reclamo contro i provvedimenti attuativi emanati dal Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 54671992 (che prevede la impugnazione, con ricorso per cassazione, della sola sentenza), preso atto dell’avvenuto accredito degli importi dovuti, ha dichiarato chiuso il procedimento, con provvedimento che quindi non ha contenuto decisorio, non avendo modificato il decisumdella sentenza emessa dal giudice dell’ottemperanza(che aveva escluso che si vertesse in tema di aiuti vietati, con statuizione non impugnata dall’amministrazione), ma avendo verificato unicamente la sua corretta attuazione; non incide su tale conclusione la circostanza che la C.T.R. abbia contestualmente dichiarato inammissibile il reclamo contro i provvedimenti attuativi in quanto i motivi con esso dedotti (consistenti nella impossibilità di eseguire il pagamento dichiarato aiuto di Stato)erano stat i già trattat i in seno al giudizio d'ottemperanza e nella sentenza emessa in quella sede. L'oggetto del reclamo avverso l'ordinanza di chiusura pronunciata ex art. 70, comma 8, d.P.R. n. 546 del 1992, era quindi considerato correttamente del tutto inammissibile, perché al più avrebbe dovuto costituire motivo d'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992. La non impugnabilità per cassazione dell’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza che non esorbiti e che non modifichi la sentenza emessa nel medesimo, come nel caso di specie, impedisce quindi di esaminare il merito del ricorso, il quale peraltro neanche censura le considerazioni di merito già formulate dalla C.T.R., nella sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, sulla piena applicabilità del regolamento de minimisal caso di specie. 6. Ne segue la pronuncia di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate e del territorio al pagamento delle spese di lite in favor
Sentenza Cassazione n. 18369/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris