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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31152/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3726/26 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla sussistenza del dolo del delitto di calunnia, è del tutto genericamente proposto, peraltro in fatto, rispetto alle ragioni poste a base della affemazione di reponsabilità, con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo reiterando la deduzione, alla quale la Corte di appello ha puntutirnente risposto (v. pg. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3726/26 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla sussistenza del dolo del delitto di calunnia, è del tutto genericamente proposto, peraltro in fatto, rispetto alle ragioni poste a base della affemazione di reponsabilità, con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo reiterando la deduzione, alla quale la Corte di appello ha puntutirnente risposto (v. pg. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 31152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris