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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 27512/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con indirizzi: e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza n.547/2020della Commissione tributaria regionale della Puglia-Sezione distaccata di Taranto, depositata il 2 7 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione erariale all’istanza di rimborso dell’IRPEF versata per l’anno 2002, con riserva di ripetizione per dedotta violazione dell’art.23 della Costituzione e della normativa applicabile ratione temporis, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

In particolare,la Commissione territoriale - premesso che l’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n.388 del 2000 aveva apportato alcune modifiche all’art. 11 del d.P.R. n. 917 del 1986 e che tali modifiche , applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2001, erano state sospese, dall’art.2, comma 6, della legge n. 448 del 2001, per l’anno 2002- riteneva che tale sospensione non potesse essere intesa nel senso di ritenere per intero non dovuta l’imposta ma dovesse intendersi nel senso di pervenire,in via interpretativa, anche per l’anno 2002 , ad una determinazione delle aliquote con riferimento a quelle previgenti.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o su due motivi.

L’Agenzia delle entratenon ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.Con il primo motivo - rubricato : [OSCURATO:PERSONA] - violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma secondo, c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 36 d.lgs. n.546 del 1992 nonché art.11 Cost.- il ricorrente denunzia la sentenza impugnata di motivazione apparente essendosi il Giudice di appello limitato a condividere le argomentazioni sostenute dall’Agenzia delle entrate.1.1.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez.

U . , s entenza n. 22232 del 03/11/2016 e, tra le tante, di recente, Cass . n. 5927 del 27 febbraio 2023) in presenza di motivazione solo apparente, deve considerarsi nulla la sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.Nel caso in esame, la C.T.R. ha esplicitato congruamente e chiaramente le ragioni poste a base del decisum, condividendo le tesi difensive prospettate dalla difesa erariale senza che ciò comporti la dedotta nullità (v.Cass.

Sez.U, n. 642 del 16/01/2015 n el processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato ). 2.Con il secondo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.23 della Costituzione, art.2 comma 6 della legge n.448/2001, art.2, comma 1, lett. c della legge n.388 del 2000, violazione della legge n. 825 del 9.10.1971, art.18, comma 5- il ricorrente deduce l’errore in diritto perpetrato dalla C.T.R. nell’avere ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo (circolare del Direttore dell’Agenzia delle entrate) che, a fronte dell’impedimento nell’applicazione dell’aliquota, determinato dalla sospensione applicativa delle aliquote IRPEF relative all’anno di imposta 2002 previstedalla legge n.388 del 2000, si era sostituito al legislatore disponendo l’applicazione delle aliquote IRPEF, in evidente contrasto con l’art.23 della Costituzione, con la normativa di riferimento e con il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta. 2.1.La censura è infondata.

L’art. 2, sesto comma, della legge n.448 del 2001 ha sospeso per l’anno 2002 le modifiche apportate in tema di aliquote Irpef, con rimodulazione delle stesse con riferimento a specifici scaglioni di reddito e ad anni di imposta, dall’art.2, comma 1, lettera c) della legge n.388 del 2000 all’art.11 del d.P.R. n.917 del 1986.

A norma del comma 8 del citato art.2l.n.388/2000 tali modifiche erano applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2001.

Nello specifico ai sensi dell’art.2, sesto comma, della l.n.448/2001: Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002 .

A sua volta il comma 1, lett.c) dell’art.2 della legge n.388 del 2000 prevedeva: c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;"; 2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;"; 3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001"; 4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003"; 5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003".

Appare evidente, dal mero tenore testuale delle norme e attraverso una loro interpretazione sistematica , che il legislatore del 2001 quando ha inteso sospendere il disposto per l’anno 2002 ha inteso riferirsi all’applicazione delle variazioni in aumento delle aliquote con riferimento ai vari scaglioni di reddito come previste per l’annualità 2002, con la conseguenza che in virtù di detta sospensione pertale annualità di imposta continuavano ad avere vigore e applicazione le diverse aliquote già stabilite per il precedente anno 2001.Dal che la correttezza della sentenza impugnata laddove ha statuito che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2003 costituiva mera esecuzione in sede amministrativa del complesso normativo di riferimento. 3.Conclusivamente il ricorso merita il rigetto.

4. Non vi è pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con indirizzi: e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza n.547/2020della Commissione tributaria regionale della Puglia-Sezione distaccata di Taranto, depositata il 2 7 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione erariale all’istanza di rimborso dell’IRPEF versata per l’anno 2002, con riserva di ripetizione per dedotta violazione dell’art.23 della Costituzione e della normativa applicabile ratione temporis, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. In particolare,la Commissione territoriale - premesso che l’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n.388 del 2000 aveva apportato alcune modifiche all’art. 11 del d.P.R. n. 917 del 1986 e che tali modifiche , applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2001, erano state sospese, dall’art.2, comma 6, della legge n. 448 del 2001, per l’anno 2002- riteneva che tale sospensione non potesse essere intesa nel senso di ritenere per intero non dovuta l’imposta ma dovesse intendersi nel senso di pervenire,in via interpretativa, anche per l’anno 2002 , ad una determinazione delle aliquote con riferimento a quelle previgenti. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o su due motivi. L’Agenzia delle entratenon ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con il primo motivo - rubricato : [OSCURATO:PERSONA] - violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma secondo, c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 36 d.lgs. n.546 del 1992 nonché art.11 Cost.- il ricorrente denunzia la sentenza impugnata di motivazione apparente essendosi il Giudice di appello limitato a condividere le argomentazioni sostenute dall’Agenzia delle entrate.1.1. La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U . , s entenza n. 22232 del 03/11/2016 e, tra le tante, di recente, Cass . n. 5927 del 27 febbraio 2023) in presenza di motivazione solo apparente, deve considerarsi nulla la sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.Nel caso in esame, la C.T.R. ha esplicitato congruamente e chiaramente le ragioni poste a base del decisum, condividendo le tesi difensive prospettate dalla difesa erariale senza che ciò comporti la dedotta nullità (v.Cass. Sez.U, n. 642 del 16/01/2015 n el processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato ). 2.Con il secondo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.23 della Costituzione, art.2 comma 6 della legge n.448/2001, art.2, comma 1, lett. c della legge n.388 del 2000, violazione della legge n. 825 del 9.10.1971, art.18, comma 5- il ricorrente deduce l’errore in diritto perpetrato dalla C.T.R. nell’avere ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo (circolare del Direttore dell’Agenzia delle entrate) che, a fronte dell’impedimento nell’applicazione dell’aliquota, determinato dalla sospensione applicativa delle aliquote IRPEF relative all’anno di imposta 2002 previstedalla legge n.388 del 2000, si era sostituito al legislatore disponendo l’applicazione delle aliquote IRPEF, in evidente contrasto con l’art.23 della Costituzione, con la normativa di riferimento e con il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta. 2.1.La censura è infondata. L’art. 2, sesto comma, della legge n.448 del 2001 ha sospeso per l’anno 2002 le modifiche apportate in tema di aliquote Irpef, con rimodulazione delle stesse con riferimento a specifici scaglioni di reddito e ad anni di imposta, dall’art.2, comma 1, lettera c) della legge n.388 del 2000 all’art.11 del d.P.R. n.917 del 1986. A norma del comma 8 del citato art.2l.n.388/2000 tali modifiche erano applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2001. Nello specifico ai sensi dell’art.2, sesto comma, della l.n.448/2001: Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002 . A sua volta il comma 1, lett.c) dell’art.2 della legge n.388 del 2000 prevedeva: c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;"; 2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;"; 3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001"; 4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003"; 5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003". Appare evidente, dal mero tenore testuale delle norme e attraverso una loro interpretazione sistematica , che il legislatore del 2001 quando ha inteso sospendere il disposto per l’anno 2002 ha inteso riferirsi all’applicazione delle variazioni in aumento delle aliquote con riferimento ai vari scaglioni di reddito come previste per l’annualità 2002, con la conseguenza che in virtù di detta sospensione pertale annualità di imposta continuavano ad avere vigore e applicazione le diverse aliquote già stabilite per il precedente anno 2001.Dal che la correttezza della sentenza impugnata laddove ha statuito che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2003 costituiva mera esecuzione in sede amministrativa del complesso normativo di riferimento. 3.Conclusivamente il ricorso merita il rigetto. 4. Non vi è pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
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