CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28070/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOavv. o ti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per aver rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità della stessa per i reati di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, 81, 493-ter, 61 n. 2, cod. pen. (capo a); e di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, 624, 625 n. 7, 61 n. 5, cod. pen.(capo b) - Vimercate, 04/05/2017. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]