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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Tod's, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per l'ulteriore grado di giudizio, come da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 17 maggio 2018 dal Tribunale di Firenze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81- 648 e 474, secondo comma, cod. pen. -\\1 /)(

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, diretto a far rilevare, non avendovi provveduto la Corte di appello, l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di secondo grado.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819.

Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione).

3. I fatti di commercio di prodotti con segni contraffatti sono stati posti in essere, secondo la contestazione, non oltre il 27 giugno 2013.

Il termine massimo di sette anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 27 dicembre 2020.

Si rilevano ex actls sospensioni per 64 giorni dal 19 marzo al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2, oltre a complessivi 117 giorni durante il procedimento di primo grado; la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 22 giugno 2021.

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui al capo b), in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le 'ulteriori statuizioni penali e civili.

La esplicita formulazione dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla 2 H}C base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede alla rideterminazione della pena.

Si tratta, infatti, di una mera operazione aritmetica, avuto riguardo al passaggio argomentativo - confermato dalla Corte di merito - con cui il Tribunale muove dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il più grave delitto di ricettazione di cui al capo a), tenuto conto della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, per procedere poi all'aumenl:o ex art. 81 cod. pen. per il delitto di cui al capo b) sino alla pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 900 di multa.

A questo proposito, il Collegio può dunque, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, procedere alla rideterminazione della pena finale, semplicemente eliminando il suddetto aumento per la continuazione.

5. Non v'è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez., 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834); le conclusioni scritte, invero, si limitano a insistere per la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, nonché per la rifusione delle ulteriori spese legali della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo reato in un anno e sei m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Tod's, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per l'ulteriore grado di giudizio, come da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 17 maggio 2018 dal Tribunale di Firenze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81- 648 e 474, secondo comma, cod. pen. -\\1 /)( 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, diretto a far rilevare, non avendovi provveduto la Corte di appello, l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di secondo grado. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione). 3. I fatti di commercio di prodotti con segni contraffatti sono stati posti in essere, secondo la contestazione, non oltre il 27 giugno 2013. Il termine massimo di sette anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 27 dicembre 2020. Si rilevano ex actls sospensioni per 64 giorni dal 19 marzo al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2, oltre a complessivi 117 giorni durante il procedimento di primo grado; la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 22 giugno 2021. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui al capo b), in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le 'ulteriori statuizioni penali e civili. La esplicita formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla 2 H}C base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede alla rideterminazione della pena. Si tratta, infatti, di una mera operazione aritmetica, avuto riguardo al passaggio argomentativo - confermato dalla Corte di merito - con cui il Tribunale muove dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il più grave delitto di ricettazione di cui al capo a), tenuto conto della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, per procedere poi all'aumenl:o ex art. 81 cod. pen. per il delitto di cui al capo b) sino alla pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 900 di multa. A questo proposito, il Collegio può dunque, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, procedere alla rideterminazione della pena finale, semplicemente eliminando il suddetto aumento per la continuazione. 5. Non v'è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez., 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834); le conclusioni scritte, invero, si limitano a insistere per la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, nonché per la rifusione delle ulteriori spese legali della persona offesa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo reato in un anno e sei m
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