CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 31452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 12155-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), società soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 238, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio LEXELLENT, con l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6304/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 4791/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. n. 12155/2017 R.G. Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6304 del 24.11.2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto le domande di [OSCURATO:PERSONA] già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] N.V. volte ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della illegittimità e inefficacia della successione, in data 8.11.2007, di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in tali rapporti ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della Vodafone dei rami d'azienda back office consumer, back office corporate, gestione credito, cui la lavoratrice era addetti; 2. La Corte distrettuale, dopo aver ricostruito il quadro normativo (all'indomani della novella apportata all'art. 2112 cod.civ. dall'art 32 del d.lgs. n. 276 del 2003) e giurisprudenziale (di livello comunitario e nazionale), ha rilevato che la società Vodafone non ha dimostrato l'autonomia funzionale del ramo ceduto (sprovvisto, inoltre, di particolare know how) essendo emersi intensi e continui collegamenti con la struttura cedente (sia con riguardo alla gestione di assistenza amministrativa sia con riguardo alla verifica della qualità dei servizi resi), essendo rimasti nella titolarità di Vodafone sia i contratti di locazione dei locali sia i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione (da distinguersi dal data base protetto dal T.U. sulla Privacy). 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (principale) [OSCURATO:SOCIETA]. con un motivo, illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso (chiedendo il rigetto del ricorso principale); la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso (che, peraltro, al suo interno contiene un motivo di ricorso incidentale, non chiaramente esplicitato nelle conclusioni dell'atto), illustrato da memoria. 4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale. i n. 12155/2017 R.G. i t 5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo luna t preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, può essere come di seguito sintetizzato. Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per non avere la Còrte di Appello ritenuto sussistente il requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, errando nell'interpretare la disciplina codicistica e Comunitaria' e, in i particolare; nell'individuare gli elementi decisivi che qualificano il reqiiisito dell'autonomia funzionale di un ramo di azienda oggetto di cessione, conSistenti nella prosecuzione della medesima attività, nel mantenimento del nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, nella gestione, organizzazkine del servizio esclusivamente da parte della cessionaria anche attraverso mOzi messi a disposizione, a qualsiasi titolo, dalla cedente; irrilevante è stabiqe quali , siano i software passati da Vodafone e [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi in ogni caso tutti di programmi che hanno la funzione di far accedere al datal'ase, che per ime debbono essere mantenuti nella titolarità della società t di t,telecomunicazione. La Corte distrettuale ha, inoltre, trascurato che il personale ceduto era fornito di particolare know how che gli ha consentito di continuare il servizio senza alcuna formazione aggiuntiva. , 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA], dopo Lina preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, denuncia, ex art. 360, primo, gomma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.,, esSendo enperso pacificamente che il servizio di gestione amministrativa delle pratiche idi attivazione e di variazione nonché di gestione dei reclami semplici (ossia il 'back office) è sempre stato realizzato solamente dai dipendenti ceduti; secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale è irrilevante la collocazione el , segmento produttivo oggetto di cessione, essendo importante verificare che 1,1 , suddetto ramo renda un servizio in autonomia, ed avendo dimostr,ko le n risultanze istruttorie (nonché lo stesso contratto idi appalto stipulato tra, le società) che non vi era alcuna interferenza nell'agire ',quotidiano né alcuna ingerenza nell'autonomia organizzativa e gestionale di [OSCURATO:SOCIETA], lirnitandosi, Vodafone, a fornire alla cessionaria le procedure per t comuniCare 'con il cliente e Q(-? n. 12155/2017 R.G. gestire le svariate problematiche, disinteressandosi poi totalmente del loro impatto sull'organizzazione della cessionaria; riguardo ai programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto (del cessione e rimasti in proprietà esclusiva di Vodafone, la Corte distrettuale non ha considerato adeguatamente la normativa che vieta alle Società di telecomunicazioni di cedere la titolarità di applicativi che consentono di accedere al proprio data base. 3. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il ricorso Vodafone, in parallelo con il ricorso [OSCURATO:SOCIETA], lamenta l'erFore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non, ritenere sussisterite l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto nonché la sua preesistenZa. 4. In premessa occorre ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattili che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod.civ. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (\/ Cass. n.,20422 ,del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass.'n. 2151 del 2013; Cass.n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; dì recente, ancora, Cass. n. 2315 dei 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto ,dal comma 5 dell' iart. 2112 cod.civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanie concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legitOmità. In particolare non può negarsi che la valutazione, nella , concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, dedli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod.civ.. Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della i lorò riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi ,normativa" , I n. 12155/2017 R.G. , (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del i001 con la cobio,sa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009e n. 788 del 209,5)L Da tale pregiudiziale rilievo derivano conseguenze rilevanti dal, punto di vista dei limiti del sindacato di legittimità di questa Corte e dei vizi , che possono essere utilmente denunciati nel ricorsb per cassazidne in tali controversie. Infatti, salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza 'impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del ,trasferimento del ramd d'azienda e, quindi, errato nell'ascrizione di significatb alla disposifione normativa astratta, nelle altre ipotesi l'alternativa praticabile 'è che: lo si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU: n. , 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018);„ oppure si denunia l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cbd.proc.civ., d\)vero i alternativamente, una motivazione che violi il cd. "minimo costituzionale" Nella prima prospettiva è indispensabile, così come 'pgni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dapa ricostruzione ,Oella fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito e cioè da quel fatto così come da costoro accertato, in quanto è solo , l'aPplicare ad, un accadimento accertato giudizialmente uha norma dettata per disciplinare ipotesi diverse a costituire una falsa applicazione della legge,, usualmente definita "vizio di sussunzione" (cfr. tra le altre: Cass. n. 60 '5 del 2018; Cass., n. 8760 dei 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accértamentb che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzi'One del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; , Cass. n. 23851 el 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda \Storica , quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di oper,- tività dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., e la censura è attratta ' inevitabilmentè nei ' confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, 'primo , comma, p. '5, cod.proc.civ., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra I,e parti. In questa seconda prospettiva, inevitabilmente legata alla quaestio ,facti, potrà essere denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 idell'at. 360 50,R 4,11- n. 12155/2017 R.G. cod.proc.civ. Ma in tal caso dovranno essere rispettati gli enunciati posti nell'interpretazione della novellata formulazione delià disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (Con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881 dei 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici). Solo ove vengano rispettati tali enunciati potrà valutarsi, in sede di legittimità, se la totale trascuratezza ad opera dei giudici del merito 'di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d'azienda wirebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite. In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni 1 unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente' deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di 'mancanza 'assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, , degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa , Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio , riconducibilè all'art. 360 cod.proc.civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 5. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del controllo di' legittimità, i ricorsi di entrambe le società non possono, come si anticipava, trovare accoglimento. Le pretese violazioni o false applicazioni di legge in realtà propongono Fun diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fattb che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuóri, per quanto innanzi chiarito, anche dal paradigma dettato dal , 3 dell'art. i360 cod.proc.civ., nonostante lo sforzo defensionale di fornire loro , una sostanza coerente con la forma del vizio prospettato, che costituisce invece un mero involucro. 6. In punto di diritto il Collegio reputa' che il giudice d'appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientamenti. In proposito, giova osservare quanto segue. Una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunc,iata , con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di 5Q,c2 n. 12155/2017 R.G. stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di sui:polito al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod.proc.ciV i.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), Si è altresì rilevato che se la formula della legge, la cui interpretazionè è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua Idiversa interpretazione non ha ragione d'essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della 'legge, essendo 'da preferire - e conforme ad un economico funzionamento d'él sisterna giudizirio - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011, riell'occasione con specifico riguardo alle disposizioni del rito). Il richiamo al valore del precedente di legittimità è stato successivamente ribadito non solo con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale di' norme processuali ma anche in relazione all'interpretazione di norme di altra natura (Cass. SS.UU. n. n. 23675 del 2014). In tale significativo arresto si rileva ci -ie la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente eleve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, espressione di una linea evolutiva sempre più tesa a preservare "l salvaguardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale", 1 valdri che vengono assunti come "ormai da considerare - specie 'dopl o l'intervento del d.lgs. n. 40 del 2006 e della I. n. 69 del 2009, in particolare con riguardól alla modifica dell'art. 374 cod.proc.civ. ed all'introduzione dell'art. 360 bis - alla stregua di un criterio legale di interpretazione dellè norme giuridiche", con il conclusivo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul convindmento che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme "costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i icittadini". Tali principi sono stati ancora di recente integralmente conferrnati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11747 del 2019) che, ricordato come anche la dottrina concordi sulla "esigenza dell'osservanza dei ' precedenti, e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo ,se giustificati da gravi ragioni", hanno sottolineato inoltre che in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale ikfluisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, , ",l'adozidne 1i una soluzione difforme dai precedenti non può essere né'gratuita, né immotivata, 'né /1, n. 12155/2017 R.G. immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile". 7. Ciò posto, la Corte non ravvisa ragioni sufficienti , a determinàre un s s mutamento degli orientamenti di legittimità che siSono andati consolidando, i, l ,in s , i tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 7.1. Secondo un risalente principio di legittimità la 'cessione 11i ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettiVamente si presenti quale entità dotata di una propria autònprriia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla, produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente cdn la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo '2001, 2001/23/CE, he ha s proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, icome modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo PUil"è conlderatol come trasferimento ai sensi della presente direttivi 'quello di un'entità s s economica che conserva la propria identità, intesa ' come un insieme di mezzi i organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di 'un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, 'quindi, è, finalizzata a , proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo s (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., puntb Corte di ' Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di 'imprese, di stabilimi enti ()lidi parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttarnente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diri'tti' dei lavqratori , trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti ',previsti dal dritto , dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C, 458/12, iyriatori ep a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto s comunitario vivente (ex plurimis: Cass.' n. 19740 d 'ha ripetutamente n. 12155/2017 R.G. individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività econordica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di IGiústizlia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Seizen, punto 13; Corte di GiuStizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 diceffibre 2005, C- , 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e isi,a sufficienternente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10' dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e '27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia,, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di GiuStizia, 20 luglio 2017, C 416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43; Corte di Giustilia, 13 giugno 2019, C- , 664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 60). i Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del l 2003k questa orte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda pre niisto daWart. 2112 cod.civ., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonOmia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento déno , scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonor9Mente , dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il seOizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impreSe 'cedente al mornento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analo§o tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 25 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542y ?.0730,11248,del 2016, tutte sentenze adottate nei confronti delle Stesse società di cui, 'al presente procedimento ed aventi ad oggetto il medesimo tipo' di cessione di azienda concernente servizi di back office; tra le sentenze successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Tali pronunce, che hanno riguardato - come evidenziato - la 'cessione dei medesimi servizi di back office di cui alla presente causa, hanno confermato le sentenze di appello che avevano escluso l'operatività dell'art. 2112 cod.v., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per la mancata cessione i dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di diritto enuncitato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di nfornitura di seryizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analo§amente v. poi Cass. i. n. 12155/2017 R.G. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di LIn call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva ndellà cedente). Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che 'ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione i della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere idall'autionomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, m ia che all'esitb,della possibile frammentazione di un processo produttivo Prif ina unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto 'del négózio traslàtivo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomi à organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tànto in continUità ' con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione ,del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, iessendo 'preclusa , l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione ' di ,frazioni ' non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non 'atonórne, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza' l del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, dass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015). Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cesoni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa,, nei quali il fattore t personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, andhe , comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95; pul rito 18; Corte i ' di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, H,ernandez Vidàl e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/ó9, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo , della succesSione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'aPplicazione dell'art. 2112 cod.civ. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali, principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organiziato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comUne, sen elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2q02; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 20131; Cass.n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confernató il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di laVóratori , I I I ' n. 12155/2017 R.G. trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibilefornire ld stesse) servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano'in,una s s s mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato' di I i effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal " s quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea s indistinta di potenziali clienti quello specifico servizid per il qugle è organizzàto" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE,, punte, 69, ha sottolineato come s , l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate "unilateralmente" da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). 7.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2916, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione cdn il requisito s della s preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la ca(;Icità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di srilievo da pàrtF del s cessionario il servizio o la funzione cui esso risultav'a finalizzato già nell'arnbito i i dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve s " "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alia cessione, eventualmente grazie alle iintegrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita' già ' dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita ,dal ramo ceduto". A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caSo, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 014, C-458/12, s s Amatori ed a., punto 34). , Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. Igs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la mncessita s della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicende cirtolatoria s s s dell'art. 2112 cod.civ.; principio già presente nelli giurisprudenza di questa s Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del' 2006; Cass. n,. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che, la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunita iria i (da ultimo v. Corte 'di f27? n. 121 5 5/ 2017 R.G. Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punti 61, 62 ,e 0) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già, esista - e 'costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli' lsentenze (tra le più regenti vl Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. 'n. 18954 del 2020 Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidatò del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di, non recare vulnus all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla , legge, non si ravVisa i ragione per discostarsi. 8. Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata 9vrebbe giudicato dell'insussistenza di una cessione di ramo d'azienda ex art 1+ 2112 cod.civ. sulla scorta di elementi non rilevanti, quali il marito trasferimento al , cessionario del contratto di locazione delle sedi di lavoro l,e della proprietà, dehe infrastrutture tecnologiche, la continua interazione con i dipendenti Vodafone, l'assenza di specifica professionalità dei lavoratori ceduti. Appare chiaro l'errore di metodo sottesó alle censure. La Corte di Giustizia europea ha costantemente ribadito che, Per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere ingonsiderazione H complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di qui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni i P mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento la i riassunzione o meno della maggior parte del personale da ' ,parte del\ nuovo , imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di 'aalogia , delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia 5 sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non 'possono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, 9,,settemPbre 2015, C-160/14, [OSCURATO:PERSONA] da Silvia e Brito é altri, punto 2§; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto ,13; , Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, [OSCURATO:PERSONA], punto 24; Corte di 'Giustiizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Suzen, punto 14; Corte di Giustizia, 20,no'vembre C 340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato ce "l'importanziala attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di ,k7b, 11 n. 12155/2017 R.G. o gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Sbzen, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 127/96, C '229/96 e t '74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998„ C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a., punto 31). , E' quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo al presente gi,Úclizip , di legittimità ed ai suoi limiti - al cospetto di doglianze di parte che invocamo i I una rivalutazione atomistica degli eventi storici - alla luce del, mai isuperato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, gorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del , marito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve'lnegarsi soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare. Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare ' sono, in via sintorhatica led indiziaria, molteplici al fine di verificare l'autonomia fùnzionale del l iramo d'azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il fruttò 'di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze, che - per crirla con la Cor=ie di Giustizia - "sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva 5ui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente", chi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata,, non ,può, invocare t una diversa combinazione di tali elementi oppure n un, diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa 'Corte acl' un contrbllo 'estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindadato in materia di ragionamentd presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017 e là giurisprudenza richiamata). il , 9. Non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giugizio di merito possa consentire che analoghe vicende fattuali ,vengano diversaménte valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia è noto she l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamn ite) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamehte la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di bccorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360, cod.proc ici., n. 12155/2017 R.G. così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva Che contigué \iicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altriMenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di leOtirnità ,(cl ex., proprio in tema di trasferimento d'azienda, v. Cass. n.' 10868, n. 10925'e n. 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando il legislatore ha , f inequivocabilmente orientato il giudizio di cassàzione nel , senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei ,fatti e sul loro apprezzamento. 10. Possono essere esaminate, da ultimo, , le richieste di sospensione del , presente procedimento e di rimessione alla Corte di 'Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, proposte dalla difesa delle ricorrenti società in ordine a ,questioni interpretative aventi ad oggetto la norma comunitaria in materia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di parti di impresa: la Corte reputa ché le stesse non siano pregiudiziali ai fini del decidere, in parte per le ragigni 9ià esposte, stante la ritenuta conformità del diritto interno al diritto dell'Unidrie, ed in parte per le ragioni che si andranno ad illustrare. 10.1. Le richieste sono state così sintetizzate dalle socita: , La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato le seguenti ista,nze: A) "se l'art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all'art. 3, 'paragrafo ed all'art. 6, paragrafo 1, quarto comma, nonché all'art. 4, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2001/23/CE, osti ad una norma come l'art.' 2112 comma 5, la cui formulazione - intesa secondo l'interpretazione prevalente del diritto italiano vivente come mantenimento di una preesistente "entità p'rOduttiva, autonoma" I esclude l'applicazione degli effetti della direttiva previsti dall'art. 3 alle ipotesi di cessione di una porzione dell'impresa o dello stabilimento destinata allo svolgimento di un'attività economica - intesa come l'offerta di beni o servizi su un determinato mercato (sentenza CGUE C-108/10, punto 43) - che Il in ragione del perseguimento del proprio obiettivo è sufficientemente strutturata a tal fine (sentenze CGUE C-475/99, punto 19 e C-108/10, punto 42) venga i I successivamente alla cessione integrata del nuovo imprenditore attraverso l'impiego di mezzi propri per continuare a rendere la 'medesima attività economica precedentemente resa dalla parte di impresa o di stabilimento ceduta; ovvero, in contrario, se in tali ipotesi sussista una situazione che, in relazione al variare dell'organizzazione seguente alla cessionef ai sensi dell'art.n. 12155/2017 R.G. 4 della Direttiva giustifica, da parte del datore di ìavoro cedente l'attività economica, il licenziamento dei dipendenti addetti in ragione della cessione dell'attività medesima al nuovo imprenditore risultino esuberanti perché privi i dell'attività alla quale erano addetti. B) Se la direttiva 2001/23, ein particolare ' il suo articolo 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, comma quarto, debba essere interpretata nel senso che' la nozione' di "trasferimento di parti di imprese o di stabilimenti" comprenda la situ'az lionein cui un'impresa esercente un servizio telefonico - seguendo le esigelne di efficienza e modernizzazione imposte dal mercato e attuate dai ipropri , competitors del settore della telefonia nazionale ed intern'a2idinale - irasferitta a terzi imprenditori dei servizi in outsourcing parti di impresa p qi stabilimento destinate allo svolgimento delle attività di back office qualora; (i), le risors,e trasferite siano organizzate in capo a un soggetto giuridico autonomo, costituito in impresa societaria al fine dello svolgimento dell'attiVità economica trasferita verso il mercato, seppure sia preponderante l'attività svolta per l'imprenditore cedente; (ii) impresa così costituita continui ''a svolgere senza, solu ,zione dì continuità l'attività precedentemente svolta dalla parte di impresa o ci stabilimento allo svolgimento dell'attività presso l'imprenditbre „cedente, compreso il personale con funzioni direttive; (iii) l'impresa cessionaria impieghi, almeno per un rilevante periodo di tempo immediatamente dopo la cessione, i suddetti lavoratori in funzioni identiche a quelle precedentemente svolte presto il cedente; (iv) l'impresa cessionaria impieghi mezzi propri; nonché SiStemi , i informativi in parte propri e in parte concessi in uso mediante contratti di appalto onerosi da parte dell'impresa cedente, , in modo da essere sufficientemente strutturata per il perseguimento i jel proprio obietM3, consistente nell'offerta di servizi sul mercato dell'outsourcing di t ack office. C) se la disciplina dell'unione europea in tema di "trasferimento li parti di impresa o di stabilimento" in relazione alla interpretazione vihcolante di essa fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-458/12 (Amatori ed altri) - , secondo cui essa deve essere interpretata nel senso' che non ,osta, ad una normativa nazionale, come l'art. 2112 cod.civ., 5 comma, la quale in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la suCcessione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di imPresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonOma preesistente al suo trasferimento - comporti che in presenza di cessig ne i (3)/1 n. 12155/2017 R.G. contrattuale di parti di impresa o di parti di stabilimento, una yolta identificate dalle parti a norma della disciplina nazionale, gli effetti di cui all'art. 3 della direttiva si intendono applicabili a favore dei dipendenti trasferiti con la parte l di impresa o di stabilimento per effetto del contratto a prescinder0 dalla preesistenza di una "entità produttiva", ma in presenza di una preesistente attività economica cioè di un'organizzazione volta foriiitura di servizi, svolta dalle parti di impresa o di stabilimento cedute, e si ,sia itconséntita o meino ai lavoratori la prova contraria volta all'esclusione dell'applicazione degli effetti previsti dall'art. 3 della direttiva. D) se la direttiva 2001/23i, att. 1, par'agrafO nonché art. 3, paragrafo 1, primo comma, ostano ad ,una norma come quella dell'art. 29, comma 3, del d.igs. n. 276/2003» com,e interpretata dalla giurisprudenza italiana prevalente, laddove esclude in via 9eneraie hche in relazione all'art. 2112, comma 6, cod.civ. - l'applicazione della direttivà 2001/23 all'acquisizione da parte del nuovo appaltatore di Un' griippo organizzato di lavoratori e/o della parte rilevante i dei lavorltori precedentemente già impiegato nello svolgimento delle attività, oggetto dell'appalto o al subentro di nuovo appaltatore in forzai, di legge, conp-atto collettivo nazionale o di clausola del contratto di appalto". La società [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato (ed esposto) i medesirni,quesitii n illustrati da s , [OSCURATO:SOCIETA]. I I i 10.2. A tal proposito, giova premettere che l'obbligo,per' il giudiee nazion ile di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europee, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che iStitàisce la Comunità I Europea), viene meno quando non sussista , la necessità di ,una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in qyanto 'la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in, analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formatà una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n.' 4776 dei 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per Pgiudici di ultlima istanza, presuppone che la questione interpretativa' controversa abbia irilevana in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del, giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 200'). Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiúcliziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice 59_ nA\ 15 n. 12155/2017 R.G. stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di 'verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondarnentali deila persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgó e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra ' le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). D'altro canto è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della 'Comunità economica europea, non opera come giudice del caso cdricreto, bensì 'come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via eSdlusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2617;, in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto . all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte clair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero 'dell",evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit; e, per la giurisprudenzti di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 10.3. Ciò premesso, non reputa questo Collegio che le articolate difese delle istanti introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti alla materia del contendere, tali da giustificare un rinvio alla Corte di' ,Giustizia che già , isi' è espressa, più volte, sulle problematiche di diritto sottese alle enunciate richieste ex art. 267 TFUE. Ebbene, le istanze di cui al punto A), B) e C) attengono, sostanzialmente, al concetto di preesistenza di una attività economica organizzata (e in specie, nei settore dei servizi telefonici) in occasione del trasferimento:' in particolare, ‘se la preesistenza debba essere rapportata ad un profilo strutturale o fùnzionale; se n. 12b5/2017 R.G. essa possa essere individuata come tale dai contraenti, al momento della , cessione e se sia suscettibile di essere integrata dal nuovo iMprenditore; 'se ai lavoratori sia consentito fornire la prova contraria volta all'esclusione dell'applicazione degli effetti previsti dall'art. 3 della Direttiva. L'istanza di di lli al punto D) si riferisce alla stipulazione di un contratto di' appalto tra cedente e cessionario. 10.4. Orbene, deve osservarsi che in passato la giurisprudenza, della 12rte di Giustizia (Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punti 11 e 12) ha adottato un concetto di entità economica per delineare la cd. "unità minia di impresa" funzionale alla nozione di trasferimento d'azienda, giudicando come criterio decisivo il "mantenimento dell'identità economica trasferita", al fine di non determinare una mera cessione di elementi patrimpniali cdn l'esclusione del passaggio dei rapporti di lavoro, ma successivamente (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Seizen, punto 14) ha iniziato a valorizzare - come si è detto - una valutazione sistematico-complessiva di indici da cui desumere l'esistenza di una entità economica organizzata (mezZi di gestione, organizzazione del lavoro, personale). Tale scelta giurisprudenziale fu adottata dal legislatore comuhitario, in Mpdo sistematico ed organico, appunto nella direttiva 2001/23/CE, e va qUi ribadito che per l'ordinamento comunitario il trasferimento deve riguardare una, entità economica organizzata in modo stabile (la cui attività non si lirriítil all'esercizio di un'opera determinata) la quale sia costituita da qualsiasi complesso' organiZzato di persone e di elementi, che consenta l'esercizio di' una attività economica Che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma, di talché l'entità economica deve, in particolare, godere, anteriormente al trasferimento, di una autohomia funionale sufficiente (v., per tutte, Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). Il requisito della preesistenza (secondo la CGUE) sta, quindi, ad indicare che il ' complesso organizzativo deve essere già concretamente predrdinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra' elemento strutturale e profilo funzionale. Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello steso , possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessipnario n. 12155/2017 R.G. al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti, il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui 'la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comúnitarie sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda. l L'atto di identificazione da parte del cedente - coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, - deve, quindi, avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel 'senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non 19 Sua creazione. 10.5. Con riguardo, poi, alla possibilità per i lavoratori di fornire' prova ' contraria volta all'esclusione dell'applicazione degli effetti previsti dall'art. 3 ella Direttiva 2001/23/CE, va ribadito l'assunto secondo cLii l'attività dei di udici l interni nell'applicazione del diritto dell'Unione si informa' al principio dell'autonomia procedurale, in virtù del quale in assenza di ,'provvedimenti di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono essere esercitati, innanzi ai giudici nazionali, secondo ne modalità stabilite dalle norme interne, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza. In tema di trasferimento di azienda, secondo l'ordinamento, procesSuale italiano, il lavoratore ben può fare accertare in giudizio la non ravvisabillità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e, quindi, l'inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e l'operatività della regola generaledi ui all'art. 1406 cod. civ. (cfr. Cass. n. 11832 del 2014). 10.6. Relativamente, poi, alla tematica dell'identità' dell'azienda, dopo il trasferimento (oggetto anche essa delle altre richieste di rinvio pregiudiziale)', è opportuno evidenziare che la questione, così come prospettata, non risulta direttamente pertinente rispetto alla ragione fondante il decisum della Corte territoriale, che è radicata sull'assenza di autonomia ,funzionale del ramo ceduto piuttosto che sulle modalità di utilizzazione del compendio da' parte del cessionario in modo diverso, anche mediante, integrazioni, nell'ambito della propria struttura organizzativa. In ogni caso, con la sentenza del 12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C-466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l'art. 'n. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l'identità di una en' tità economica facendo riferimento a un "insieme di 'mezzi Organizzati al 'fine di I (27- n. 12155/2017 R.G. svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" ponendo,,così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma ,anche su quello del proseguimento della sua attività economica. , s i E' stato affermato che la condizione relativa al mantenimento dell'identità dì s , una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata prér, i , s endo in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1 n. 1 lett. b), della , direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identÚ nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale dii-ettiva. ,i1 mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori prasfériti consente , , , s al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il , trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzatiya al fine di continuare un'attività economica identica o analoga. Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2620, causa CL 298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto, per una entità econorhica, I. di rilevare l'attività economica di un'altra entità economica, non consente di 1r concludere nel senso che sia stata conservata l'identità , di quest'ultima, non potendo l'identità di siffatta entità essere ridotta all'attiVi0 che le è affidata. s L'identità emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra s loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi,' la , sua , i , organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione ,ed anthè, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (cfr. anche CorteHdi Giústizia, 20 !tiglio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43), nonché il trasferimento,o meno della clientela, il grado di somiglianza delle !attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ultime. Il tutto in un'ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspet9 parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non pòssono, perciò, essere considerati isolatamente (Corte di Giustizia, 26,noVembre 2015,1 causa C-509/14, Administrador de [OSCURATO:PERSONA], punto '32).' s La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che spetta sempre al giudice del rinvio valutare se, all'esito dell'accertamento del procedimento principale, l'identità dell'entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustiiia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 1 45; Cbrte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe, punto 36), in 'virtù; come s , dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale 'dei complesso delle circostanze che caratterizzano l'operazione. , I I n. 12155/2017 R.G. 10.7. Dato atto degli orientamenti della Corte di Giustizia id materia (che devono ritenersi idonei - per la loro chiarezza h a risolg/ere i quesid di compatibilità avanzati dalle società ricorrenti) e non essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l'attivazione di un nuovo rinVio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto' 'con la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione' di fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le ridhieste di rinvio alla Corte di Giustizia, "non esistendo alcun diritto della Ode all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano esRrese (Corte EDU, caso Ullens de Schooten & Rezabek c. Belgio) ',ovvero iinplicite , laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibi,le o , manifestamente infondata (Corte EDU, caso Wind TeleConlunicazioni vs. Italia, §36)" (in termini: Cass. Sez. Un. n. 14042 del 2016;, coinf. Cass n. 148A del 2018). 10.8. Pertanto, alla stregua di tutte le argomentàzioni espdste, deve essere ribadito il rigetto dei motivi di ricorso in scrutinio. 11. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società vanno respinti; nulla per le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], avendo, le due società,' ànaloga posizione processuale; le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA] e la lavoràtrice controricorrente sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pàrte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di i contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i 'ricorsi, a norma del corniLna 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. n La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento alla controricorrente delle spese dei presente giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi