CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pulli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Bari n.6413/2024 depositato il25/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c.;Numero registro generale 7154/2026Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 21888/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Gabriella Marchese