CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01158/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01QTA4U ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nella fattispecie, la motivazione (p. 4) dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento delle invocate circostanze, costituendo pertanto compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei Giudici del gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]