CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17764-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (già [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Agenzia– Indennità 1751 c.c. R.G.N. 17764/2020 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 122/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- la Corte d'appello di Bologna con la sentenza in atti ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado che, per quanto ancora d’interesse, l'aveva condannata a pagare all’agente [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di fine rapporto ex art. 1751, 3 comma c.c. –nella misura “equitativamente ridotta ad € 12.000” - a seguito della cessazione illegittima del rapporto di agenzia per recesso del preponente dopo meno di un anno dall’inizio del rapporto. Nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all'an ed al quantum della suddetta indennità, la Corte d'appello precisava per un verso che nel concetto di “retribuzioni riscosse” previsto dalla norma dovesse comprendersi anche il minimo provvigionale garantito all’agente; e per altro verso rilevava che le stesse parti in via contrattuale avevano ritenuto di individuare tale minimo come giusto corrispettivo della prestazione iniziale per i primi due anni di attività dell'agente in costanza della necessità di questo, assegnatario di una nuova area ove mai prima vi era stata distribuzione di prodotti del preponente, di penetrare nell'area acquisendo clienti con le correlate difficoltà non trascurabili di accreditare i prodotti del tutto nuovi e non conosciuti mediante reiterati accessi e continua presenza sul territorio a fronte di un'ovvia esiguità inziale delle provvigioni. Il riconoscimento di tale importo appariva in via correlata anche consona rispetto alla natura sinallagmatica della prestazione tra le parti. 2.- Contro la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il controricorrente ha depositato memoria. 3.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1751, 1 e 3 comma c.c. e dell'art. 12 delle preleggi ai sensi dell'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. avendo la Corte d'appello di Bologna ritenuto di applicare l'art. 1751 terzo comma c.c. per quantificare l’indennità di fine rapporto dovuta all’agente Giannini e, con riferimento al termine “retribuzioni riscosse” ivi contenuto, di utilizzare quale base di calcolo gli anticipi provvigionali fissi corrisposti mensilmente dalla proponente; laddove essa avrebbe dovuto fare piuttosto riferimento soltanto agli inferiori importi provvigionali effettivamente maturati dall’agente. 5. Il motivo è infondato. Vengono in rilievo, in primo luogo, le previsioni contenute nell’art.1751 c.c.1° comma, secondo cui l’indennita' in caso di cessazione del rapporto (c.d. meritocratica) spetta all’agente quando questi abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Rilevano inoltre le previsioni contenute nel 3° comma dell’art.1751 c.c. per il quale “: L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”. 6.- Nel caso di specie, come risulta dallo stesso motivo di ricorso, essendo pacifico che l’indennità in questione debba spettare in quanto sono stati procurati nuovi clienti e che esistano gli altri presupposti in relazione all’an, si discute soltanto del quantum, regolato dal 3° comma . 7.- Pronunciandosi più volte sul tema questa Corte ha già osservato che la fattispecie attributiva del diritto in oggetto non è completamente tipizzata, essendo sempre soggetta ad una valutazione di equità del giudice tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la sentenza n. 21377 del 29/08/2018, premesso che per quanto riguarda il quantum l’art. 1751, 3° comma stabilisce che l'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione, si è in particolare precisato che la norma prevede non un criterio di calcolo (in relazione a determinate somme neppure sul piano funzionale), ma una misura massima dell’indennità, la cui determinazione è rimessa pure essa ad una determinazione equitativa da parte del giudice; il quale deve esercitarla sulla base dei criteri indicati dalla legge che prevedono nel massimo una indennità annua sulla base della media annuale delle “retribuzioni riscosse”. Inoltre, con la sentenza n. 486 del 14/01/2016 è stato affermato da questa Corte che “In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare - non secondo una valutazione complessiva "ex ante" dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità.” Gli stessi principi ha riaffermato anche la più recente sentenza n. 6783/2020 la quale, nel richiamare la sentenza n. 16347 del 2007, ha ribadito che “in relazione ai criteri di quantificazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04 non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l'art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo (in senso conforme cfr. anche Cass.n. 23966 del 2008; n. 15203 del 2010; n. 15375 del 2017). 8.-Ora, in questo consolidato quadro giurisprudenziale, deve essere risolta anche la specifica questione che si dibatte nel presente giudizio ovvero se sia possibile utilizzare come base di computo del tetto massimo soltanto le provvigioni maturate oppure quelle effettivamente percepite anche come “fisso provvigionale” (in questo caso superiore a quanto effettivamente maturato); dovendo pertanto questo Collegio riaffermare, in primis, che il pagamento deve risultare sempre equo e non deve superare l’importo massimo indicato nella norma; ed in secondo luogo che, dentro questi limiti, possa considerarsi ai fini del quantum in discorso anche il quantum effettivamente percepito come fisso provvigionale, secondo quello che è in concreto avvenuto nel caso di specie. 9.- In effetti la disposizione codicistica mira ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e perciò dei vantaggi che il contratto gli avrebbe procurato. Appare pertanto ovvio che, tanto più in caso di recesso anticipato prima dei 5 anni, possa farsi riferimento anche a quanto effettivamente percepito a titolo di provvigioni minime contrattualmente stabilite. La stessa legge valorizza l’effettività del rapporto sia prendendo in considerazione la media dello stesso minore periodo di tempo di lavoro concretamente svolto, sia richiedendo una valutazione ex post dell’operato dell’agente. 10.- E se il recesso ingiustificato avviene dopo un breve periodo di tempo dall’inizio del rapporto, la perdita può essere correlata a quanto effettivamente percepito, in considerazione del maggior lavoro svolto per la penetrazione del mercato nuovo ed all’impegno profuso nella medesima direzione. In questo senso si spiega anche la previsione contrattuale legata all’anticipo provvigionale fisso per i due anni e si giustifica la motivazione del giudice di merito che, per ricondurre ad equità la somma stabilita in conformità alla legge, ha dato rilievo alla previsione contrattuale, alla durata minima e soprattutto al fatto che la zona fosse nuova e che l’agente avesse procurato un fatturato del tutto nuovo che necessitasse di una più intensa attività di visita ai clienti; e merita di essere evidenziato a questo proposito che tali logiche considerazioni non siano state assoggettate a censura di alcun tipo in questa sede. 11. Infine sotto il medesimo profilo del quantum, va considerato che l’art.1751,3 comma parla più ampiamente di retribuzioni riscosse e non solo di provvigioni. Ciò non a caso, ma in conformità alla direttiva europea 86/653. Stabilire se occorra prendere a riferimento solo le provvigioni effettivamente percepite o anche le altre “retribuzioni riscosse” nell’arco di tale periodo è una questione che appare dunque risolta dalla norma codicistica che – in conformità alla direttiva europea 86/653 (la quale distingue retribuzione e provvigioni agli artt. 6, commi 1 e 2 e 17) di cui costituisce attuazione - non fa riferimento soltanto alle provvigioni ma anche alle altre somme che la norma indica col termine retribuzioni (che può comprendere anche fissi provvigionali, compenso per patto di non concorrenza, rimborsi spese e qualsiasi altra somma erogata in via sinallagmatica rispetto al contratto, secondo il più ampio concetto di retribuzione accolto dalla direttiva europea cit.). 12.- Pertanto, alla stregua delle premesse, il ricorso de quo va respinto. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im