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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 24/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; il Tribunale avrebbe errato nel non accogliere la richiesta di inefficacia della misura a causa della inosservanza del termine per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero.

Si era evidenziato che: -la richiesta di riesame era stata trasmessa il 10.6.2021 alle ore 13.59 attraverso posta elettronica certificata indirizzata alla cancelleria del tribunale competente; -il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. doveva dunque decorrere dal 10.6.2021, in quanto l'istanza, sebbene "depositata oltre l'orario di apertura al pubblico, era comunque pervenuta in orario d'ufficio, in quanto trattavasi di giorno (giovedì) in cui risultava normalmente previsto il rientro del personale" (così il ricorso); - quand'anche si fosse ritenuto che il dies a quo coincidesse con il giorno successivo, cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nondimeno il termine sarebbe decorso essendo stati trasmessi gli atti il 16.6.2021: il termine, infatti, comincerebbe a decorrere dal giorno del deposito della impugnazione.

La motivazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale, da una parte, avrebbe affermato di condividere il principio indicato dalla difesa, ma, dall'altra, lo avrebbe riferito alla diversa fattispecie di "inoltro" dell'atto ad un Tribunale diverso da quello distrettuale.

Dunque, si sarebbe fatta una erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, secondo cui il termine decorre dalla presentazione della richiesta di riesame.

Si aggiunge, quanto al deposito dell'atto fuori dagli orari d'ufficio, che la richiesta fu presentata 40 minuti dopo l'ora di chiusura al pubblico e si cita giurisprudenza della Corte secondo cui sarebbe irrilevante l'orario di apertura al pubblico allorchè l'ufficio rimanga aperto.

3. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Secondo il Tribunale: - la richiesta fu trasmessa a mezzo p.e.c. il 10.6.2021 alle 13,59, oltre l'orario di ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento di servizio stabilito con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - conformemente a quanto previsto dal provvedimento organizzativo del Presidente della Sezione e dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., l'atto fu registrato il giorno successivo, con conseguente slittamento del decorso del termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; - il termine, iniziò a decorrere, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., il giorno successivo e gli atti pervennero in cancelleria il successivo 16.6.2021, dunque tempestivamente.

3. La Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 ha chiarito che : -la scelta compiuta dal legislatore nel 1995 è inequivoca nel senso di sottrarre i tempi del procedimento di riesame ad ogni determinazione degli organi giudiziari che sia non vincolata a termini certi e non disponibili, in modo quindi da assicurare una effettiva garanzia alla persona colpita dalla misura in ordine ai tempi massimi della decisione; -l'immediato avviso che della presentazione della richiesta deve essere dato, a cura del Presidente del tribunale del riesame all'autorità procedente perchè questa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce un adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, trattandosi solo di un presupposto affinchè l'autorità procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli; - dunque non si é introdotto un nuovo atto nella sequenza procedimentale: occorre soltanto che l'ufficio, presso cui la richiesta é presentata, ne dia immediata contezza all'autorità procedente, così consentendo gli adempimenti richiesti e per i quali sono imposti termini perentori, vale a dire la trasmissione degli atti, e, conseguentemente, la decisione; - l'avviso può essere dato in qualsiasi modo, ha un contenuto semplice, ed è un adempimento materiale dell'ufficio, che il Presidente deve solo "curare", "non vi é nessun ostacolo giuridico a che l'avviso venga di norma inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso con quello della presentazione della richiesta stessa"; - la prescrizione secondo cui l'avviso deve essere "immediato" significa, secondo il Giudice delle leggi, che l'eventuale intervallo temporale fra la presentazione della richiesta e l'avviso della avvenuta presentazione non assume rilievo giuridico; "ciò che é "immediato" non tollera intervalli temporali predefiniti (e quindi termini), prima del decorso dei quali possa non ritenersi giuridicamente compiuto l'adempimento"; - dunque il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, ma dal giorno stesso della presentazione della richiesta, "inteso come spazio temporale.... entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente";- ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame; - quanto poi agli ostacoli di fatto che si possano eventualmente frapporre ad una cognizione effettivamente immediata, da parte dell'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta - dagli orari di chiusura degli uffici, ai ritardi nella individuazione dell'autorità procedente o agli errori incorsi in tale individuazione - essi, da un punto di vista di principio, non assumono rilievo giuridico, in forza della preminenza attribuita dalla legge all'esigenza di garanzia legata alla perentorietà del termine per la trasmissione degli atti (così testualmente la Corte costituzionale; sul tema, più recentemente, Sez.

U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533).

Dunque il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il Tribunale apprende che una richiesta di riesame è stata presentata e ciò, nel sistema vigente al momento in cui la Corte è intervenuta, si verificava sempre con il deposito in cancelleria della richiesta di riesame, atteso che in quel momento l'ufficio "sapeva" e "prendeva in carico" la richiesta della parte; ciò che non è consentito, secondo la Corte costituzionale, è la creazione di una frattura temporale tra il momento in cui la richiesta viene presentata con il deposito nella cancelleria del tribunale individuato ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. e quello in cui viene comunicato l'avviso all'autorità procedente di trasmissione degli atti presentati ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. 4.

In tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202901).

Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682; Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997 - dep. 1998, n. 7112 Tarantino; Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001, Monzeglio; Sez. 4, n. 6849, del 22/01/2004, Moscatiello, Rv. 227919) come l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario.

Si è aggiunto che dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato, ne' può essere fatta alcuna dichiarazione, ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio.

Dunque, non pare decisivo il richiamo da parte dell'indagato a Sez. 6., n. 10806 del 9/12/2020, dep. 2021, Hoxha, atteso che, nell'occasione la Corte, dopo aver chiarito che l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. fissa il termine tassativo di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero, facendolo decorrere dal deposito della istanza in cancelleria, ha semplicemente rilevato come nel caso di specie la richiesta di riesame fosse pervenuta via pec al Tribunale del riesame alle ore 12,49, cioè nel corso dell'orario aperto al pubblico, e che, dunque, da tale data decorreva il termine di cinque giorni per il deposito degli atti da parte del Pubblico Ministero.

5. Tale sistema di riferimento deve essere tuttavia conformato alla legislazione ennergenziale intervenuta a seguito della pandemia Covid 19.

5.1. Il riferimento è alla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Come è noto, con la legge di conversione del d.l. n.137 del 2020 si è proceduto all'accorpamento delle norme concernenti l'attività giurisdizionale, sicché si dispone di un unico testo legislativo in cui sono confluite sia le prime disposizioni riguardanti la celebrazione a distanza delle udienze e le modalità di invio degli atti (originariamente contenute agli artt.23 e 24 del d.l. n.137 del 2020), sia le disposizioni riguardanti le udienze in appello e la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e cautelari (previste agli artt.23 e 24 del d.l. n.149 del 2020).

L'impianto che ne scaturisce è sostanzialmente improntato a contemperare la tutela della salute con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, senza prevedere una generalizzata sospensione dei procedimenti (e la conseguente necessità del rinvio dell'udienze), né la sospensione dei termini processuali, sicché può ben affermarsi che l'attività giurisdizionale è proseguita senza subire interruzioni, essendo state adottate apposite cautele solo per quanto concerne le modalità di svolgimento di quelle fasi processuali che richiedono la partecipazione delle parti.

5.2. Assume rilievo l'art. 24 della legge in questione.

Il primo comma dell'articolo si riferisce al deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali e per detta categoria di atti è previsto che il "deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza".

Per gli atti diversi da quelli su indicati è invece consentito fino al 31 luglio 2021 il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati (comma 4) e che "a fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico" (comma 5).

In tema di impugnazioni il comma 6-novies richiama poi la disposizione contenuta al comma 5, di cui si è appena detto.

Dunque, il deposto di un atto da parte del difensore inviato tramite posta elettronica certificata viene registrato dal personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari nell'apposito registro: un adempimento strumentale a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione.

A differenza quindi della normativa generale prevista dal codice, relativa alla necessità - ai fini della verifica della tempestività di una richiesta di riesame e del decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - di fare riferimento alla data di presentazione mediante deposito in cancelleria, la disciplina emergenziale, in ragione della esigenza di limitare l'accesso agli uffici giudiziari, consente di trasmettere l'atto a mezzo pec ed impone all'ufficio di annotare la data in cui la pec è ricevuta.

Si tratta certamente di una previsione di garanzia che tuttavia, proprio alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale, non conferma affatto gli assunti difensivi.

Nel caso di specie, la richiesta di riesame fu senza dubbio ricevuta via pec dopo l'orario di apertura al pubblico e, rispetto all'affermazione del Tribunale, secondo cui l'atto fu ricevuto anche "fuori dall'orario d'ufficio", il motivo rivela una sua genericità strutturale non essendo stato allegato alcunchè, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che quel giorno il personale fosse in servizio anche nel pomeriggio.

Ne discende che ritualmente il Tribunale "prese in carico", cioè seppe di quella richiesta e procedette alla sua registrazione il giorno successivo, cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in ragione dell'avvenuta conoscenza, immediatamente provvide a dare avviso all'autorità procedente di trasmettere gli atti posti a fondamento della domanda cautelare.

A ragionare con il difensore, e cioè che anche nei casi come quello in esame in cui, pur essendo la richiesta ricevuta fuori dall'orario di apertura al pubblico e dall'orario d'ufficio, nondimeno il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dovrebbe iniziare a decorrere, si dovrebbe ipotizzare che, ad esempio, anche la richiesta presentata via pec alle ore 23,59 faccia iniziare il decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da quello stesso giorno, cioè da un momento in cui, come è evidente, l'ufficio non ha nessuna conoscenza dell'atto.

Si vuole dire che i principi affermati dalla Corte costituzionale, ispirati alla esigenza, come detto, di non creare fratture temporali tra il momento in cui l'ufficio "prende in carico" la richiesta e quello in cui viene trasmesso l'avviso al Pubblico ministero di trasmettere gli atti presentati a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., devono essere adattati con un sistema in cui, diversamente dall'impianto del codice di rito, può non esservi coincidenza tra il momento in cui la richiesta è presentata e quello in cui l'Ufficio viene a conoscenza della richiesta in questione.

Si tratta di profili che nell'ambito del sistema normativo delineato dal codice sono inscindibilmente connessi, nel senso che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del tribunale competente consegue la conoscenza della impugnazione da parte del Tribunale impugnazione e, quindi, automaticamente il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente, ma che invece possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020, perché è possibile, al di là del tema della verifica della sua tempestività, che la richiesta venga "presentata" in un dato giorno ma che della stessa l'ufficio venga obiettivamente a conoscenza il giorno successivo.

In tali casi, il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio sa della richiesta di riesame, atteso che, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi.

Dunque, nei caso di specie, avendo il Tribunale avuto conoscenza della richiesta di riesame 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente decorreva da detta data.

5.3. In tale quadro di riferimento, si pone la seconda questione a cui il difensore fa riferimento e che attiene al modo con cui il termine viene computato e, in particolare, al se, ai fini del computo del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., trovi applicazione l'art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

Nell'ambito di indirizzi non sempre omogenei e di pronunce non sempre lineari, la Corte di cassazione in più occasioni ha spiegato in modo condivisibile come il metodo di calcolo del decorrere del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame segue la regola generale, fissata dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui dies a quo non computatur in termino, trattandosi di ordinario termine processuale e non già di termine direttamente incidente sullo stato di custodia del soggetto.

Non avendo il legislatore, nel caso in esame, previsto alcuna eccezione alla regola generale dettata per il computo dei termini, consegue che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale di decorrenza, non si computa ai fini del calcolo del termine anzidetto.

Il metodo di calcolo previsto dalla regola generale di cui al citato art. 172 cod. proc. pen. - si è fatto lucidamente rilevare- assicura comunque tempi certi, rapidi ed indisponibili per porre a disposizione del giudice del riesame gli atti necessari per la decisione de liberiate (così testualmente, Sez. 6, n. 12315 del 27/11/2007, - dep. 2008- Madonna, Rv. 239411; Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Pezone, Rv. 252472; Sez. 6, n. 1444 del 20/04/1999, Loria, Rv. 214691).

Ne discende che, nel caso di specie, il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è stato rispettato; la richiesta fu correttamente registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine iniziò a decorrere il 12.

6. 2020 e gli atti necessari furono posti a disposizione del Tribunale del riesame il successivo 16 giugno.

5.4. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 24/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; il Tribunale avrebbe errato nel non accogliere la richiesta di inefficacia della misura a causa della inosservanza del termine per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero. Si era evidenziato che: -la richiesta di riesame era stata trasmessa il 10.6.2021 alle ore 13.59 attraverso posta elettronica certificata indirizzata alla cancelleria del tribunale competente; -il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. doveva dunque decorrere dal 10.6.2021, in quanto l'istanza, sebbene "depositata oltre l'orario di apertura al pubblico, era comunque pervenuta in orario d'ufficio, in quanto trattavasi di giorno (giovedì) in cui risultava normalmente previsto il rientro del personale" (così il ricorso); - quand'anche si fosse ritenuto che il dies a quo coincidesse con il giorno successivo, cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nondimeno il termine sarebbe decorso essendo stati trasmessi gli atti il 16.6.2021: il termine, infatti, comincerebbe a decorrere dal giorno del deposito della impugnazione. La motivazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale, da una parte, avrebbe affermato di condividere il principio indicato dalla difesa, ma, dall'altra, lo avrebbe riferito alla diversa fattispecie di "inoltro" dell'atto ad un Tribunale diverso da quello distrettuale. Dunque, si sarebbe fatta una erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, secondo cui il termine decorre dalla presentazione della richiesta di riesame. Si aggiunge, quanto al deposito dell'atto fuori dagli orari d'ufficio, che la richiesta fu presentata 40 minuti dopo l'ora di chiusura al pubblico e si cita giurisprudenza della Corte secondo cui sarebbe irrilevante l'orario di apertura al pubblico allorchè l'ufficio rimanga aperto. 3. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Secondo il Tribunale: - la richiesta fu trasmessa a mezzo p.e.c. il 10.6.2021 alle 13,59, oltre l'orario di ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento di servizio stabilito con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - conformemente a quanto previsto dal provvedimento organizzativo del Presidente della Sezione e dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., l'atto fu registrato il giorno successivo, con conseguente slittamento del decorso del termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; - il termine, iniziò a decorrere, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., il giorno successivo e gli atti pervennero in cancelleria il successivo 16.6.2021, dunque tempestivamente. 3. La Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 ha chiarito che : -la scelta compiuta dal legislatore nel 1995 è inequivoca nel senso di sottrarre i tempi del procedimento di riesame ad ogni determinazione degli organi giudiziari che sia non vincolata a termini certi e non disponibili, in modo quindi da assicurare una effettiva garanzia alla persona colpita dalla misura in ordine ai tempi massimi della decisione; -l'immediato avviso che della presentazione della richiesta deve essere dato, a cura del Presidente del tribunale del riesame all'autorità procedente perchè questa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce un adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, trattandosi solo di un presupposto affinchè l'autorità procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli; - dunque non si é introdotto un nuovo atto nella sequenza procedimentale: occorre soltanto che l'ufficio, presso cui la richiesta é presentata, ne dia immediata contezza all'autorità procedente, così consentendo gli adempimenti richiesti e per i quali sono imposti termini perentori, vale a dire la trasmissione degli atti, e, conseguentemente, la decisione; - l'avviso può essere dato in qualsiasi modo, ha un contenuto semplice, ed è un adempimento materiale dell'ufficio, che il Presidente deve solo "curare", "non vi é nessun ostacolo giuridico a che l'avviso venga di norma inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso con quello della presentazione della richiesta stessa"; - la prescrizione secondo cui l'avviso deve essere "immediato" significa, secondo il Giudice delle leggi, che l'eventuale intervallo temporale fra la presentazione della richiesta e l'avviso della avvenuta presentazione non assume rilievo giuridico; "ciò che é "immediato" non tollera intervalli temporali predefiniti (e quindi termini), prima del decorso dei quali possa non ritenersi giuridicamente compiuto l'adempimento"; - dunque il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, ma dal giorno stesso della presentazione della richiesta, "inteso come spazio temporale.... entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente";- ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame; - quanto poi agli ostacoli di fatto che si possano eventualmente frapporre ad una cognizione effettivamente immediata, da parte dell'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta - dagli orari di chiusura degli uffici, ai ritardi nella individuazione dell'autorità procedente o agli errori incorsi in tale individuazione - essi, da un punto di vista di principio, non assumono rilievo giuridico, in forza della preminenza attribuita dalla legge all'esigenza di garanzia legata alla perentorietà del termine per la trasmissione degli atti (così testualmente la Corte costituzionale; sul tema, più recentemente, Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533). Dunque il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il Tribunale apprende che una richiesta di riesame è stata presentata e ciò, nel sistema vigente al momento in cui la Corte è intervenuta, si verificava sempre con il deposito in cancelleria della richiesta di riesame, atteso che in quel momento l'ufficio "sapeva" e "prendeva in carico" la richiesta della parte; ciò che non è consentito, secondo la Corte costituzionale, è la creazione di una frattura temporale tra il momento in cui la richiesta viene presentata con il deposito nella cancelleria del tribunale individuato ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. e quello in cui viene comunicato l'avviso all'autorità procedente di trasmissione degli atti presentati ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. 4. In tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202901). Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682; Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997 - dep. 1998, n. 7112 Tarantino; Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001, Monzeglio; Sez. 4, n. 6849, del 22/01/2004, Moscatiello, Rv. 227919) come l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario. Si è aggiunto che dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato, ne' può essere fatta alcuna dichiarazione, ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio. Dunque, non pare decisivo il richiamo da parte dell'indagato a Sez. 6., n. 10806 del 9/12/2020, dep. 2021, Hoxha, atteso che, nell'occasione la Corte, dopo aver chiarito che l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. fissa il termine tassativo di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero, facendolo decorrere dal deposito della istanza in cancelleria, ha semplicemente rilevato come nel caso di specie la richiesta di riesame fosse pervenuta via pec al Tribunale del riesame alle ore 12,49, cioè nel corso dell'orario aperto al pubblico, e che, dunque, da tale data decorreva il termine di cinque giorni per il deposito degli atti da parte del Pubblico Ministero. 5. Tale sistema di riferimento deve essere tuttavia conformato alla legislazione ennergenziale intervenuta a seguito della pandemia Covid 19. 5.1. Il riferimento è alla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Come è noto, con la legge di conversione del d.l. n.137 del 2020 si è proceduto all'accorpamento delle norme concernenti l'attività giurisdizionale, sicché si dispone di un unico testo legislativo in cui sono confluite sia le prime disposizioni riguardanti la celebrazione a distanza delle udienze e le modalità di invio degli atti (originariamente contenute agli artt.23 e 24 del d.l. n.137 del 2020), sia le disposizioni riguardanti le udienze in appello e la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e cautelari (previste agli artt.23 e 24 del d.l. n.149 del 2020). L'impianto che ne scaturisce è sostanzialmente improntato a contemperare la tutela della salute con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, senza prevedere una generalizzata sospensione dei procedimenti (e la conseguente necessità del rinvio dell'udienze), né la sospensione dei termini processuali, sicché può ben affermarsi che l'attività giurisdizionale è proseguita senza subire interruzioni, essendo state adottate apposite cautele solo per quanto concerne le modalità di svolgimento di quelle fasi processuali che richiedono la partecipazione delle parti. 5.2. Assume rilievo l'art. 24 della legge in questione. Il primo comma dell'articolo si riferisce al deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali e per detta categoria di atti è previsto che il "deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza". Per gli atti diversi da quelli su indicati è invece consentito fino al 31 luglio 2021 il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati (comma 4) e che "a fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico" (comma 5). In tema di impugnazioni il comma 6-novies richiama poi la disposizione contenuta al comma 5, di cui si è appena detto. Dunque, il deposto di un atto da parte del difensore inviato tramite posta elettronica certificata viene registrato dal personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari nell'apposito registro: un adempimento strumentale a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione. A differenza quindi della normativa generale prevista dal codice, relativa alla necessità - ai fini della verifica della tempestività di una richiesta di riesame e del decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - di fare riferimento alla data di presentazione mediante deposito in cancelleria, la disciplina emergenziale, in ragione della esigenza di limitare l'accesso agli uffici giudiziari, consente di trasmettere l'atto a mezzo pec ed impone all'ufficio di annotare la data in cui la pec è ricevuta. Si tratta certamente di una previsione di garanzia che tuttavia, proprio alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale, non conferma affatto gli assunti difensivi. Nel caso di specie, la richiesta di riesame fu senza dubbio ricevuta via pec dopo l'orario di apertura al pubblico e, rispetto all'affermazione del Tribunale, secondo cui l'atto fu ricevuto anche "fuori dall'orario d'ufficio", il motivo rivela una sua genericità strutturale non essendo stato allegato alcunchè, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che quel giorno il personale fosse in servizio anche nel pomeriggio. Ne discende che ritualmente il Tribunale "prese in carico", cioè seppe di quella richiesta e procedette alla sua registrazione il giorno successivo, cioè 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in ragione dell'avvenuta conoscenza, immediatamente provvide a dare avviso all'autorità procedente di trasmettere gli atti posti a fondamento della domanda cautelare. A ragionare con il difensore, e cioè che anche nei casi come quello in esame in cui, pur essendo la richiesta ricevuta fuori dall'orario di apertura al pubblico e dall'orario d'ufficio, nondimeno il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dovrebbe iniziare a decorrere, si dovrebbe ipotizzare che, ad esempio, anche la richiesta presentata via pec alle ore 23,59 faccia iniziare il decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da quello stesso giorno, cioè da un momento in cui, come è evidente, l'ufficio non ha nessuna conoscenza dell'atto. Si vuole dire che i principi affermati dalla Corte costituzionale, ispirati alla esigenza, come detto, di non creare fratture temporali tra il momento in cui l'ufficio "prende in carico" la richiesta e quello in cui viene trasmesso l'avviso al Pubblico ministero di trasmettere gli atti presentati a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., devono essere adattati con un sistema in cui, diversamente dall'impianto del codice di rito, può non esservi coincidenza tra il momento in cui la richiesta è presentata e quello in cui l'Ufficio viene a conoscenza della richiesta in questione. Si tratta di profili che nell'ambito del sistema normativo delineato dal codice sono inscindibilmente connessi, nel senso che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del tribunale competente consegue la conoscenza della impugnazione da parte del Tribunale impugnazione e, quindi, automaticamente il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente, ma che invece possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020, perché è possibile, al di là del tema della verifica della sua tempestività, che la richiesta venga "presentata" in un dato giorno ma che della stessa l'ufficio venga obiettivamente a conoscenza il giorno successivo. In tali casi, il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio sa della richiesta di riesame, atteso che, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi. Dunque, nei caso di specie, avendo il Tribunale avuto conoscenza della richiesta di riesame 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente decorreva da detta data. 5.3. In tale quadro di riferimento, si pone la seconda questione a cui il difensore fa riferimento e che attiene al modo con cui il termine viene computato e, in particolare, al se, ai fini del computo del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., trovi applicazione l'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. Nell'ambito di indirizzi non sempre omogenei e di pronunce non sempre lineari, la Corte di cassazione in più occasioni ha spiegato in modo condivisibile come il metodo di calcolo del decorrere del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame segue la regola generale, fissata dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui dies a quo non computatur in termino, trattandosi di ordinario termine processuale e non già di termine direttamente incidente sullo stato di custodia del soggetto. Non avendo il legislatore, nel caso in esame, previsto alcuna eccezione alla regola generale dettata per il computo dei termini, consegue che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale di decorrenza, non si computa ai fini del calcolo del termine anzidetto. Il metodo di calcolo previsto dalla regola generale di cui al citato art. 172 cod. proc. pen. - si è fatto lucidamente rilevare- assicura comunque tempi certi, rapidi ed indisponibili per porre a disposizione del giudice del riesame gli atti necessari per la decisione de liberiate (così testualmente, Sez. 6, n. 12315 del 27/11/2007, - dep. 2008- Madonna, Rv. 239411; Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Pezone, Rv. 252472; Sez. 6, n. 1444 del 20/04/1999, Loria, Rv. 214691). Ne discende che, nel caso di specie, il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è stato rispettato; la richiesta fu correttamente registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine iniziò a decorrere il 12. 6. 2020 e gli atti necessari furono posti a disposizione del Tribunale del riesame il successivo 16 giugno. 5.4. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, l
Sentenza Cassazione n. 08599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris