CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re FrancoCariolo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cercola (NA), alla via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, inpersona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing.[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Milano, alla viaIgnazio Milioto, entrambe rappresentate e difese, giusta procure specialiallegate al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio diquest’ultimo in Roma, alla via Emilio de’ Cavalieri n. 7.- controricorrenti -Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la SENTENZA, n. 335/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO diMILANO il giorno 06/02/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 26 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò [OSCURATO:PERSONA].its.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davanti al Tribunale di Milano, allegando che: a)l’unità posturale modulare, denominata “Peezy”, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]e venduta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oltre che da [OSCURATO:PERSONA]),costituiva contraffazione dei modelli europei, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA].r.l., registrati il 26 maggio 2010, n. RCD 001712142-0002 (“002”) e001712142-0015 (“015”), e del brevetto per invenzione, registrato sempre il26 maggio 2010, EP 2575721B1 (“EP 721”); b) l’unità posturale modulare,denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. e venduta da [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che da [OSCURATO:PERSONA]), costituivacontraffazione del modello europeo, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,registrato il 26 maggio 2010, RCD 001712142-0001 (“001”) e del brevettoper invenzione, registrato il 26 maggio 2010, EP 2575721B1 (“EP ‘721”); c)le suddette unità posturali modulari erano identiche ai prodotti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. avevacompiuto atti di concorrenza sleale per imitazione non confusoria(sfruttamento di lavoro altrui e concorrenza sleale dipendente). Chiese,pertanto: i) inibirsi alle convenute l’ulteriore pubblicità, la produzione,l’offerta in vendita, la distribuzione e la vendita dei prodotti “Peezy” e “PeezyLight”, con previsione di una penale di € 1.500,00 per ogni violazione; ii)ordinarsi la distruzione dei suddetti prodotti già realizzati; iii) condannarsi lemedesime convenute a risarcirle il danno subito sia per la contraffazione cheper gli atti di concorrenza sleale.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituirono sostenendo che:a) quest’ultima era carente di legittimazione passiva con riguardo al prodotto“[OSCURATO:PERSONA]” (dalla stessa mai venduto); b) l’adito tribunale non eraNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026territorialmente competente a conoscere della controversia con riguardo alprodotto “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA], essendo, invece competente il [OSCURATO:PERSONA]; c) i modelli europei registrati RCD 001712142-0001, RCD001712142-0002 e RCD 001712142-0015 (depositati nel 2010) erano nulli inquanto: c-1) erano privi di novità per essere stati predivulgati in un catalogodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diffuso 2007; c-2) i modelli non avevano ad oggetto gliaspetti visibili del prodotto; c-3) gli aspetti caratterizzanti il prodotto oggettodel modello erano determinati esclusivamente dalla loro funzione tecnica; d)la porzione italiana del brevetto EP ‘721 era nulla in quanto: d-1) sussistevanoerrori nella traduzione della frazione italiana del brevetto; d-2) era priva dinovità per essere stata predivulgata nei cataloghi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diffusinel 2007 e nel 2009 e registrata presso la [OSCURATO:PERSONA] del 2009 dei dispositivimedici del Ministero della Salute; d-3) era priva di novità e di livello inventivoper la sussistenza delle anteriorità WO2008/045347 a nome di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 5 ottobre 2007, US 5343876 pubblicato il 6 settembre1994, US 5018790 pubblicato il 28 maggio 1991, articolo “Modular seatingfor paralytic scoliosis: Design and initial experience” di B.R. Seeger e D.A.Sutherland; d-4) la descrizione era insufficiente; e) i prodotti di [OSCURATO:PERSONA].its.r.l. non erano comunque identici ai modelli registrati ed al brevetto perinvenzione di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; f) non sussistevano atti diconcorrenza sleale compiuti da [OSCURATO:SOCIETA]. in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;g) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva compiuto atti di concorrenza sleale sia per averregistrato titoli di proprietà industriale assolutamente nulli, anche per fattodella stessa [OSCURATO:PERSONA], sia per aver azionato tali titoli contro [OSCURATO:PERSONA].its.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quindi: i) in via preliminare, dichiararsila carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione atutte le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative al prodotto “PeezyLight” di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la carenza di competenza territoriale delTribunale di Milano, in favore del Tribunale di Napoli, in relazione a tutte ledomande svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative al prodotto “[OSCURATO:PERSONA]” diNeatech.it s.r.l.; ii) nel merito, rigettarsi tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; iii) in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità dei modelli europei n.Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026001712142-0001, n. 001712142 0002 e n. 001712142-0015 e del brevettoEP 2575721 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che, con il deposito e la registrazione deimodelli predetti e del menzionato brevetto, quest’ultima si era resaresponsabile, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diillecito concorrenziale, con riserva di promuovere separato giudizio per ladeterminazione del danno. Dichiararsi, inoltre, la responsabilità aggravatadell’attrice nei confronti di entrambe le convenute, ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ., e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni dallestesse subiti, in misura non inferiore ad € 100.000,00.L’adito tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, con sentenzadel 3 febbraio 2022, n. 907, disattesa la formulata eccezione di suaincompetenza territoriale, così dispose: «Dichiara la nullità dei modellieuropei nn. 001712142-0001, 01712142-0002 e 001712142-0015,depositati e registrati in data 26 maggio 2010, nonché della frazione italianadel brevetto europeo n. EP 2 575 721 (“EP ‘721”) di [OSCURATO:PERSONA]; dispone latrasmissione all’Ufficio italiano brevetti di copia della presente sentenza perannotazione nel registro della nullità del brevetto europeo EP 2 575 721 e deimodelli europei nn. 001712142-0001, 01712142-0002 e 001712142-0015,depositati e registrati in data 26 maggio 2010; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che liquida in € 17.459,00, oltreinteressi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo; rigetta ogni altradomanda svolta; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore diNeatech.it s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite, […]».2. Pronunciando sul gravame promosso contro tale decisione da [OSCURATO:SOCIETA]., l’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 febbraio2024, n. 335, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., così dispose: «1) Revoca la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare aNeatech.it s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di € 17.459 ai sensidell’art. 96 c.p.c. 2) Respinge, per il resto, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. nei confronti della sentenza n. 907/2022 del Tribunale di Milano. 3)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere le spese di lite sostenute daNeatech.it s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., […]. 4) Pone le spese per laNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026consulenza tecnica disposta nel giudizio d’appello definitivamente a carico diPro [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura liquidata con separato provvedimento».Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questa suaconclusione saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nelcorso dell’esame di ciascuno dei motivi di impugnazione oggi proposti controquella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha promossoricorso affidato ad otto motivi. Hanno resistito, con unico controricorso,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositatomemoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3, 4 e 25 del Regolamento CE n. 6/2002 (“RCD”), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», muove dalla premessa che, all’esito delladisposta c.t.u., la corte distrettuale ha confermato la nullità, ex artt. 4 e 25Reg. CE 6/2002, per i tre modelli invocati dall’odierna ricorrente. Questoperché ciascuno di essi attiene a componenti di prodotti complessi che nonsarebbero visibili all’utilizzatore finale durante il normale utilizzo. Utilizzatorefinale che, nel caso concreto, non va individuato nel tecnico ortopedico cheprovvede ad adattare ad un determinato paziente l’unità posturale,avvalendosi del carattere mobile dei componenti del prodotto, bensì nelpaziente stesso, il quale, dovendo farne uso e decidere l’acquisto o comunquela richiesta, ne sarebbe l’unico effettivo utilizzatore finale. Ciò posto, laricorrente lamenta l’erronea individuazione del prodotto oggetto dei modellie dell’utilizzatore finale, con conseguente falsa applicazione dei requisiti divisibilità e normale utilizzazione. Assume che i giudici di merito hannovalutato non le forme come depositate presso l’EUIPO (prodottosemilavorato), bensì il prodotto finito, adattato e personalizzato. Da quil’errore nell’individuare nel paziente l’utilizzatore finale, laddove, per i modelliche proteggono semilavorati da personalizzare, l’utilizzatore finale è il tecnicoortopedico, unico soggetto che fa uso normale delle forme rivendicate. Lacorte suddetta, dunque, aveva confuso prodotto rivendicato e prodottoNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026trasformato, e violato la lettera degli artt. 3 e 4 RCD, che fanno riferimentoalle forme depositate, non a quelle successive all’adattamento.1.1. Tale doglianza si rivela infondata.Invero, giova ricordare che il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consigliodel 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, la cui violazione è oggiinvocata dalla ricorrente, prevede: i) all’art. 3, rubricato Definizioni, che “Aifini del presente regolamento s'intende per: a) «disegno o modello»: l'aspettodi un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dallecaratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della strutturasuperficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento; b)«prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro lecomponenti destinate ad essere assemblate per formare un prodottocomplesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteritipografici, esclusi i programmi per elaboratori; c) «prodotto complesso»: unprodotto costituito da più componenti che possono esser sostituiteconsentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto”; ii) alsuccessivo art. 4, recante Requisiti per la protezione, che “1. Un disegno omodello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto ènuovo e possiede un carattere individuale. 2. Il disegno o modello applicatoad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componentedi un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattereindividuale soltanto se: a) la componente, una volta incorporata nel prodottocomplesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, eb) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisitidi novità ed individualità. 3. Per «normale utilizzazione» a termini delparagrafo 2, lettera a), s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale,esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione”.Posto, allora, che l’art. 4 del menzionato Regolamento individua la“normale utilizzazione” come l’impiego del prodotto da parte dell’“utilizzatorefinale”, escludendo espressamente gli interventi di manutenzione, assistenzao lavorazione, occorre rilevare che la corte distrettuale, dopo aver dato attoche, nel rispondere al corrispondente quesito dalla stessa affidatogli, ilNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026nominato c.t.u. ha chiarito che «i prodotti a cui sono applicabili RCD001712142-0001 o “Modello 1”, RCD 001712142-0002 o “Modello 2” e RCD001712142-0015 o “Modello 15” costituiscono componenti di prodotticomplessi che, una volta incorporati nei prodotti complessi, non rimangonovisibili durante il normale impiego da parte dell’utilizzatore finale deglistessi», ha affermato che, «Dal chiaro tenore letterale dell’art. 4, c. 2 e 3,Reg. UE 6/2002 […], emerge, indiscutibilmente, che l’“utilizzatore finale”, cioèil soggetto che utilizza in via normale il prodotto che incorpora il modello, nonpuò che essere il paziente che fa concreto uso dell’unità posturale proprio alui destinata e da lui acquistata o comunque da lui richiesta; mentre il tecnicoortopedico, che provvede, eventualmente, ad adattare ad un determinatopaziente l’unità posturale, avvalendosi del carattere mobile dei componenti ilprodotto in questione, non è, con ogni evidenza, l’utilizzatore finale dellaseduta, essendo, invece, un tecnico che interviene ancora nella faseantecedente alla definitiva presentazione del prodotto al soggetto che,dovendo farne uso e dovendone decidere l’acquisto o comunque la richiesta,è l’unico effettivo utilizzatore finale del prodotto» (cfr. pag. 24 della sentenzaimpugnata).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, così opinando, quella corte abbia fatto correttaapplicazione, nella concreta vicenda in esame, del dato normativo predetto,individuando, quindi, la figura dell’utilizzatore finale nel paziente, ossia nelsoggetto che utilizza il prodotto (nella specie, si tratta di sistemi posturali,destinati a persone disabili e/o con patologie posturali, ed utilizzabili percarrozzine o altre applicazioni) nel suo stato funzionale e destinato almercato, e non al tecnico che interviene a monte del suo uso.Il diverso assunto della ricorrente, secondo cui, invece, l’utilizzatore finaleandrebbe individuato nel tecnico ortopedico perché il prodotto sarebbe unsemilavorato, introduce, del resto, un parametro non previsto dal Reg. n.6/2002, il quale, come si è riferito, non tutela le fasi della lavorazioneindustriale, ma l’aspetto del prodotto come incorporato nel bene destinatoall’uso. In altri termini, la qualificazione del tecnico come “utilizzatore finale”richiede un salto argomentativo non imposto dal testo e, in ogni caso, implicaNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026un accertamento sul ciclo di vita del prodotto e sulle modalità d’impiego cheresta di merito.Resta solo da aggiungere che: i) nella misura in cui la censura fosse voltaa contestare apprezzamenti di carattere fattuale (quali la destinazione d’uso,la “normale utilizzazione”, l’effettiva visibilità nel prodotto complesso nellaconcreta esperienza) tipicamente rimessi al giudice di merito, la stessa sirivelerebbe inammissibile, posto che, in sede di legittimità è scrutinabile laregula iuris, non la sua applicazione quando dipenda da una ricostruzionefattuale alternativa; ii) anche assumendo la qualificazione di utilizzatore finalecome prospettata dalla ricorrente, occorrerebbe la dimostrazione che lacomponente “rimane visibile” durante la normale utilizzazione del prodottocomplesso. Orbene, la censura in esame tende a sostituire al parametro di“utilizzatore finale” individuato dalla corte di appello una figura (il tecnico)che opera su un bene nella fase antecedente alla sua consegna/uso: ma ciònon dimostra automaticamente la sussistenza del requisito di visibilità nelprodotto complesso, né elimina le ulteriori rationes (funzionalità tecnica;predivulgazione) che lo stesso ricorso dichiara essere state poste afondamento della dichiarata nullità.2. Il secondo motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza e delprocedimento da violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. e 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si premette che il tribunaleaveva affermato che, per i tre modelli, sussisteva la predivulgazione “in dataanteriore all’anno antecedente alla registrazione” e tanto aveva reso, a suodire, inutile l’analisi delle altre ipotesi di nullità indicate da parte convenuta.La corte d’appello ha confermato detta nullità all’esito della disposta c.t.u. eciò, tra l’altro, perché, a suo avviso, le caratteristiche dei tre modelli dedottida [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in causa erano dettate unicamente dalla loro funzionetecnica. Si deduce che, solo in sede di c.t.u., le appellate avevano allegato,illegittimamente, fatti e temi di indagine nuovi. In particolare, avevanointrodotto specifiche nuove allegazioni tecniche sulla funzione delle singoleforme (rettangolare, triangolare, a cuneo, colori dei materiali), mai dedottein primo grado, né nella comparsa di risposta, né nell’atto di appello. La corteNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026territoriale, invece, aveva qualificato tali allegazioni come “merespecificazioni” (mentre, invece, si trattava di fatti primari nuovi, vietati exart. 345 cod. proc. civ.), così incorrendo nella violazione del divieto di nova,in ultrapetizione e nell’illegittimo ampliamento del thema decidendum.2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, nel disattendere l’assunto dell’appellante secondo cui la causa dinullità in questione sarebbe stata allegata dalla controparte solo in appello,sicché la corrispondente eccezione doveva considerarsi inammissibile ai sensidell’art. 345 cod. proc. civ., la corte territoriale ha opinato che «le appellatehanno chiaramente proposto anche la suddetta causa di nullità come si leggea pag. 13 della comparsa di costituzione in primo grado, essendo del tuttoirrilevante che nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica, la parteabbia meglio specificato le ragioni tecniche che giustificano la sua eccezione,tempestivamente proposta» (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata), ma haaggiunto pure che «colui che eccepisce la nullità del modello ha l’onere diprovare che gli aspetti, per i quali è stato riconosciuto alla controparte ilrelativo diritto e che emergono dalla registrazione dello stesso, hannoesclusivamente funzione tecnica e, nella fattispecie in esame, il CTU haaccertato che tutti gli aspetti, per i quali era stato riconosciuto il diritto almodello e in ordine ai quali le parti avevano discusso, avevanoesclusivamente funzione tecnica. Colui che eccepisce la nullità non ha, invece,ovviamente, l’onere di provare l’esclusiva funzione tecnica di aspetti che ilmodello non risulta avere sulla base della domanda, in forza della quale èstato riconosciuto il diritto al richiedente e di cui costui non ha mai allegatola sussistenza» (cfr. pag. 25 della medesima sentenza).Questa seconda ratio decidendi, chiaramente autonoma rispetto a quellaprecedente contestata nel motivo in esame, non è stata qui adeguatamentecensurata, né una specifica censura sul punto si rinviene nel motivosuccessivo, laddove la critica è stata svolta non già al fine di denunciare lanovità del fatto allegato, bensì per lamentare la violazione della regoladell’onere probatorio.Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026Pertanto, non risultando essere stata utilmente contestataun’affermazione agevolmente qualificabile come ulteriore ed autonoma ratiodecidendi posta dalla corte distrettuale a fondamento della sua pronunciarelativamente al descritto assunto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deve trovareapplicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione dellasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa allealtre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua,della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.12191 del 2026; Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024;Cass. nn. 26801, 4355 e 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021;Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e15350 del 2017).2.2. Tanto esime dal rimarcare che, in ogni caso: i) la corte d’appello siè pronunciata sulle stesse cause di nullità già dedotte, senza ampliarel’oggetto del giudizio; ii) il divieto di nova in appello riguarda fatti storicinuovi, non argomentazioni tecniche, sviluppi valutativi e/o specificazioniperitali, sicché, nella specie, le considerazioni sviluppate in sede di c.t.u. sonoconsistite in una lettura tecnica di dati già in atti, non nell’introduzione di fattinuovi.3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 85 RCD, 88.3 RCD, 121 CPI e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.», denuncia l’errata applicazione delle regole sullapresunzione di validità dei modelli e sull’onere della prova in tema difunzionalità tecnica. Si assume che la sentenza impugnata ha ritenuto chespettasse alla titolare dei modelli indicare le caratteristiche non funzionali.Secondo la ricorrente, invece, l’art. 85 RCD stabilisce una presunzione divalidità, sicché incombe su chi eccepisce la nullità dimostrare che tutte lecaratteristiche siano unicamente funzionali. La c.t.u. recepita dalla corteNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026distrettuale, discute di “molte” caratteristiche funzionali, non di tutte, e nonindividua analiticamente le caratteristiche in questione, né la loro funzionetecnica esclusiva. Da ciò la violazione delle norme in tema di riparto dell’onereprobatorio e di valutazione ex art. 8 RCD secondo i criteri DOCERAM.3.1. Anche questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, giova premettere che la regola residuale sull’onere della provaassume concreto rilievo solo in mancanza di un accertamento positivo dellacircostanza rilevante, sicché un'autonoma questione di malgoverno delprecetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, aseguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltantoun erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), qui nemmeno prospettato.Nella specie, invece, la corte milanese, mediante la disposta c.t.u., haverificato, positivamente, ciò che la parte appellata (attrice in riconvenzionalecon la domanda di nullità dei modelli in questione) aveva l’onere di provare,vale a dire la valenza di mera funzione tecnica di ciò per cui era statoriconosciuto il modello comunitario (mentre l’onere probatorio, ha aggiuntola corte, non riguarda profili «che il modello non risulta avere sulla base delladomanda»).La censura insiste, peraltro, sul fatto che il c.t.u. aveva parlato di “molte”caratteristiche funzionali, e non di “tutte”, e che non aveva analiticamenteelencato dette caratteristiche, né la loro funzione. Così argomentando,tuttavia, la denuncia finisce con il riguardare non già una violazione dellaregola di riparto dell’onere della prova in astratto, bensì la sufficienza e/o laNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026qualità dell’accertamento tecnico e la sua persuasività, cioè valutazionitipicamente spettanti al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimitàsolo sotto il profilo del vizio motivazionale (qui non prospettato).Resta solo da aggiungere che: i) il diritto UE (cfr. sentenza della Corte diGiustizia del 3 agosto 2018, C-395/16, Doceram) richiede che si accerti se lafunzione tecnica sia il solo fattore determinante e che la verifica avviene“tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti”. La deduzionesecondo cui basterebbe l’assenza di identificazione atomistica nella sentenza(che, sul punto, ha recepito la c.t.u.) per integrare automaticamenteviolazione di legge mostra chiaramente di confondere il piano dellasussunzione normativa con quello del grado di analiticità dellamotivazione/valutazione tecnica; ii) il richiamo alla presunzione di validitànon è, di per sé, fattore idoneo a travolgere una decisione che, sulla base diun accertamento tecnico ritenuto attendibile, abbia ritenuto provati ipresupposti dell’art. 8, punto 1, del Reg. 6/2002, atteso che la censura, peressere ammissibile, avrebbe dovuto mostrare che il giudice avesse applicatouna regola opposta (ad esempio, invertendo espressamente l’onereprobatorio), non solo che avesse ritenuto raggiunta la prova.4. Il quarto motivo di ricorso prospetta un «Omesso esame di fattocontroverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Sipremette che, mentre il tribunale aveva considerato nulli i tre modelli perpredivulgazione, la corte d’appello ha ritenuto che l’efficacia distruttiva di talepredivulgazione dovesse essere limitata al solo modello 001, cosìmodificando, sul punto, la pronuncia di prime cure. «E ciò, avendo il c.t.u.ritenuto che “ai prodotti riportati nel catalogo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 2007sono applicati modelli identici, salvo che per dettagli irrilevanti, al Modello 1,ma non al Modello 2 o al Modello 15, e non vi sono altri prodotti anteriori percui sussiste tale identità con i Modelli. A differenza della decisione di primogrado, quindi, secondo la Corte distrettuale, la predivulgazione andrebbeaffermata quale ragione di nullità soltanto per il modello 1, non per gli altri.Con la conseguenza, […], che sul punto non esiste doppia conforme». Sideduce che «la sentenza impugnata conclude per la nullità del (solo) modelloNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026001 motivando, tra l’altro, che “l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] che,contrariamente a quanto accertato dal consulente tecnico, vi sonosignificative differenze tra l’immagine del prodotto “[OSCURATO:PERSONA]” e il Modello001 è talmente generica, che la parte si è limitata a riprodurre due differentiimmagini senza neppure essere in grado di spiegare in cosa sarebberoconsistite le differenze definite evidenti”. Tale motivazione, però, omette(decisivamente) di tenere conto di un fatto decisivo ed incontroverso tra leparti. Infatti, a più riprese, l’odierna ricorrente ha, tra l’altro, sottolineatocome all’evidenza il catalogo del 2007 presentasse una seduta modulare conun numero diverso di moduli diversi rispetto al disegno contestato, come benesi può rivenire nei riferimenti fatti, ad esempio, alla pag. 31 della citazione inappello ed alle pagine. 39 e 40 della seconda comparsa conclusionaled’appello 27 ottobre 2023, qui nuovamente prodotte quali allegati “O” e “L”ai fini dell’autosufficienza del ricorso». Si conclude affermando che, «se ilgiudice d’appello non avesse omesso di prendere in considerazione il fattocontroverso e decisivo (ossia la chiara ed incontestata non identità fra ildocumento di arte nota ed il disegno, quanto meno con riferimento aldifferente numero di moduli), il modello non sarebbe stato dichiarato nullo ela sentenza impugnata non avrebbe violato le norme dette».4.1. Una tale censura si rivela insuscettibile di accoglimento nel suocomplesso.Invero, giova premettere che il già citato Regolamento CE n. 6/022sancisce, all’art. 5, rubricato Novità, che “1. Un disegno o modello si consideranuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato alpubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormentealla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione èstato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modellicomunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda diregistrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero,qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristichedifferiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026Orbene, pure volendo convenirsi con la ricorrente circa l’inconfigurabilità,nella specie, di una ipotesi di cd. doppia conforme (stante la dimostratadiversità delle motivazioni, su questo profilo, delle sentenze di primo esecondo grado), con conseguente ammissibilità della prospettata censura exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., residua comunque il rilievo che lacorte d’appello ha esaminato l’allegazione relativa alla circostanza di fatto dicui si lamenta l’omesso esame («la chiara ed incontestata non identità fra ildocumento di arte nota ed il disegno, quanto meno con riferimento aldifferente numero di moduli») ed ha opinato che «l’allegazione di [OSCURATO:SOCIETA] che, contrariamente a quanto accertato dal consulente tecnico, visono significative differenze tra l’immagine del prodotto “[OSCURATO:PERSONA]” e ilModello 001, è talmente generica, che la parte si è limitata a riprodurre duedifferenti immagini senza neppure essere in grado di spiegare in cosasarebbero consistite le differenze definite evidenti» (cfr. pag. 26 dellasentenza impugnata): valutazione di genericità che, tuttavia, non risultaessere stata smentita, atteso che, nella doglianza in esame, non si rinvieneuna specifica illustrazione di quella che sarebbe dovuta esserne l’allegazioneai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.A tanto deve aggiungersi che, in ogni caso, la doglianza, per comeconcretamente argomentata, mira, in concreto, ad ottenere una diversaqualificazione della differenza (da “irrilevante” a “rilevante”), cioè una nuovaponderazione della portata percettiva della differenza nel giudizio diidentità/novità, così mostrando di non considerare che il giudizio di legittimitànon può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito,ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nelladecisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435,35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595,17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257,9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671,Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/202620895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026). Invero,come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn.8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531 e12191 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».5. Il quinto motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (parte relativa ai modelli)», censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui si legge che «la Corte ritiene del tutto condivisibilile conclusioni esposte dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi, ritiene che iModelli 001, 002 e 015 … siano nulli per tutti i motivi evidenziati nellasuddetta c.t.u. e nella medesima c.t.u. si legge che a sua, volta, il Modello 1è da considerare non nuovo o, al più, non dotato di carattere individualerispetto al [OSCURATO:PERSONA] di cui al Catalogo 2007». Si ascrive alla corteterritoriale di avere dichiarato la nullità del modello anche per difetto dicarattere individuale, benché la domanda di nullità fosse limitata alla novitàed il quesito peritale richiamasse solo l’art. 5 RCD. Si è al cospetto, dunque,di una pronuncia su causa di nullità non dedotta, né devoluta.Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/20265.1. Questa doglianza si rivela inammissibile, atteso che la ratio decidendiconcernente la mancanza di carattere individuale deve intendersi,ragionevolmente, come carenza di distintività.Essa, comunque, ove considerata come qualcosa di diverso rispetto alladistintività, rappresenta chiaramente, nella specie, una ratio ulteriore rispettoa quella della non novità: pertanto, rivelandosi inammissibile la censurasvolta in relazione a quest’ultima, come si dirà scrutinandosi il successivosesto motivo, troverebbe applicazione il principio, già ricordato alla fine delprecedente paragrafo 2.1., che ha condotto alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.5.2. Resta solo da aggiungere che, in ogni caso, nel sistema delRegolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, la verifica dellapredivulgazione e della novità comporta inevitabilmente un apprezzamentodelle differenze percepibili dall’utilizzatore informato, sicché la valutazione delcarattere individuale non costituisce pronuncia su domanda nuova, maespressione del potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti dedotti, cosìda escludere qualsivoglia vizio di ultrapetizione.6. Il sesto motivo di ricorso, recante «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 6 e 25 RCD», critica il medesimo passaggio motivazionale riportatonel precedente motivo. Si assume essere «evidente che, se è vero, come èvero, che il catalogo del 2007 ivi indicato, tra l’altro, all’evidenza appalesa unnumero di moduli diverso dal modello 001, l’utilizzatore informato, in quantosoggetto a metà strada fra l’esperto del ramo e consumatore che conoscebene il mercato delle sedute de quibus, bene noterebbe le macroscopichedifferenze fra i documenti di arte nota ed i disegni per cui è causa conconseguente violazione delle norme degli artt. 6 e 25 RCD indicate in epigrafeda parte della sentenza impugnata. Infatti, per quanto attiene al livello dinell’affermare che “L’aggettivo «informato» suggerisce […] che, senza essereun progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni omodelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado diconoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano diNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di ungrado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. (Corte diGiustizia 20 ottobre 2011, C 281/10, PepsiCo, Inc. v [OSCURATO:PERSONA] MonGraphic SA, § 59)”. Il che appalesa una chiara violazione di legge laddovenon si sia preso in considerazione il fatto che l’utilizzatore informato, sia acausa del suo grado di conoscenze sia a causa del suo grado di attenzionerelativamente elevato, è sicuramente in grado di distinguere fra modelliaventi un numero diverso di moduli tanto più che, si legge a pagina 25 dellasentenza qui impugnata, nella c.t.u si è appurato che, considerando … leimmagini proposte dai CTP delle Parti, il Modello 001 sembra differire da“[OSCURATO:PERSONA]” (cioè, il prodotto di [OSCURATO:PERSONA] illustrato nel suo catalogo del2007) essenzialmente per il fatto che l’imbottitura della seduta è realizzatacome una componente separata e non unita alla base e ripiegata».6.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, giova premettere che il vizio di violazione di legge (invocato nellarubrica del motivo) può rivestire la forma della violazione di legge (intesacome errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di unanorma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e dellafalsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione dellafattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ovepropriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzioneda una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecieconcreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione (cfr. Cass. nn.10246 e 6512 del 2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn.27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n.5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n.40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n.4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n.4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, chequesta Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni,oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) nonNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di unaerronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative edapplicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solocon la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass.n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore dellaquale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellaNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).6.2. Orbene, a fronte della già riportata affermazione della corteterritoriale, che ha ritenuto «del tutto condivisibili le conclusioni esposte dalconsulente tecnico d’ufficio e, quindi, […] che i Modelli 001, 002 e 015 … sianonulli per tutti i motivi evidenziati nella suddetta c.t.u. e nella medesima c.t.u.si legge che a sua, volta, il Modello 1 è da considerare non nuovo o, al più,non dotato di carattere individuale rispetto al [OSCURATO:PERSONA] di cui al Catalogo2007», l’odierna censura, invece, per come concretamente formulata, sirisolve, essenzialmente, in considerazioni di carattere fattuale, vale a dire lostabilire se, nella specie, le differenze fossero, o meno, percepibilidall’utilizzatore informato. Tanto implica, però, un apprezzamento concretodel prodotto e del mercato di riferimento, tipicamente rimesso al giudice dimerito, che, nella vicenda in esame, ha ritenuto che le differenze prospettatenon fossero tali da incidere sulla percezione complessiva.A tanto deve aggiungersi che: i) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea(cfr. sentenza del 20 ottobre 2011, C-281/10 P, PepsiCo, Inc.) ha chiaritoche, «in primo luogo, il regolamento n. 6/2002 non definisce la nozione diutilizzatore informato. Essa deve tuttavia essere intesa, come giustamenteosservato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni,come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile inmateria di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e chein generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quelladella persona competente in materia, esperto provvisto di competenzetecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato puòessere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già diun’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da seNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla suaconoscenza approfondita del settore considerato. […]. In secondo luogo,come osserva l’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni,se è pur vero che la natura stessa dell’utilizzatore informato, comeprecedentemente definito, comporta che, quando possibile, egli procederà aun confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi, non si può tuttaviaescludere che un confronto del genere non sia fattibile o sia inusuale nelsettore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppureper le caratteristiche degli oggetti che i disegni o modelli in questionerappresentano. […]. In terzo luogo, per quanto attiene al livello di attenzionedell’utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest’ultimo non èil consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno enon effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., per analogia, sentenza22 giugno 1999, causa C-342/97, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I-3819, punti 25 e 26), non è neppure l’esperto o la persona competente inmateria in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possonoesistere tra i modelli o disegni in conflitto. L’aggettivo «informato» suggeriscequindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatoreconosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, disponedi un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni omodelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti inquestione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quandoli utilizza». È innegabile, allora, che la nozione di utilizzatore informatodelimita un parametro, ma la sua applicazione concreta è devoluta al giudicedi merito; ii) invocare che l’utilizzatore informato è “diligente” non basta,occorrendo dimostrare che il giudice abbia adottato un parametro diverso (adesempio, il consumatore medio) o abbia negato la diligenza; diversamente siresta in una critica al risultato del giudizio percettivo.In definitiva, la ricorrente mostra nuovamente di non considerare che ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata alla fine delprecedente paragrafo 4.1., da intendersi qui richiamata per intuibili ragioni disintesi).7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 46, 48, 45 e 76 del decreto legislativo n. 30/2005(“CPI”), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si sostiene che «i)se, al fine della valutazione di novità e di livello inventivo, come scrive il c.t.u.a p. 38 della propria relazione (sulla base della cui motivazione viene de relatoriflessa la motivazione della sentenza impugnata), bisogna tenere conto delfatto che “le sedute per carrozzine personalizzabili erano, in generale,prodotti già noti prima del Brevetto”, la conseguenza è che la sentenzaimpugnata, facendo propria questa affermazione, si pone in contrasto direttocol concetto di invenzione come soluzione nuova e originale ad un problematecnico atta ad avere applicazione industriale. Ossia, è in chiara violazionedell’art. 45 CPI. Infatti, essa non tiene conto che la questione che ci interessanon è tanto quella generale dell’esistenza di sedute, bensì di sedute aventi lespecifiche caratteristiche rivendicate: quindi la Corte d’Appello fatalmentedisattende il concetto di invenzione che detta norma cristallizza. […]; ii) se,come scritto a p. 25 della CTU (sulla base della cui motivazione viene derelato riflessa la motivazione della sentenza impugnata) è irrilevante che idocumenti di arte nota opposti come predivulgativi contengano tutte lecaratteristiche oggetto della rivendicazione 1 del Brevetto, è evidente anchela violazione degli artt. 76 e 46 CPI, perché “La predivulgazione comporta ladistruzione della novità in quanto realizzi l’accessibilità al pubblicodell’invenzione. Dal punto di vista oggettivo la comunicazione deve riguardarel’invenzione nella sua interezza” […]; iii) se, come scritto a p. 25 della c.t.u.e ribadito p. 38 della medesima c.t.u. (sulla base della motivazione della c.t.u.viene de relato riflessa la motivazione della sentenza impugnata), il c.t.u.ritiene anche che [dai documenti asseritamente predivulganti] la “personaesperta del ramo” potrebbe ricavare senza particolare sforzo dal CatalogoNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/20262009 quanto espresso nelle le rivendicazioni dipendenti da 2 a 5 e da 8 a 11del Brevetto, la conseguenza è che, come indicato, essi documenti noninficiano la validità delle rivendicazione principale nr. 1 e, contrariamente aquanto avvenuto in appello, il brevetto avrebbe dovuto essere dichiarato atutto voler - per un solo momento - concedere nullo al massimo parzialmentenelle dette rivendicazioni e non certo nella rivendicazione 1. Il che appalesaun’evidente violazione dell’art. 76 CPI, per essersi dichiarato totalmente nulloun brevetto che, ripetiamo: a tutto volere concedere per un attimo, è nullosolo parzialmente».7.1. Una siffatta doglianza – che contesta la nullità della porzione italianadel brevetto per carenza di novità (predivulgazione), sostenendo che larelazione del c.t.u., e poi la decisione che ad essa aveva aderito, avevaconfuso novità e livello inventivo, altresì lamentando l’avvenuta dichiarazionedi nullità totale anziché (al più) parziale su rivendicazioni dipendenti – deveconsiderarsi inammissibile.In primo luogo, infatti, la ricorrente ricostruisce la ratio decidendi in modonon fedele rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che lacorte distrettuale si è limitata a recepire un passaggio della relazione del c.t.u.in replica alle osservazioni del consulente di parte, da ciò derivando chel’affermazione del consulente di ufficio risultava strumentale a questo precisoscopo. Peraltro, in chiara violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.civ., la censura nemmeno illustra l’osservazione del consulente di parte cui ilc.t.u. aveva replicato, sicché ignorandosi il punto di riferimento della replica,non è possibile apprezzarne la concreta portata ai fini della ratio decidendi.A tanto deve aggiungersi che: i) la corte d’appello ha fondato il proprioconvincimento sulle risultanze della c.t.u., ritenendo che le anterioritàrichiamate rendessero l’invenzione accessibile alla persona esperta del ramo,con conseguente difetto dei requisiti di validità. Lo stabilire se un catalogo ouna descrizione predivulghino “tutte” le caratteristiche rivendicate e cosa sia“ricavabile” da una persona esperta del ramo implica, evidentemente, ungiudizio tecnico fattuale (lettura dei documenti, correlazione conrivendicazioni, comprensione dell’esperto), non sindacabile in sede diNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026legittimità se non sotto il profilo motivazionale (qui, comunque, non dedotto)o di pretesi errori di metodo (qui non specificamente allegati secondo canonidi autosufficienza); ii) la declaratoria di nullità del brevetto è stata giustificatadalla ritenuta insussistenza dei requisiti fondamentali, con valutazioneunitaria del trovato. Per sostenere la violazione dell’art. 76 c.p.i. (nullitàparziale), occorreva dimostrare che la decisione avesse travolto larivendicazione indipendente senza ragioni e che l’eventuale invaliditàriguardasse solo alcune dipendenti. Nel ricorso, tuttavia, un simile assunto èargomentato esclusivamente in chiave tecnico valutativa (lettura della c.t.u.e rivendicazioni) e, ancora una volta, resta sul piano del merito tecnico, inquesta sede non sindacabile se non per vizio motivazionale (in nessun modo,però, prospettato).8. L’ottavo motivo di ricorso, infine, rubricato «Nullità della sentenza edel procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (parte brevettuale)», ascrive alla corte distrettuale diavere fondato la ritenuta nullità brevettuale anche sull’assenza di livelloinventivo, nonostante il thema decidendum fosse limitato alla novità dapredivulgazione e la c.t.u. stessa avesse riferito la criticità solo arivendicazioni dipendenti.8.1. Questa doglianza si rivela in parte inammissibile ed in parteinfondata.È inammissibile nella misura in cui l’ultrattività viene desunta dalmedesimo richiamo alla c.t.u. di cui al precedente motivo, sicché, anche inquesto caso, vale il rilievo, svolto scrutinandosi quel motivo, per cui lamancata specificazione delle osservazioni del consulente di parte nonconsente di accertate quanto affermato dal c.t.u., poi recepito dalla corteterritoriale.È infondato, invece, laddove non considera che, come emerge dalcontroricorso (e verificato da questa Corte mediante l’accesso al fascicolo diufficio, possibile in ragione della natura di error in procedendo del viziodenunciato), alle pagine 18 e ss. della propria comparsa di costituzione inprimo grado, le convenute, oggi controricorrenti, avevano fatto valere tutti iNumero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026possibili motivi di nullità di EP 721, inclusa la carenza di livello inventivo (cfr.pag. 23-24), da ciò derivando, allora, che la corte territoriale, lungi dall’avereintrodotto e/o considerato nuovi motivi di nullità, ha valutatocomplessivamente la validità del brevetto nell’ambito delle eccezioniritualmente sollevate, senza travalicare i limiti della domanda, né violando,pertanto, l’art. 112 cod. proc. civ.9. In conclusione, dunque l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deveessere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalle costituitesi controricorrenti, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna alpagamento, in favore delle costituitesi controricorrenti, delle spese di questogiudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Numero registro generale 13619/2024Numero sezionale 2446/2026Numero di raccolta generale 17349/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti