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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 novembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina, per quanto qui rileva, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto illegale di arma da guerra, confermando nel resto, previa rideterminazione della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 110- 582-585, 110-628, 110-612, 110-614 e 110-635 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo, articolato motivo, si deduce - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 181, comma 4, 191, 192, 357, 503, comma 2, 533, 603, comma 3, cod. proc. pen. e 24 Cost.) e della mancata assunzione di una prova decisiva - l'irritualità della mancata visione, nel corso dell'escussione della testimone da parte del Gup, di un filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza (incombente a cui era subordinata la richiesta di giudizio abbreviato), nonché la successiva mancata rinnovazione istruttoria in appello, mediante proiezione in aula del video suddetto, fondamentale per accertare la sussistenza della sottrazione nella rapina di cui al capo 2).

Inoltre, la difesa lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese confidenzialmente agli operanti dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riportate in un atto di polizia giudiziaria recante l'intestazione «verbale di denuncia», da considerarsi denuncia anonima.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura, in riferimento al capo 3), l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., dal momento che le frasi proferite dall'imputato erano meramente offensive e prive di qualsiasi contenuto minatorio.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole del vizio di legge (in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 533 cod. proc. pen.) e della carenza di motivazione in merito alla mancata illustrazione dei motivi che hanno fondato l'individuazione della pena congrua per i singoli aumenti per la continuazione dei reati satellite.

3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello di Roma ha dato piena e congrua risposta alle questioni procedimentali sollevate dalla difesa in relazione al delitto di rapina.

1.1. In primo luogo, il verbale di denuncia orale investito dalla censura di inutilizzabilità deve correttamente qualificarsi, secondo i giudici capitolini, non come denuncia anonima (posto che il dichiarante vi è compiutamente generalizzato, di modo che non è revocabile in dubbio la provenienza delle dichiarazioni), ma come annotazione di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357 cod. pen. (atto documentativo delle operazioni di indagine compiute, nel caso di specie relativo alle confidenze ricevute dai verbalizzanti, in merito peraltro a fatti direttamente percepiti anche da questi ultimi).La conclusione, in punto di diritto, è coerente con l'esegesi di questa Corte regolatrice, secondo cui è utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle.

L'annotazione costituisce infatti atto di indagine, al quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria; nel rito a prova contratta, non vige infatti il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796; Sez. 5, n. 8376 del 27/09/2013, dep. 2014, Fiore, Rv. 259042).

1.2. Il legale del ricorrente, durante l'udienza preliminare del 22 luglio 2021, ha presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'escussione di uno degli operanti «contestualmente alla proiezione del video nella fase di riferimento».

La richiesta è stata ammessa «per come formulata dalla difesa», ma durante l'escussione non si è proceduto a visionare il filmato, senza eccezioni di sorta.

Correttamente, la Corte di appello ha sottolineato la tardività dell'eccezione di nullità contenuta nel motivo di gravame, richiamando la giurisprudenza per cui, nell'ambito di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all'acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, ovvero comunque l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente e acquisibile, integrano una nullità di ordine generale che però è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718; Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, Doronzo, Rv. 247291).

1.3. Appurato che la prova non era attinta da motivi di nullità, non è stata poi accolta la ulteriore richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo i giudici di appello superfluo l'incombente.

Nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che í dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.

Per consolidata giurisprudenza, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).

Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per ragioni di superfluità dell'incombente istruttorio - come nel caso di specie - si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, poiché la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

1.4. A fronte di queste congrue argomentazioni, il ricorrente, in maniera del tutto generica, si è limitato a reiterare le questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, senza sottoporre effettivamente l'apparato motivazionale ad autonoma e argomentata confutazione.

Tutti i profili di censura sono pertanto viziati da aspecificità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), oltre che manifestamente infondati.

2. Analogamente, in merito alla asserita inefficacia intimidatoria della frase «pezzo di merda, infami bastardi», pure ascritta all'imputato ex art. 612 cod. pen., il ricorrente replica semplicemente le proprie perplessità, senza misurarsi con il concreto contenuto del provvedimento impugnato.

La Corte capitolina ha infatti adeguatamente chiarito che nei profili di gravame si è omesso di considerare che l'imputato, nel mentre proferiva la suddetta frase, era armato di un bastone di ferro, che brandiva minacciosamente, di modo che la valutazione complessiva della condotta, come dettagliatamente descritta nella rubrica imputativa, deve tenere conto dell'intero contesto (non soltanto verbale), concludendo correttamente per il carattere senza dubbio intimidatorio dell'azione complessivamente intesa (p. 12).

Ogni diversa lettura della vicenda, a partire dalla interazione con le persone offese, involge con ogni evidenza questioni di merito impossibili nel giudizio di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo adeguato e privo di vizi logico-giuridici.

Il motivo è dunque generico, nei termini precisati sub 1.3., oltre che manifestamente infondato.

3. È altresì manifestamente priva di fondamento la censura inerente al difetto di motivazione relativamente ai singoli aumenti ex art. 81 cod. pen.

Non è in dubbio, infatti, l'obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che sottolinea d'altronde come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; cfr. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005, secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.).

Tuttavia, non è riscontrabile alcuna carenza motivazionale, dal momento che le originarie statuizioni del Giudice dell'udienza preliminare in punto di trattamento sanzionatorio complessivo sono state interamente rinnovate dai giudici di appello, all'esito dell'assoluzione per il porto d'arma (p. 17).

In ogni caso, l'iter attraverso cui addivenire al (modesto) quantum individuato dal primo giudice per ciascuno dei delitti posti in continuazione, e poi condiviso e autonomamente replicato in secondo grado, era stato sufficientemente illustrato dallo stesso Gup - p. 13 - con richiamo, poi fatto proprio anche dai giudici di appello, ai «criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della modalità della condotta, della gravità del danno cagionato alle persone offese» (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua ed è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 novembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina, per quanto qui rileva, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto illegale di arma da guerra, confermando nel resto, previa rideterminazione della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 110- 582-585, 110-628, 110-612, 110-614 e 110-635 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 181, comma 4, 191, 192, 357, 503, comma 2, 533, 603, comma 3, cod. proc. pen. e 24 Cost.) e della mancata assunzione di una prova decisiva - l'irritualità della mancata visione, nel corso dell'escussione della testimone da parte del Gup, di un filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza (incombente a cui era subordinata la richiesta di giudizio abbreviato), nonché la successiva mancata rinnovazione istruttoria in appello, mediante proiezione in aula del video suddetto, fondamentale per accertare la sussistenza della sottrazione nella rapina di cui al capo 2). Inoltre, la difesa lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese confidenzialmente agli operanti dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riportate in un atto di polizia giudiziaria recante l'intestazione «verbale di denuncia», da considerarsi denuncia anonima. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura, in riferimento al capo 3), l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., dal momento che le frasi proferite dall'imputato erano meramente offensive e prive di qualsiasi contenuto minatorio. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole del vizio di legge (in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 533 cod. proc. pen.) e della carenza di motivazione in merito alla mancata illustrazione dei motivi che hanno fondato l'individuazione della pena congrua per i singoli aumenti per la continuazione dei reati satellite. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello di Roma ha dato piena e congrua risposta alle questioni procedimentali sollevate dalla difesa in relazione al delitto di rapina. 1.1. In primo luogo, il verbale di denuncia orale investito dalla censura di inutilizzabilità deve correttamente qualificarsi, secondo i giudici capitolini, non come denuncia anonima (posto che il dichiarante vi è compiutamente generalizzato, di modo che non è revocabile in dubbio la provenienza delle dichiarazioni), ma come annotazione di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357 cod. pen. (atto documentativo delle operazioni di indagine compiute, nel caso di specie relativo alle confidenze ricevute dai verbalizzanti, in merito peraltro a fatti direttamente percepiti anche da questi ultimi).La conclusione, in punto di diritto, è coerente con l'esegesi di questa Corte regolatrice, secondo cui è utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle. L'annotazione costituisce infatti atto di indagine, al quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria; nel rito a prova contratta, non vige infatti il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796; Sez. 5, n. 8376 del 27/09/2013, dep. 2014, Fiore, Rv. 259042). 1.2. Il legale del ricorrente, durante l'udienza preliminare del 22 luglio 2021, ha presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'escussione di uno degli operanti «contestualmente alla proiezione del video nella fase di riferimento». La richiesta è stata ammessa «per come formulata dalla difesa», ma durante l'escussione non si è proceduto a visionare il filmato, senza eccezioni di sorta. Correttamente, la Corte di appello ha sottolineato la tardività dell'eccezione di nullità contenuta nel motivo di gravame, richiamando la giurisprudenza per cui, nell'ambito di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all'acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, ovvero comunque l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente e acquisibile, integrano una nullità di ordine generale che però è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718; Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, Doronzo, Rv. 247291). 1.3. Appurato che la prova non era attinta da motivi di nullità, non è stata poi accolta la ulteriore richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo i giudici di appello superfluo l'incombente. Nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che í dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per ragioni di superfluità dell'incombente istruttorio - come nel caso di specie - si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, poiché la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). 1.4. A fronte di queste congrue argomentazioni, il ricorrente, in maniera del tutto generica, si è limitato a reiterare le questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, senza sottoporre effettivamente l'apparato motivazionale ad autonoma e argomentata confutazione. Tutti i profili di censura sono pertanto viziati da aspecificità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), oltre che manifestamente infondati. 2. Analogamente, in merito alla asserita inefficacia intimidatoria della frase «pezzo di merda, infami bastardi», pure ascritta all'imputato ex art. 612 cod. pen., il ricorrente replica semplicemente le proprie perplessità, senza misurarsi con il concreto contenuto del provvedimento impugnato. La Corte capitolina ha infatti adeguatamente chiarito che nei profili di gravame si è omesso di considerare che l'imputato, nel mentre proferiva la suddetta frase, era armato di un bastone di ferro, che brandiva minacciosamente, di modo che la valutazione complessiva della condotta, come dettagliatamente descritta nella rubrica imputativa, deve tenere conto dell'intero contesto (non soltanto verbale), concludendo correttamente per il carattere senza dubbio intimidatorio dell'azione complessivamente intesa (p. 12). Ogni diversa lettura della vicenda, a partire dalla interazione con le persone offese, involge con ogni evidenza questioni di merito impossibili nel giudizio di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo adeguato e privo di vizi logico-giuridici. Il motivo è dunque generico, nei termini precisati sub 1.3., oltre che manifestamente infondato. 3. È altresì manifestamente priva di fondamento la censura inerente al difetto di motivazione relativamente ai singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. Non è in dubbio, infatti, l'obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che sottolinea d'altronde come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; cfr. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005, secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.). Tuttavia, non è riscontrabile alcuna carenza motivazionale, dal momento che le originarie statuizioni del Giudice dell'udienza preliminare in punto di trattamento sanzionatorio complessivo sono state interamente rinnovate dai giudici di appello, all'esito dell'assoluzione per il porto d'arma (p. 17). In ogni caso, l'iter attraverso cui addivenire al (modesto) quantum individuato dal primo giudice per ciascuno dei delitti posti in continuazione, e poi condiviso e autonomamente replicato in secondo grado, era stato sufficientemente illustrato dallo stesso Gup - p. 13 - con richiamo, poi fatto proprio anche dai giudici di appello, ai «criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della modalità della condotta, della gravità del danno cagionato alle persone offese» (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua ed è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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