CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25792/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 17/12/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia del 26/03/2024. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento per la continuazione, che avrebbe dovuto essere più contenuto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva. 3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, per cui l'imputato non può ora dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Si osserva, in proposito, che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla sua responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto. Sul punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. 3.2. Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, atteso che la pena applicata allo Zincone, peraltro, correttamente determinata, così come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'aumento di pena per la continuazione e la mancata applicazione della pena sostitutiva, sono stati concordati con il Procuratore generale, per cui l'imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati ascritti al ricorrente. In conclusione, la determinazione della pena base per il rato più grave, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la misura dell'aumento per la continuazione e la mancata sostituzione della pena detentiva sono tutti elementi che costituiscono parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che l'imputato non può dolersene. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso