CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 2023
Cassazione n. 41461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 309/1990 proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un residuo pena di anni 4 e mesi 4 (circa, calcolare bene) Rilevato che con il ricorso e con i motivi nuovi pervenuti in data 29/8/2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti fondata sull'assenza di analisi tossicologiche senza avere adeguatamente considerato il percorso terapeutico seguito dal ricorrente nel corso dei due anni trascorsi presso la medesima comunità in regime di arresti domiciliari e che tale trattamento si era concluso con esito positivo, tanto che gli operatori hanno manifestato la disponibilità a proseguirlo al fine di consolidare i risultati raggiunti; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a tutti gli elementi emersi, al passato criminale del condannato e, in specifico, alle relazioni e ai certificati acquisiti anche dalla comunità e dal SerD di Taranto e all'assenza di adeguata certificazione circa lo stato di dipendenza, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la carenza dei presupposti, ciò anche evidenziando le perplessità circa la concessione della misura degli arresti domiciliari presso la comunità (cfr. diffusamente pagine da 2 a 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. _