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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 961/2011

ECLI:EU:T:2011:545
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TO0384_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori, tra cui la sospensione dell’esecuzione del punto 19 della lett.

B dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), nella parte in cui l’elenco di persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche include un’entità dal nome «[OSCURATO:PERSONA]».

[OSCURATO:PERSONA]

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TO0384_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori, tra cui la sospensione dell’esecuzione del punto 19 della lett. B dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), nella parte in cui l’elenco di persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche include un’entità dal nome «[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.