CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MODENA il 18/06/1987 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meran -lente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla imputabilità, al dolo e al diniego della pena sostitutiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione, nonché, trattandosi di doppia conforme. anche le pagine 2, 3 e 4 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co;r,o nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M