CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso deduce la provenienza della querela da un soggetto non legittimato; osservato che il secondo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in ordine all'esclusione del teste della difesa; considerato che gli ulteriori motivi di ricorso espongono doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione di benefici di legge, in particolare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della sanzione sostitutiva; rilevato che è pervenuta in data 13/02/2024 rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo la stessa esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore della della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]