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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07440/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi e del gesto dell'imputato che, armato di un vetro costituito dal un collo di bottiglia rotta e colpendo con pugni e calci l'auto di servizio, si opponeva alla sua identificazione: una condotta che, pertanto, non si è esaurita nella mera ingiuria, offensiva dell'onore e del prestigio dei destinatari risolvendosi, invece, nella limitazione della libertà psichica degli operanti mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario altresì che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il g.

11. febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rite [OSCURATO:PERSONA] rdano Anna criscuolo [OSCURATO:PERSONA] A MÀR 2022, 1L CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi e del gesto dell'imputato che, armato di un vetro costituito dal un collo di bottiglia rotta e colpendo con pugni e calci l'auto di servizio, si opponeva alla sua identificazione: una condotta che, pertanto, non si è esaurita nella mera ingiuria, offensiva dell'onore e del prestigio dei destinatari risolvendosi, invece, nella limitazione della libertà psichica degli operanti mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario altresì che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11. febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rite [OSCURATO:PERSONA] rdano Anna criscuolo [OSCURATO:PERSONA] A MÀR 2022, 1L CAN
Sentenza Cassazione n. 07440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris