CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 46225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario (art. 625-bis cod. proc. pen.) proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 n. 4584/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali si aderisce alle conclusioni del Procuratore generale. .;( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe è stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 29 giugno 2021 dalla Corte di appello di Milano con la quale era stata confermata la condanna del predetto per il delitto di ricettazione. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso straordinario l'imputato per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rilevando un errore di fatto, indotto da una distorta percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto che il difensore dell'imputato, al tempo del giudizio di appello, fosse difensore di fiducia, laddove, invece, era difensore d'ufficio. Di conseguenza, ha erroneamente ritenuto sanata la nullità, qualificata come nullità di regime intermedio, mentre si trattava di nullità assoluta, come tale non sanabile e rilevabile d'ufficio. L'interesse a denunziare l'errore di fatto - aggiunge il ricorrente - deriva dalla maturazione, in data 02/02/2022, del termine di prescrizione del reato. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, e succ. modd. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto. 2. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto legittimante il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. ha la sua causa in una fuorviata rappresentazione percettiva e si configura quando la decisione non abbia contenuto valutativo (per tutte, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. La sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione, è incorsa in un errore percettivo nella lettura degli atti (errore materiale), come risulta dal richiamo, in motivazione, della pronuncia a Sezioni Unite 'Tuppi' (Sez. U, n. 58120 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 271771), a mente della quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna - appunto - al difensore "di fiducia" ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, conseguentemente affermando la Corte la sua non deducibilità per la prima volta in cassazione. Senonchè l'assunto dipende dall'errore materiale in virtù del quale è stato ritenuto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse difensore di fiducia, piuttosto che difensore di ufficio, qual era — invece - al tempo della notificazione del giudizio di appello all'imputato. 4. Posto che la notifica del decreto di citazione al giudizio di appello, eseguita per la prima volta presso il difensore d'ufficio, piuttosto che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità assoluta, come tale insanabile (vd., per tutte, Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, dalla quale emerge come oggi occorra sia la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, sia la conoscenza filtrata attraverso i meccanismi sanciti a livello legislativo, senza che l'una possa surrogare l'altra), la sentenza impugnata va revocata. 5. Alla revoca della sentenza di Cassazione segue l'annullamento della sentenza di appello, essendo nel frattempo decorso il termine per la prescrizione del reato, che va dunque dichiarata. Risultando, infatti, la ricettazione commessa nel febbraio del 2012 ed essendo il termine di prescrizione (equivalente alla pena edittale massima del delitto, comprensivo dell'aumento ex art. 161 cod. pen.) pari a dieci anni (otto anni, più due anni per l'interruzione), tale termine risulta decorso nel febbraio dell'anno in corso. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 4584/2022 emessa in data 10/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, n. 5069 in data 29/6/2021 perché il