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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23347/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2020 dalla Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) per il delitto di violenza privata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, le tre donne avrebbero costretto la vittima a entrare nell'autovettura condotta dalla Bevilacqua, per dirigersi verso la sua abitazione.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza sarebbe illogica, poiché non avrebbe adeguatamente considerato la testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA] e perché, più in generale, il giudizio di responsabilità non sarebbe basato su prove inequivocabili che dimostrino la sua partecipazione alla consumazione del delitto.

4. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 110 cod. pen. e per vizio di motivazione, non avendo la Corte di Appello reso alcuna reale motivazione in ordine all'effettivo contributo causale fornito dalla Guarnieri alla consumazione del reato.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per una pluralità di convergenti motivi.

2. In primo luogo, entrambe le ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello.

Entrambe, in realtà, non deducono alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

3. In secondo luogo, i ricorsi sono inammissibili per genericità estrinseca dei motivi, in quanto si limitano a riproporre le medesime questioni sollevate in secondo grado, trascurando, nella sostanza, le proposizioni che la Corte di Appello ha dedicato a illustrare le ragioni per le quali erano infondate. / Così facendo, le ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268823) secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. 3.1 D ricorso presentato nell'interesse della Bevilacqua censura la sentenza impugnata, sostenendo che non sarebbero emerse prove inequivocabili che dimostrino la partecipazione dell'imputata alla consumazione del delitto e che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato la testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla penale responsabilità della Bevilacqua, facendo riferimento alle prove a suo carico (testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e valutando rigorosamente anche le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], dalle quali, peraltro, con riferimento alla specifica posizione della Bevilacqua, non emergevano elementi di particolare rilievo a suo discarico.

La Corte territoriale aveva evidenziato che palese era il contributo fornito dalla Bevilacqua alla consumazione del delitto, essendo essa alla guida dell'auto, all'interno della quale era stata fatta entrare la vittima, per portarla poi verso la sua abitazione. 3.2 D ricorso presentato nell'interesse della Guarnieri censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe reso alcuna reale motivazione in ordine all'effettivo contributo causale fornito dalla Guarnieri alla consumazione del reato.

Ebbene, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine alla penale responsabilità della Guarnieri, facendo riferimento alle prove a suo carico (testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ed evidenziando che, se era vero che (come emergeva dalla testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA]) l'imputata aveva dimostrato qualche momento di indecisione, avendo, ad un certo punto, chiesto alle altre due donne di far scendere l'uomo dall'auto, era altrettanto vero che tale momento di indecisione era stato poi superato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva poi proseguito la propria azione criminosa, tra l'altro, salendo nell'auto e dirigendosi insieme alle altre due imputate e alla vittima verso l'abitazione di quest'ultima.

La Corte di Appello aveva rilevato come l'intera dinamica dei fatti evidenziava il pieno coinvolgimento di tutte e tre le donne nel compimento dell'azione delittuosa, che era stata da loro preordinata nelle sue linee essenziali.

Aveva tenuto in adeguato conto anche delle dichiarazioni del teste D'[OSCURATO:PERSONA] e, proprio in considerazione di esse, aveva valuto di minor importanza il contributo fornito dalla Guarnieri all'esecuzione del reato, ritenendo corretta in tal senso la decisione del giudice di primo grado di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2020 dalla Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) per il delitto di violenza privata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, le tre donne avrebbero costretto la vittima a entrare nell'autovettura condotta dalla Bevilacqua, per dirigersi verso la sua abitazione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza sarebbe illogica, poiché non avrebbe adeguatamente considerato la testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA] e perché, più in generale, il giudizio di responsabilità non sarebbe basato su prove inequivocabili che dimostrino la sua partecipazione alla consumazione del delitto. 4. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 110 cod. pen. e per vizio di motivazione, non avendo la Corte di Appello reso alcuna reale motivazione in ordine all'effettivo contributo causale fornito dalla Guarnieri alla consumazione del reato. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per una pluralità di convergenti motivi. 2. In primo luogo, entrambe le ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello. Entrambe, in realtà, non deducono alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 3. In secondo luogo, i ricorsi sono inammissibili per genericità estrinseca dei motivi, in quanto si limitano a riproporre le medesime questioni sollevate in secondo grado, trascurando, nella sostanza, le proposizioni che la Corte di Appello ha dedicato a illustrare le ragioni per le quali erano infondate. / Così facendo, le ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268823) secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. 3.1 D ricorso presentato nell'interesse della Bevilacqua censura la sentenza impugnata, sostenendo che non sarebbero emerse prove inequivocabili che dimostrino la partecipazione dell'imputata alla consumazione del delitto e che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato la testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla penale responsabilità della Bevilacqua, facendo riferimento alle prove a suo carico (testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e valutando rigorosamente anche le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], dalle quali, peraltro, con riferimento alla specifica posizione della Bevilacqua, non emergevano elementi di particolare rilievo a suo discarico. La Corte territoriale aveva evidenziato che palese era il contributo fornito dalla Bevilacqua alla consumazione del delitto, essendo essa alla guida dell'auto, all'interno della quale era stata fatta entrare la vittima, per portarla poi verso la sua abitazione. 3.2 D ricorso presentato nell'interesse della Guarnieri censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe reso alcuna reale motivazione in ordine all'effettivo contributo causale fornito dalla Guarnieri alla consumazione del reato. Ebbene, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine alla penale responsabilità della Guarnieri, facendo riferimento alle prove a suo carico (testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ed evidenziando che, se era vero che (come emergeva dalla testimonianza di D'[OSCURATO:PERSONA]) l'imputata aveva dimostrato qualche momento di indecisione, avendo, ad un certo punto, chiesto alle altre due donne di far scendere l'uomo dall'auto, era altrettanto vero che tale momento di indecisione era stato poi superato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva poi proseguito la propria azione criminosa, tra l'altro, salendo nell'auto e dirigendosi insieme alle altre due imputate e alla vittima verso l'abitazione di quest'ultima. La Corte di Appello aveva rilevato come l'intera dinamica dei fatti evidenziava il pieno coinvolgimento di tutte e tre le donne nel compimento dell'azione delittuosa, che era stata da loro preordinata nelle sue linee essenziali. Aveva tenuto in adeguato conto anche delle dichiarazioni del teste D'[OSCURATO:PERSONA] e, proprio in considerazione di esse, aveva valuto di minor importanza il contributo fornito dalla Guarnieri all'esecuzione del reato, ritenendo corretta in tal senso la decisione del giudice di primo grado di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]
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