CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 06106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Asti in data 15/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Zaklina in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 76 comma 3 d.lgs n. 159/2011. L'unico motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione inerente la mancata conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, ha rigettato il motivo di appello in considerazione della incompatibilità fra la personalità dell'imputata e le finalità rieducative e preventivi dell'invocata conversione (pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser ribadito in proposito che la valutazione sui presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva non implica che il giudice debba prendere in esame tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. peri., potendo la sua discrezionalità essere esercitata anche valorizzando solo aspetti ritenuti decisivi quali l'inefficacia della sanzione o la personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 25085 del 18.6.2010, Amato, Rv.247853; Sez. 4, n. 30835 del 13/07/2022, Manniello, non massimata). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24, gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Estenso