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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15203/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6187/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA] N. 124 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t.. e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5092/2018, pubblicata in data 18.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2021, dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il d.i. n. 20873/2005 nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 124, per l’importo di € 45.452,00, a titolo di corrispettivo dei lavori di restauro conservativo dell’immobile condominiale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, sostenendo – tra l’altro - di non aver mai autorizzato l’esecuzione dei lavori.

Ha chiesto la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] – ex amministratore dello stabile – per essere manlevato.

Si è costituito in giudizio il Pagliaroli, instando per il rigetto dell’opposizione; ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Ministero dei beni culturali ed ambientali, che aveva ordinato l’esecuzione delle opere.

All’esito il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda di pagamento e compensando integralmente le spese processuali.

Su appello del Pagliaroli, la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione.

Il giudice distrettuale ha dichiarato che i lavori erano stati commissionati da [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore, senza autorizzazione assembleare; ha accolto la domanda di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento per l’importo di € 45.452,00, ponendo a carico del Miraglia l’obbligo di tenere indenne il Condominio dagli effetti della condanna e condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dal Ministero per i beni ambientali e culturali.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il Ministero per i beni culturali ed ambientali resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria del 20.9.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso al Condominio di Via del [OSCURATO:PERSONA] 124 di Roma e ad [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente ha tempestivamente ottemperato all’ordine di notifica del ricorso nei confronti del Condominio e di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., esponendo che la sentenza, con cui il tribunale aveva compensato le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente ed il Ministero, non era stata impugnata per cui il giudice distrettuale, avendo posto tali spese a carico del ricorrente, aveva violato il giudicato interno.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 93, 112, 132 n.4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato notificato al Ministero senza proporre verso quest’ultimo alcuna domanda e inoltre, all’esito del giudizio, il ricorrente era risultato totalmente vincitore, non potendo rispondere delle spese processuali di appello sostenute dal Ministero.

4. Il primo motivo è fondato.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dal Pagliaroli, rilevando che i lavori non potevano ritenersi commissionati dal Condominio, non avendo l’assemblea autorizzato l’amministratore dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA], a stipulare il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 contratto, e aveva disposto la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

La pronuncia di compensazione non è stata impugnata in via incidentale dal Condominio e pertanto la Corte di merito non poteva riformare in senso peggiorativo la decisione, accollando le spese del terzo chiamato in causa all’appellante vittorioso, stante il divieto di reformatio in peius.

Tale divieto costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione – in suo favore- del gravame per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. 3896/2020; Cass. 21504/2020).

In mancanza di appello incidentale, la statuizione sulle spese era passata in giudicato e non poteva essere modificata dal giudice dell’impugnazione.

5. Anche il secondo motivo è fondato.

Si è già evidenziato che il condominio, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore, aveva eccepito di non aver mai approvato i lavori all’edificio, affermando che il Pagliaroli aveva unilateralmente predisposto una nota contenente l’elencazione delle opere ordinate dal Ministero dei beni culturali, poi sottoposta all’amministratore dell’epoca.

Su tale premessa il ricorrente aveva chiesto la chiamata in giudizio del Ministero, per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo nel caso in cui la richiesta di condanna del Condominio fosse stata respinta.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La partecipazione al giudizio del Ministero era stata provocata dalle difese formulate dal Condominio; all’esito del doppio grado di causa, il Pagliaroli era risultato vincitore, avendo ottenuto la condanna del Condominio al pagamento di € 45.502,00.

Inoltre, nell’atto appello il Pagliaroli non aveva riproposto alcuna domanda nei confronti del Ministero (cfr. sentenza di appello, pag. 6).

La Corte distrettuale ha ritenuto che l’appellante dovesse versare al Ministero le spese del giudizio di secondo grado, disattendendo il principio secondo cui, ove, come nella specie, si configuri un litisconsorzio di carattere processuale (dovendosi individuare l’effettivo obbligato al pagamento), e l'impugnazione debba essere notificata ad una dei convenuti (o dei terzi chiamati) in qualità di litisconsorte processuale nei cui confronti non siano state formulate domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali dalla parte soccombente, anche se diversa da quella che ne abbia effettuato la chiamata in giudizio (Cass. 3289/1980; Cass.6333/1985; Cass. 1555/1998; Cass. 5977/2001).

In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, anche se contro di lui non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito.

Pertanto, salva la possibilità di disporre la compensazione totale o parziale delle spese, dette spese debbono gravare sulla parte rimasta soccombente, anche se non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo.

Nel caso in esame, il Pagliaroli non era soccombente e non doveva rispondere delle spese del Ministero, nei cui confronti la notifica dell’impugnazione era stata effettuata per ragioni processuali.

Sono – quindi - accolti entrambi i motivi di ricorso.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6187/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA] N. 124 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t.. e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5092/2018, pubblicata in data 18.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il d.i. n. 20873/2005 nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 124, per l’importo di € 45.452,00, a titolo di corrispettivo dei lavori di restauro conservativo dell’immobile condominiale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, sostenendo – tra l’altro - di non aver mai autorizzato l’esecuzione dei lavori. Ha chiesto la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] – ex amministratore dello stabile – per essere manlevato. Si è costituito in giudizio il Pagliaroli, instando per il rigetto dell’opposizione; ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Ministero dei beni culturali ed ambientali, che aveva ordinato l’esecuzione delle opere. All’esito il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda di pagamento e compensando integralmente le spese processuali. Su appello del Pagliaroli, la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione. Il giudice distrettuale ha dichiarato che i lavori erano stati commissionati da [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore, senza autorizzazione assembleare; ha accolto la domanda di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento per l’importo di € 45.452,00, ponendo a carico del Miraglia l’obbligo di tenere indenne il Condominio dagli effetti della condanna e condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dal Ministero per i beni ambientali e culturali. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il Ministero per i beni culturali ed ambientali resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria del 20.9.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso al Condominio di Via del [OSCURATO:PERSONA] 124 di Roma e ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente ha tempestivamente ottemperato all’ordine di notifica del ricorso nei confronti del Condominio e di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., esponendo che la sentenza, con cui il tribunale aveva compensato le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente ed il Ministero, non era stata impugnata per cui il giudice distrettuale, avendo posto tali spese a carico del ricorrente, aveva violato il giudicato interno. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 93, 112, 132 n.4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato notificato al Ministero senza proporre verso quest’ultimo alcuna domanda e inoltre, all’esito del giudizio, il ricorrente era risultato totalmente vincitore, non potendo rispondere delle spese processuali di appello sostenute dal Ministero. 4. Il primo motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dal Pagliaroli, rilevando che i lavori non potevano ritenersi commissionati dal Condominio, non avendo l’assemblea autorizzato l’amministratore dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA], a stipulare il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 contratto, e aveva disposto la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa. La pronuncia di compensazione non è stata impugnata in via incidentale dal Condominio e pertanto la Corte di merito non poteva riformare in senso peggiorativo la decisione, accollando le spese del terzo chiamato in causa all’appellante vittorioso, stante il divieto di reformatio in peius. Tale divieto costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione – in suo favore- del gravame per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. 3896/2020; Cass. 21504/2020). In mancanza di appello incidentale, la statuizione sulle spese era passata in giudicato e non poteva essere modificata dal giudice dell’impugnazione. 5. Anche il secondo motivo è fondato. Si è già evidenziato che il condominio, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore, aveva eccepito di non aver mai approvato i lavori all’edificio, affermando che il Pagliaroli aveva unilateralmente predisposto una nota contenente l’elencazione delle opere ordinate dal Ministero dei beni culturali, poi sottoposta all’amministratore dell’epoca. Su tale premessa il ricorrente aveva chiesto la chiamata in giudizio del Ministero, per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo nel caso in cui la richiesta di condanna del Condominio fosse stata respinta. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La partecipazione al giudizio del Ministero era stata provocata dalle difese formulate dal Condominio; all’esito del doppio grado di causa, il Pagliaroli era risultato vincitore, avendo ottenuto la condanna del Condominio al pagamento di € 45.502,00. Inoltre, nell’atto appello il Pagliaroli non aveva riproposto alcuna domanda nei confronti del Ministero (cfr. sentenza di appello, pag. 6). La Corte distrettuale ha ritenuto che l’appellante dovesse versare al Ministero le spese del giudizio di secondo grado, disattendendo il principio secondo cui, ove, come nella specie, si configuri un litisconsorzio di carattere processuale (dovendosi individuare l’effettivo obbligato al pagamento), e l'impugnazione debba essere notificata ad una dei convenuti (o dei terzi chiamati) in qualità di litisconsorte processuale nei cui confronti non siano state formulate domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali dalla parte soccombente, anche se diversa da quella che ne abbia effettuato la chiamata in giudizio (Cass. 3289/1980; Cass.6333/1985; Cass. 1555/1998; Cass. 5977/2001). In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, anche se contro di lui non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Pertanto, salva la possibilità di disporre la compensazione totale o parziale delle spese, dette spese debbono gravare sulla parte rimasta soccombente, anche se non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo. Nel caso in esame, il Pagliaroli non era soccombente e non doveva rispondere delle spese del Ministero, nei cui confronti la notifica dell’impugnazione era stata effettuata per ragioni processuali. Sono – quindi - accolti entrambi i motivi di ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6187/2019 Numero sezionale 4562/2022 Numero di raccolta generale 15203/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C
Sentenza Cassazione n. 15203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris