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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 10433/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in fase predibattimentale, disponeva la restituzione del decreto di citazione a giudizio al Pubblico Ministero per l'individuazione della persona offesa nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 137, comma 11, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo - con unico motivo - l'abnormità del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Pubblico Ministero al fine di individuare la persona offesa e notificarle il decreto di citazione, senza rinviare a data fissa per il prosieguo dell'udienza predibattimentale, avrebbe di fatto dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio al di fuori dei casi di cui all'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.; l'individuazione della persona offesa nel medesimo atto, invero, sarebbe prevista alla lett. b) del comma 1, ma questa non sarebbe richiamata nel citato comma 2, che individua le ipotesi di nullità del decreto di citazione medesimo.

Ne deriverebbe, dunque, un'indebita regressione del procedimento e la sua stasi, sanabile soltanto con la dichiarazione di abnormità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. In sede predibattimentale, il Tribunale di Napoli ha disposto la restituzione al pubblico ministero del decreto di citazione a giudizio, rilevandovi l'omessa individuazione della persona offesa, cui poi notificare l'atto.

5. Ebbene, questa Corte - con indirizzo consolidato - ha affermato che è affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse (Sez. 3, n. 1257 del 20/10/2023, P., Rv. 285735; Sez. 5, n. 12595 del 10/2/2006, PM/Spagnuolo, Rv. 234535).

6. Quella riscontrata, dunque, è un'ipotesi di abnormità funzionale, che si verifica quando l'atto processuale, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Ed invero, pur essendo legittima la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per vizio legato alla genericità della contestazione; pur essendo, altresì, corretta la restituzione degli atti al pubblico ministero perché precisi meglio l'imputazione, così da esercitare nuovamente l'azione penale; pur tutto ciò ribadito, deve evidenziarsi che tali principi sono correttamente praticati solo quando risulta che il capo di imputazione presenta effettive anomalie di tipo contenutistico che ne determinano la nullità, o che non consentono all'imputato il corretto ed utile esercizio del diritto di difesa, diversamente dal caso di specie.

E che proprio quest'ultima sia la prospettiva attraverso la quale leggere tali disposizioni, emerge anche dalla lettera dell'art. 552 cod. proc. pen., per come correttamente individuata dal Procuratore ricorrente: sebbene, infatti, "l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata", costituisce doveroso contenuto del decreto di citazione a giudizio, ai sensi della lett. b) del comma 1, le ipotesi di nullità dell'atto, previste tassativamente nel comma 2, non menzionano la stessa lett. b), pur richiamandone altre del medesimo comma 1 (ad esempio in tema di enunciazione del fatto, di indicazione del giudice competente, di facoltà difensive e del loro contenuto).

Tutte le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio, pertanto, attengono al concreto esercizio del diritto di difesa, ed in questo il legislatore - con opzione priva di manifesta illogicità - non ha contemplato l'indicazione della persona offesa.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l'ulteriore corso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in fase predibattimentale, disponeva la restituzione del decreto di citazione a giudizio al Pubblico Ministero per l'individuazione della persona offesa nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 137, comma 11, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo - con unico motivo - l'abnormità del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Pubblico Ministero al fine di individuare la persona offesa e notificarle il decreto di citazione, senza rinviare a data fissa per il prosieguo dell'udienza predibattimentale, avrebbe di fatto dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio al di fuori dei casi di cui all'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.; l'individuazione della persona offesa nel medesimo atto, invero, sarebbe prevista alla lett. b) del comma 1, ma questa non sarebbe richiamata nel citato comma 2, che individua le ipotesi di nullità del decreto di citazione medesimo. Ne deriverebbe, dunque, un'indebita regressione del procedimento e la sua stasi, sanabile soltanto con la dichiarazione di abnormità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. In sede predibattimentale, il Tribunale di Napoli ha disposto la restituzione al pubblico ministero del decreto di citazione a giudizio, rilevandovi l'omessa individuazione della persona offesa, cui poi notificare l'atto. 5. Ebbene, questa Corte - con indirizzo consolidato - ha affermato che è affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse (Sez. 3, n. 1257 del 20/10/2023, P., Rv. 285735; Sez. 5, n. 12595 del 10/2/2006, PM/Spagnuolo, Rv. 234535). 6. Quella riscontrata, dunque, è un'ipotesi di abnormità funzionale, che si verifica quando l'atto processuale, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ed invero, pur essendo legittima la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per vizio legato alla genericità della contestazione; pur essendo, altresì, corretta la restituzione degli atti al pubblico ministero perché precisi meglio l'imputazione, così da esercitare nuovamente l'azione penale; pur tutto ciò ribadito, deve evidenziarsi che tali principi sono correttamente praticati solo quando risulta che il capo di imputazione presenta effettive anomalie di tipo contenutistico che ne determinano la nullità, o che non consentono all'imputato il corretto ed utile esercizio del diritto di difesa, diversamente dal caso di specie. E che proprio quest'ultima sia la prospettiva attraverso la quale leggere tali disposizioni, emerge anche dalla lettera dell'art. 552 cod. proc. pen., per come correttamente individuata dal Procuratore ricorrente: sebbene, infatti, "l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata", costituisce doveroso contenuto del decreto di citazione a giudizio, ai sensi della lett. b) del comma 1, le ipotesi di nullità dell'atto, previste tassativamente nel comma 2, non menzionano la stessa lett. b), pur richiamandone altre del medesimo comma 1 (ad esempio in tema di enunciazione del fatto, di indicazione del giudice competente, di facoltà difensive e del loro contenuto). Tutte le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio, pertanto, attengono al concreto esercizio del diritto di difesa, ed in questo il legislatore - con opzione priva di manifesta illogicità - non ha contemplato l'indicazione della persona offesa. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l'ulteriore corso. Così deci
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