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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23784/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si è in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado.

In particolare: - non vengono esplicitate le ragioni per cui il semplice scorticamento dei fili elettrici non integrerebbe l'aggravante contestata; - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invocata con il primo motivo dell'atto di appello, non è applicabile nella specie giacché l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato e la relativa pena edittale precluda l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che anche il motivo di ricorso proposto è genericamente formulato, in quanto non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier estensore [OSCURATO:PERSONA] n 139-1-1-a\pì, DEPOSITA:1- (N CANCFT.A.A 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si è in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. In particolare: - non vengono esplicitate le ragioni per cui il semplice scorticamento dei fili elettrici non integrerebbe l'aggravante contestata; - la condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invocata con il primo motivo dell'atto di appello, non è applicabile nella specie giacché l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato e la relativa pena edittale precluda l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che anche il motivo di ricorso proposto è genericamente formulato, in quanto non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier estensore [OSCURATO:PERSONA] n 139-1-1-a\pì, DEPOSITA:1- (N CANCFT.A.A 2 0
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