CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 18/10/2021, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inefficacia del decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 09/07/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto a indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 483, 615-ter, 635, 479 e 319 cod. pen.), ma, ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non ha disposto la restituzione del libretto di circolazione sequestrato trattandosi di cosa soggetta a confisca obbligatoria a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - motivazione apparente. Il difensore aveva eccepito la nullità assoluta e insanabile del procedimento del decreto di sequestro per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame al difensore, ma, con provvedimento abnorme, il Tribunale fissava una nuova udienza per il 18/10/2021, ma anche la nuova notifica non rispettava il termine di tre giorni dall'udienza ed era fissata per il quindicesimo giorno dall'istanza di riesame, laddove, in violazione dei termini di legge, la decisione veniva adottata oltre i dieci giorni dal deposito del fascicolo della Procura. Ignorando le doglianze sulla nullità della procedura e dell'atto di sequestro, il Tribunale, pur dichiarando inefficace e invalido il sequestro, non ha disposto la restituzione del libretto di circolazione all'indagato, ritenendolo soggetto a confisca obbligatoria, laddove la nullità del sequestro imponeva la restituzione del bene, al più suscettibile di un nuovo provvedimento, tanto più che a Pavoni vengono contestati reati che non prevedono la confisca, ad eccezione del reato di corruzione, che è reato proprio del pubblico ufficiale, sicché non può essere oggetto di confisca il bene di persona che non rivesta la qualifica propria. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato (Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254508). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, applicando il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione al libretto di circolazione costituente un falso ideologico (uno dei reati per i quali Pavoni è indagato), sicché rientra nei casi di confisca di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen. 3. Il ricorso è de carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); per un verso, il ricorso si sofferma sulle nullità del procedimento, tema del tutto estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (che di tali nullità ha preso atto), mentre, per altro verso, articola le proprie deduzioni con riferimento all'imputazione provvisoria di corruzione, laddove, come si è visto, a venire in rilievo nella giustificazione della decisione impugnata è l'ulteriore imputazione di falsità ideologica. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così