CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34109/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivoi riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. e della conseguente procedibilità di ufficio del reato di cui al capo 2)1è manifestamente infondate considerando, in conformità all'accusa mossa, il consolidato orientamento secondo il qualefin tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 - 01); Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato di cui al capo 3) (art. 337 cod. pen.) é genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile individuazione della condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti (v. pg. 8); Ritenuto che il terzo motivo sulla determinazione della pena del reato- base sub 1) costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, per discostarsi dal minimo edittale, il quantitativo di sostanza stupefacente nella disponibilità del ricorrente e le modalità professionali impiegate per la realizzazione della coltivazione illecita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/20