CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16460/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso il loro studio, sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2536/2016 della Corte d’appello di Roma, depositata il 20 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rosa [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 1° settembre 1976, transitata nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dal 10 aprile 2002, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda intesa al riconoscimento dell’indennità di servizio all’estero (ISE) commisurata ad un’anzianità di servizio superiore a venti anni, dovendosi computare a tal fine anche gli anni di lavoro svolti nei ruoli del MIUR; 2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, ha rilevato che la ricorrente aveva addotto a fondamento del proprio diritto il riconoscimento ai fini «giuridici ed economici e di carriera dell’anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero dell’Istruzione» affermato con sentenza inter partes passata in giudicato, maturando pertanto il diritto a percepire l’ISE commisurata alla base mensile di euro 770,04 prevista per i dipendenti con anzianità superiore a venti anni e non di euro 748,35, come erroneamente disposto con d.m. dell’8 luglio 2011, per effetto del quale il Ministero, adducendo un pregresso errore materiale di cui era stata disposta la rettifica, aveva chiesto la restituzione della somma di euro 9.597,54 corrisposta alla lavoratrice per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 31 ottobre 2011; 4. sulla base di tali premesse in fatto, la Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente avesse invocato correttamente il giudicato formatosi tra le parti, considerato che, con la sentenza n. 1003 del 2005, il Tribunale di Roma aveva espressamente accertato e dichiarato il diritto della lavoratrice «al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero dell’Istruzione» e che tale decisione era stata integralmente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza nData pubblicazione 20/05/2022. 4578 del 2007, passata in giudicato. Pertanto, proprio in ragione del giudicato intervenuto fra le parti non poteva essere negato il diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuta l’indennità di servizio all’estero parametrata ad un’anzianità di servizio superiore a vent'anni, atteso che il servizio prestato presso il MIUR e riconosciuto valido decorreva dal 1° settembre 1976, prima del definitivo transito nei ruoli del MAECI dal 10 aprile 2002. Né potevano trovare ingresso nella controversia i principi affermati dalle Sezioni Unite della S.C. e richiamati dal primo giudice a fondamento della pronuncia di rigetto, dal momento che il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità pregressa era già stato accertato con sentenza passata in giudicato e non poteva essere rimesso in discussione, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza di primo grado, che aveva finito per negare rilievo alla precedente statuizione, non cogliendone l’effettiva portata. Peraltro, l’art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, come modificato dal d.lgs. n. 62 del 1998, dispone, tramite il rinvio alla allegata tabella A, che l’indennità base sia determinata in base all’anzianità di servizio maturata “nei ruoli del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA]” e non allo “estero”, come ritenuto nella sentenza del Tribunale; 5. in virtù di tale motivazione, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato il diritto della lavoratrice a percepire l’ISE nella misura mensile di euro 770,04, parametrata ad un’anzianità di servizio superiore a venti anni sin dal febbraio 2006, con conseguente condanna del Ministero alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto per il periodo dal 2 febbraio 2006 al 31 ottobre 2011 (quantificato nella non contestata somma di euro 9.597,94) nonché alla corresponsione della differenza fra quanto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 effettivamente erogato e quanto invece dovuto dal novembre 2011Data pubblicazione 20/05/2022, oltre accessori come per legge; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 7. la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame dell’eccezione di intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale, formulata nella memoria di costituzione in primo grado e nella memoria di costituzione in appello, sul rilievo che il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa, ai fini del computo per la liquidazione dell’indennità di servizio all’estero a decorrere dal 6 febbraio 2006, risultava prescritto per il quinquennio anteriore alla data della domanda giudiziale (proposta solo nel 2012), domanda da ritenersi intesa al riconoscimento dell’anzianità specifica ai fini del calcolo dell’ISE e diversa da quella azionata con il giudizio definito con la sentenza n. 1003 del 2005 del Tribunale di Roma, confermata in appello, avente ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici ed economici; 2. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile, posto che è stato irritualmente censurato l’omesso esame di un’eccezione (segnatamente, l’eccezione di prescrizione) in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. civ. proc., mentre «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.» (Cass. Sez. 6-1, 26/01/2022, n. 2268); 3. in ogni caso, anche a voler procedere ad una riqualificazione della censura posta in riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, 21/02/2022, n. 5633) nei termini di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., quale vizio deducibile, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una eccezione, oltre che su una domanda (Cass. Sez. 2, 16/02/2018, n. 3845, e precedenti ivi richiamati), si addiviene comunque ad una valutazione di inammissibilità, dal momento che, come si legge nella sentenza impugnata (p. 2) e nello stesso ricorso del Ministero (p.6), in primo grado il Tribunale ebbe a disattendere espressamente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, giungendo poi a rigettare nel merito la domanda presentata dalla lavoratrice. Trova, dunque, applicazione il consolidato principio secondo cui «In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 prime cure» (Cass. Sez. L, 28/08/2018, n. 21264, conforme a Cass. Data pubblicazione 20/05/2022 Sez. U, 12/05/2017, n. 11799; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 1, 06/04/2021, n. 9265). Pertanto, poiché il Ministero ricorrente si è limitato a riproporre l’eccezione in sede di comparsa di costituzione in appello (cfr. p. 8 ricorso), senza presentare apposito appello incidentale avverso il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sulla relativa statuizione è intervenuto il giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo, sostanzialmente inteso a censurare l’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello; 4. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 62 del 1998, dell’artt. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 42, comma 2, della legge n. 449 del 1997, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 2 del d.P.R. n. 457 del 1991, dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici avvenuto nelle sentenze richiamate sia valido anche al fine di parametrare un istituto specifico come l’ISE, disattendendo l’interpretazione resa dalla S.C. con le sentenze a Sezioni Unite nn. 22800 e 22801 entrambe del 10 novembre 2010, in virtù delle quali, in sintesi, in caso di passaggio di un dipendente da un’amministrazione all’altra, «l’anzianità complessiva ed eventualmente quelle specifiche maturate nella fase precedente del rapporto, così come le concrete professionalità acquisite e ogni altro eventuale elemento significativo, assumono presso l’amministrazione di destinazione l’eventuale rilievo derivante (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina presso la stessa vigente, senza F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ricostruzione di carriera». In virtù di tale interpretazione, la locuzione contenuta nella tabella A richiamata dall'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, andava interpretata come anzianità maturata esclusivamente nei ruoli del Ministero degli affari esteri per almeno venti anni, non potendo darsi l’equiparazione fra l’anzianità di servizio genericamente riconosciuta e la specifica professionalità maturata nei ruoli del MAECI ai fini del riconoscimento dell’ISE nella misura parametrata ad un’anzianità ultraventennale, trattandosi di indennità speciale, per sua natura connessa esclusivamente alla prestazione del servizio svolto all’estero alle dipendenze del Ministero degli affari esteri; 5. il motivo è infondato, atteso che la dedotta violazione della normativa in materia di riconoscimento della speciale indennità di servizio all’estero non è comunque ravvisabile in virtù del giudicato intervenuto fra le parti sul riconoscimento della pregressa anzianità per il servizio svolto presso il MIUR ai fini «giuridici ed economici e di carriera», locuzione omnicomprensiva che, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, non può che comportare un’equiparazione dell’anzianità di servizio complessivamente maturata dalla lavoratrice anche ai fini del computo della specifica anzianità richiesta per la commisurazione dell’ISE all’indennità più elevata, spettante per i dipendenti del MAECI con anzianità ultraventennale. Ed invero, nelle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite, addotte dal Ministero a sostegno dell’interpretazione a sé favorevole, la controversia verteva proprio sul diritto dei lavoratori, provenienti da altra amministrazione e transitati al Ministero degli affari esteri, a vedersi dichiarare il diritto al riconoscimento integrale ai fini giuridici dell’anzianità di servizio anteriore al trasferimento, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 pretesa (parzialmente) disattesa nei seguenti termini, per come riportati anche nel ricorso: «Deve ritenersi quindi non conforme ai principi in materia il riconoscimento, compiuto dal giudice di merito, del diritto degli attori a vedersi riconosciute ai fini giuridici ed economici tutte le anzianità di servizio prestate presso l’amministrazione delle Poste, in quanto tale formula implica in sostanza, sebbene in termini non privi di ambiguità, una sorta di riqualificazione (ricostruzione) della carriera basata su automatiche equiparazioni di tutte le anzianità maturate presso l’amministrazione di provenienza ad anzianità maturate presso l’amministrazione di destinazione, in contrasto con i principi precedentemente delineati. Il ricorso quindi deve essere accolto, ma solo parzialmente, giacché, diversamente da quanto preteso dalla amministrazione ricorrente, si è in presenza non della costituzione di nuovi rapporti di lavoro ma della continuazione dei rapporti già in essere e anche le pregresse anzianità (o altri elementi caratterizzanti del rapporto) possono rilevare, se ciò risulta conforme alla disciplina vigente presso l'amministrazione, in base ai criteri (necessariamente di carattere generale) già indicati. […] la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento delle domande proposte dagli attuali intimati (costituiti o meno) nel senso che l’anzianità complessiva e quelle specifiche maturate nella fase precedente dei rispettivi rapporti di lavoro assumono presso il Ministero degli affari esteri l’eventuale rilievo derivante, se del caso sulla base di congrue assimilazioni, dalla disciplina presso detta amministrazione vigente, senza ricostruzioni di carriera.». Ciò posto, è evidente che, invece, nel caso in esame il giudicato intercorso fra le parti ha sancito proprio il riconoscimento generalizzato del diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuta ai fini giuridici ed economici tutta l’anzianità di servizio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 prestata presso l’amministrazione di provenienza, sicché non vi è Data pubblicazione 20/05/2022 margine per una differente (e più restrittiva) interpretazione che disattenda la statuizione definitivamente intervenuta a regolare i rapporti fra le parti; 6. neppure potrebbe ritenersi, come pure adombrato dall’amministrazione, che l’oggetto della domanda accolta con la sentenza n. 1003 del 2005 dal Tribunale di Roma, confermata in appello, non ricomprendesse anche il riconoscimento della specifica anzianità di servizio prescritta per la corresponsione dell’ISE in misura maggiorata, per essere la stessa legata ad una specifica professionalità conseguibile solo per effetto del servizio prestato nei ruoli del MAECI, e che, pertanto, solo con la domanda all’origine della presente controversia la lavoratrice abbia formulato la richiesta indirizzata al riconoscimento della specifica anzianità in esame. Infatti, come già rilevato al punto precedente, il giudicato intervenuto fra le parti concerne il riconoscimento della pregressa anzianità per il servizio svolto presso il MIUR ai fini «giuridici ed economici e di carriera», locuzione di carattere omnicomprensivo, tale da escludere qualsivoglia spazio di differenziazione, per riecheggiare proprio quella «sorta di riqualificazione (ricostruzione) della carriera basata su automatiche equiparazioni di tutte le anzianità maturate presso l’amministrazione di provenienza ad anzianità maturate presso l’amministrazione di destinazione» che questa Corte ha disatteso nella citata pronuncia a Sezioni Unite e che, all’evidenza, è stata invece riconosciuta in capo all’odierna controricorrente. 7. in definitiva, il precedente giudicato intercorso fra le parti assorbe ogni ulteriore questione interpretativa sul punto relativo al riconoscimento del computo dell’anzianità di servizio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 complessivamente maturata in favore della lavoratrice, risultando così infondata anche la dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ.; 8. non può darsi luogo alla condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stato rinvenuto agli atti, neppure in copia, l’avviso di ricevimento della notifica del controricorso, eseguita in proprio dal difensore ex lege 21 gennaio 1994, n. 53, con spedizione di raccomandata a mezzo del servizio postale, considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; con la conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (fra molte, con principio affermato in riferimento alla notifica del ricorso, estensibile alla notifica del controricorso, Cass. Sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25552); 9. l’inammissibilità del controricorso sollecita, sempre ai fini della disciplina delle spese, la questione consequenziale in ordine all’ammissibilità della memoria depositata dalla stessa parte in vista della trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.; sul punto, occorre dare continuità al principio secondo cui non può essere riconosciuta alcuna rituale attività svolta in questa sede, atteso che «Nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25957/2016 Numero sezionale 1428/2022 Numero di raccolta generale 16460/2022 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. Data pubblicazione 20/05/2022 con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass. Sez. L, 29/10/2020, n. 23921; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 11/02/2022, n. 4428); 10. in definitiva, il controricorso e la memoria depositati da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili e non è dovuto rimborso spese a favore di essa; 11. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A