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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 16500/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, assunte informazioni dall'Autorità giudiziaria di Romania, ha rifiutato la consegna di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di in mandato di arresto esecutivo.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27661 del 13/07/2021, aveva annullato la precedente pronuncia della Corte di appello che aveva disposto, con una valutazione viziata, la consegna del ricorrente allo Stato emittente.

L'annullamento era stato disposto quanto alla verifica dello spazio minimo garantito di tre metri quadrati di cui il detenuto ha diritto di godere; aveva evidenziato la Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 6551 del 24/09/2020- dep. 2021, Commisso, come, sulla base delle informazioni assunte, da una parte, al consegnando non sarebbe stato garantito lo spazio minimo indicato, e, dall'altra, che, in casi come quello in esame - in cui Zlotea sconterebbe un non breve periodo di pena in regime carcerario chiuso (un anno, otto mesi e dodici giorni) - nel computo degli spazi dovrebbe escludersi quello relativo agli arredi fissi e, peraltro, non potrebbero operare i c.d. fattori compensativi, operanti nei casi in cui sia garantito uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 2 -16 legge 22 aprile 2005, n. 69; si sostiene che dalle informazioni ricevute si evince che al ricorrente sarebbe stato garantito uno spazio minimo individuale di quattro metri quadrati comprensivi di un letto individuale e di mobili per la consumazione dei pasti e per la custodia degli effetti personali; lo spazio occupato da detti mobili, assume il Procuratore ricorrente, non dovrebbe essere computato nella superficie disponibile, in quanto, secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite, sarebbe detraibile solo quello occupato da arredi fissi al suolo.

Sarebbe dunque ragionevole ritenere che le Autorità rumene abbiano tenuto conto della natura degli arredi nel determinare lo spazio individuale garantito al detenuto; se anche un dubbio fosse residuato, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto dirimere ogni possibile questione in relazione alla natura fissa o mobile del mobilio chiedendo ulteriori chiarimenti.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 2 della legge 69 del 2005 e dell'art. 3 CEDU.

La Corte di appello avrebbe ritenuto che, in caso di regime detentivo c.d. chiuso, non opererebbero i fattori compensativi che, secondo la giurisprudenza, consentono di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu configurabile qualora venga assicurato ai detenuti uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri.

Si aggiunge che la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 20.10.2016 nel procedimento Mursic c.

Croazia, non avrebbe fatto riferimento alla distinzione tra regime carcerario chiuso, aperto o semichiuso (si richiama una parte della motivazione); in particolare, si sostiene, non sarebbero diverse le condizioni di un detenuto che, in regime c.d. semi aperto, nelle ore diurne abbia la possibilità di movimento al di fuori della cella, da quelle di un detenuto a cui, in regime c.d. chiuso, vengano comunque garantite 8 ore di attività fuori cella - come sarebbe nel caso di Zlotea- atteso che in tal caso il regime sarebbe di fatto equiparabile con quello che - nel nostro ordinamento - è il regime semi aperto; nemmeno le Sezioni unite, si aggiunge, nell'affrontare il tema dei fattori compensativi, avrebbero operato distinzioni sul tipo di regime carcerario [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Quanto al secondo motivo, si è già detto di come la Corte di cassazione, nell'annullare la precedente sentenza e richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite, avesse già affermato il principio secondo cui i c.d. fattori compensativi possono operare solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime c.d.

"semiaperto" e non anche al caso, come quello in esame, in cui il detenuto è sottoposto al regime c.d.

"chiuso" (cfr., pag. 4 sentenza della Corte di cassazione n. 27661 del 2021).

Ne deriva che, al di là degli assunti del Procuratore Generale, la Corte di appello era vincolata sul punto e non poteva rimettere in discussione alcunchè.

3. Non diversamente, quanto al primo motivo, la Corte con un ragionamento non manifestamente illogico e sostanzialmente valutativo delle informazioni ricevute, ha ritenuto che, in ragione della presenza di un letto individuale, lo spazio, indicato in quattro metri quadrati, si riducesse "certamente" a meno dei tre metri quadrati richiesti.

Si è dunque ritenuto che il calcolo della superficie disponibile nella cella dovesse non ricomprendere lo spazio occupato dal letto individuale (non vi è alcun riferimento al fatto che il letto fosse singolo), in quanto non facilmente spostabile da un punto all'altro della cella.

In tale contesto, il motivo di ricorso è inammissibile perché finisce per sollecitare una diversa valutazione delle informazioni ricevute, per sollecitare ulteriori non necessarie informazioni e, sostanzialmente, per dedurre un non esistente vizio di motivazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, assunte informazioni dall'Autorità giudiziaria di Romania, ha rifiutato la consegna di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di in mandato di arresto esecutivo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27661 del 13/07/2021, aveva annullato la precedente pronuncia della Corte di appello che aveva disposto, con una valutazione viziata, la consegna del ricorrente allo Stato emittente. L'annullamento era stato disposto quanto alla verifica dello spazio minimo garantito di tre metri quadrati di cui il detenuto ha diritto di godere; aveva evidenziato la Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 6551 del 24/09/2020- dep. 2021, Commisso, come, sulla base delle informazioni assunte, da una parte, al consegnando non sarebbe stato garantito lo spazio minimo indicato, e, dall'altra, che, in casi come quello in esame - in cui Zlotea sconterebbe un non breve periodo di pena in regime carcerario chiuso (un anno, otto mesi e dodici giorni) - nel computo degli spazi dovrebbe escludersi quello relativo agli arredi fissi e, peraltro, non potrebbero operare i c.d. fattori compensativi, operanti nei casi in cui sia garantito uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 2 -16 legge 22 aprile 2005, n. 69; si sostiene che dalle informazioni ricevute si evince che al ricorrente sarebbe stato garantito uno spazio minimo individuale di quattro metri quadrati comprensivi di un letto individuale e di mobili per la consumazione dei pasti e per la custodia degli effetti personali; lo spazio occupato da detti mobili, assume il Procuratore ricorrente, non dovrebbe essere computato nella superficie disponibile, in quanto, secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite, sarebbe detraibile solo quello occupato da arredi fissi al suolo. Sarebbe dunque ragionevole ritenere che le Autorità rumene abbiano tenuto conto della natura degli arredi nel determinare lo spazio individuale garantito al detenuto; se anche un dubbio fosse residuato, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto dirimere ogni possibile questione in relazione alla natura fissa o mobile del mobilio chiedendo ulteriori chiarimenti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 2 della legge 69 del 2005 e dell'art. 3 CEDU. La Corte di appello avrebbe ritenuto che, in caso di regime detentivo c.d. chiuso, non opererebbero i fattori compensativi che, secondo la giurisprudenza, consentono di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu configurabile qualora venga assicurato ai detenuti uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri. Si aggiunge che la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 20.10.2016 nel procedimento Mursic c. Croazia, non avrebbe fatto riferimento alla distinzione tra regime carcerario chiuso, aperto o semichiuso (si richiama una parte della motivazione); in particolare, si sostiene, non sarebbero diverse le condizioni di un detenuto che, in regime c.d. semi aperto, nelle ore diurne abbia la possibilità di movimento al di fuori della cella, da quelle di un detenuto a cui, in regime c.d. chiuso, vengano comunque garantite 8 ore di attività fuori cella - come sarebbe nel caso di Zlotea- atteso che in tal caso il regime sarebbe di fatto equiparabile con quello che - nel nostro ordinamento - è il regime semi aperto; nemmeno le Sezioni unite, si aggiunge, nell'affrontare il tema dei fattori compensativi, avrebbero operato distinzioni sul tipo di regime carcerario [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Quanto al secondo motivo, si è già detto di come la Corte di cassazione, nell'annullare la precedente sentenza e richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite, avesse già affermato il principio secondo cui i c.d. fattori compensativi possono operare solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime c.d. "semiaperto" e non anche al caso, come quello in esame, in cui il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso" (cfr., pag. 4 sentenza della Corte di cassazione n. 27661 del 2021). Ne deriva che, al di là degli assunti del Procuratore Generale, la Corte di appello era vincolata sul punto e non poteva rimettere in discussione alcunchè. 3. Non diversamente, quanto al primo motivo, la Corte con un ragionamento non manifestamente illogico e sostanzialmente valutativo delle informazioni ricevute, ha ritenuto che, in ragione della presenza di un letto individuale, lo spazio, indicato in quattro metri quadrati, si riducesse "certamente" a meno dei tre metri quadrati richiesti. Si è dunque ritenuto che il calcolo della superficie disponibile nella cella dovesse non ricomprendere lo spazio occupato dal letto individuale (non vi è alcun riferimento al fatto che il letto fosse singolo), in quanto non facilmente spostabile da un punto all'altro della cella. In tale contesto, il motivo di ricorso è inammissibile perché finisce per sollecitare una diversa valutazione delle informazioni ricevute, per sollecitare ulteriori non necessarie informazioni e, sostanzialmente, per dedurre un non esistente vizio di motivazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in
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