CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che le censure dedotte non superano il preliminare vaglio di ammissibilità perché formulate in termini generici e comunque con la prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità A quest'ultimo proposito va ricordato che l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata e, dopo le modifiche introdotte dalla della legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte del soggetto sottoposto alla misure di prevenzione personale per pericolosità generica, non esclude il dolo del reato oggi previsto dagli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità (da ultimo Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, D'Angelo, Rv. 258991 - 01). La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in ragione dei limiti edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice contestata (da due a sei anni di reclusione) superiore a quello massimo di cinque anni indicato dall'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giu