Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 11484/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza pronunciata il 9 marzo 2022 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro del 16.11.2020, con il quale si eccepiva vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante ex art. 416 bis.1., co. 3, c.p.

2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il suddetto Colosimo, lamentando l'omessa considerazione da parte del giudice di legittimità di specifiche deduzioni su cui si fondava l'unico motivo di ricorso.

Rileva, in particolare, il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, la doglianza articolata in sede di legittimità non atteneva alla mancata concessione della indicata circostanza attenuante a effetto speciale, come conseguenza "automatica" dell'intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Colosinno, ma, piuttosto, a un difetto di motivazione da parte della corte di appello di Catanzaro nel non riconoscere in favore del Colosinno la circostanza attenuante a effetto speciale, di cui si discute, nonostante l'importanza del contributo collaborativo fornito da quest'ultimo nella ricostruzione delle vicende relative all'attività dell'organizzazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "cosca Trapasso" e alle condotte dei singoli componenti di tale sodalizio criminoso.

3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3.1. Con memoria pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la decisìvità dell'errore in cui è incorsa la Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha travisato il contenuto della memoria depositata in sede di legittimità, con cui si evidenziava non una violazione di legge, ma un vizio di motivazione, laddove la corte di appello di Catanzaro, da un lato, aveva riconosciuto il pregio collaborativo assoluto di quest'ultimo, al fine di porlo agli arresti domiciliari, dall'altro, ne disconosceva il valore, in sede di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 4 Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).

Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere dei ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982).

Orbene, alla luce di tali princìpi, risulta in tutta evidenza l'inammissibilità del proposto ricorso.

Con esso, infatti, il ricorrente: 1) non indica, se non in maniera del tutto generica, in che termini le omissioni e gli errori denunciati debbano ritenersi decisivi, nel senso che, ove non fossero stati commessi, avrebbero condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella adottata nei loro confronti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004); 2) deduce, in realtà, altrettanto genericamente, errori di valutazione e di giudizio ascritti al giudice di legittimità; 3) non si confronta con l'articolato percorso argomentativo, seguito dal collegio giudicante, che risolve la questione di diritto posta alla sua attenzione, riaffermando consolidati principi della giurisprudenza della Suprema Corte (a ben vedere non contestati dallo stesso ricorrente), secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.

I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis, c.p., attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111).Appare, pertanto, evidente come da tale motivazione si evinca che il motivo proposto debba considerarsi essere stato implicitamente disatteso dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha ritenuto il contributo fornito dal Colosimo, meritevole del riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ma non di portata tale da consentirgli di beneficiare della più volte richiamata circostanza attenuante a effetto speciale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza pronunciata il 9 marzo 2022 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro del 16.11.2020, con il quale si eccepiva vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante ex art. 416 bis.1., co. 3, c.p. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il suddetto Colosimo, lamentando l'omessa considerazione da parte del giudice di legittimità di specifiche deduzioni su cui si fondava l'unico motivo di ricorso. Rileva, in particolare, il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, la doglianza articolata in sede di legittimità non atteneva alla mancata concessione della indicata circostanza attenuante a effetto speciale, come conseguenza "automatica" dell'intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Colosinno, ma, piuttosto, a un difetto di motivazione da parte della corte di appello di Catanzaro nel non riconoscere in favore del Colosinno la circostanza attenuante a effetto speciale, di cui si discute, nonostante l'importanza del contributo collaborativo fornito da quest'ultimo nella ricostruzione delle vicende relative all'attività dell'organizzazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "cosca Trapasso" e alle condotte dei singoli componenti di tale sodalizio criminoso. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.1. Con memoria pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la decisìvità dell'errore in cui è incorsa la Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha travisato il contenuto della memoria depositata in sede di legittimità, con cui si evidenziava non una violazione di legge, ma un vizio di motivazione, laddove la corte di appello di Catanzaro, da un lato, aveva riconosciuto il pregio collaborativo assoluto di quest'ultimo, al fine di porlo agli arresti domiciliari, dall'altro, ne disconosceva il valore, in sede di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 4 Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere dei ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Orbene, alla luce di tali princìpi, risulta in tutta evidenza l'inammissibilità del proposto ricorso. Con esso, infatti, il ricorrente: 1) non indica, se non in maniera del tutto generica, in che termini le omissioni e gli errori denunciati debbano ritenersi decisivi, nel senso che, ove non fossero stati commessi, avrebbero condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella adottata nei loro confronti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004); 2) deduce, in realtà, altrettanto genericamente, errori di valutazione e di giudizio ascritti al giudice di legittimità; 3) non si confronta con l'articolato percorso argomentativo, seguito dal collegio giudicante, che risolve la questione di diritto posta alla sua attenzione, riaffermando consolidati principi della giurisprudenza della Suprema Corte (a ben vedere non contestati dallo stesso ricorrente), secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis, c.p., attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111).Appare, pertanto, evidente come da tale motivazione si evinca che il motivo proposto debba considerarsi essere stato implicitamente disatteso dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha ritenuto il contributo fornito dal Colosimo, meritevole del riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ma non di portata tale da consentirgli di beneficiare della più volte richiamata circostanza attenuante a effetto speciale. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 11484/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris