CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sarina avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.9.2024 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi in data 4.4.2018 che aveva condannato la ricorrente per i reati di porto e ricettazione di arma clandestina e di detenzione abusiva di munizioni, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen., confermando la condanna per i restanti delitti; Rilevato che, con il primo motivo, si censura che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato, tuttavia, che il ricorso, sotto questo profilo, si limiti a proporre una mera rilettura alternativa dei fatti, la quale ha costituito già oggetto di disamina da parte della Corte d'Appello, che l'ha disattesa con motivazione non illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 7/2/2017, Rv. 270519 - 01); Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui quantifica la pena base in misura non propriamente coincidente con il minimo edittale previsto per il reato più grave; Evidenziato, a tal riguardo, che la pena base è stata calcolata in misura pressoché coincidente con il minimo edittale, sicché la motivazione della Corte d'Appello che richiama la congruità della pena stessa è conforme al costante orientamento di legittimità secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256464 - 01; cfr. anche Sez. 3, n. 29968 del 2/2/2019, Rv. 276288 - 01; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna deln:rcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 52.32-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle