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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20796/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31721/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.CATANIA n. 5185/2021 depositata il 27/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1249/17/16, depositata il 4/04/2016 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, che aveva rigettato l’appello erariale, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990,1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione ha dedotto di aver provveduto ad una parte dell’adempimento, ed ha affermatoche la somma dovuta è comunque pari alla metà   dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza di cognizione, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. La sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto che la limitazione all’attuazione del rimborso prevista da quest’ultima disposizione non incida sul giudicato formatosi in sede di cognizione.

Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accolto il ricorso delle parti private.

4. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in l. 123 del 2017.

La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.

1.1. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300).

1.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis, che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).

1.3. Va rilevato che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività (Cass. n. 23379 del 26/07/2022).

Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.19/05/2022, n. 16289; n. 16647/2022; n. 23379/2022; n. 11871/2023).

1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), e a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 -01).

1.5. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione.

Ed infatti si ̀ detto che “ ̀ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017” (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione).

Nello stesso senso, si ̀ ribadito che “In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.” (Cass. 14/10/2021, n. 28108).

2. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale “Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ̀pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati” (Cass. n. 16289/2022; Cass. n. 16644/2022; Cass. n. 17929/2022; Cass. n. 16647/2022).

Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, in quanto nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che ̀ diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, ̀ stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa: Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n. 16290).

3.1. Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.

4. Il ricorso va conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31721/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.CATANIA n. 5185/2021 depositata il 27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1249/17/16, depositata il 4/04/2016 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, che aveva rigettato l’appello erariale, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990,1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione ha dedotto di aver provveduto ad una parte dell’adempimento, ed ha affermatoche la somma dovuta è comunque pari alla metà   dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza di cognizione, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 3. La sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto che la limitazione all’attuazione del rimborso prevista da quest’ultima disposizione non incida sul giudicato formatosi in sede di cognizione. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accolto il ricorso delle parti private. 4. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in l. 123 del 2017. La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati. 1.1. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300). 1.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis, che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva). 1.3. Va rilevato che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività (Cass. n. 23379 del 26/07/2022). Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.19/05/2022, n. 16289; n. 16647/2022; n. 23379/2022; n. 11871/2023). 1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), e a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 -01). 1.5. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione. Ed infatti si ̀ detto che “ ̀ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017” (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione). Nello stesso senso, si ̀ ribadito che “In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.” (Cass. 14/10/2021, n. 28108). 2. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale “Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ̀pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati” (Cass. n. 16289/2022; Cass. n. 16644/2022; Cass. n. 17929/2022; Cass. n. 16647/2022). Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, in quanto nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che ̀ diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, ̀ stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa: Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n. 16290). 3.1. Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. 4. Il ricorso va conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in moti
Sentenza Cassazione n. 20796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris