Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05390/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riconoscendo all'imputato la diminuente dell'art. 323-bis cod. pen. e rideterminando la pena principale e quella accessoria - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 31 luglio 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 319 cod. pen. (capo A), 81, secondo comma, e 326 cod. pen. (capo B), per avere, dall'il. aprile 2016 al 25 gennaio 2018, nella sua qualità di pubblico ufficiale - in quanto maggiore addetto all'ufficio Ordinamento addestramento informazioni e operazioni della legione dei carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta - ricevuto denaro o comunque per averne accettato la promessa da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore della G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'avvalersi illegittimamente e, in particolare, nel rivelare in più occasioni i dettagli di sinistri stradali che erano giunti al suo ufficio, notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, fornendo al Bartolotta i nominativi e i contatti telefonici dei soggetti coinvolti in quei sinistri per consentirgli di contattarli per offrire loro i servizi della società G.S.; e per avere ricevuto in cambio dal Bartolotta la promessa del riconoscimento di una percentuale del 10% del corrispettivo riconosciuto dal cliente della G.S. al buon esito della pratica.

Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti come contestati, che avevano integrato gli estremi dei delitti, tra loro concorrenti, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di rilevazione di segreti di ufficio, di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen.: e ciò sia perché la condotta ascritta al prevenuto era stata proprio quella di "rivelare" le notizie che, acquisite in ragione del suo ufficio, dovevano rimanere segrete e non anche quella di "utilizzarle"; sia perché la relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Bartolotta era stata qualificata da un ulteriore elemento, quello dell'accordo corruttivo, avendo il primo agito ricevendo in corrispettivo la promessa di una quota di quanto la società G.S. avrebbe percepito nel caso di esito positivo di ciascuna delle pratiche di assistenza legale delle persone coinvolte nei sinistri stradali.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 15 cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., dunque come mera utilizzazione di segreti di ufficio, con conseguente assorbimento del reato addebitato al capo B).

In dettaglio, il ricorrente ha sostenuto che il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e quello di utilizzazione di notizie di ufficio ha in comune l'elemento dell'aver agito con lo scopo di profitto per sé o per altri, mentre ciò che li distingue è la connotazione della condotta, cioè la rivelazione di notizie segrete, che è uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio: con la conseguenza la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 326, terzo comma, cod. pen., che non contiene alcuna clausola di salvaguardia, è speciale rispetto a quella dell'art. 319 cod. pen., in quanto volta a sanzionare proprio l'avvalersi illegittimamente di notizie d'ufficio.

D'altro canto, ha aggiunto l'impugnante, è errata l'affermazione dei giudici di merito secondo cui le notizie segrete disvelate dal [OSCURATO:PERSONA] al Bartolotta avevano un valore economico immediato, in quanto il secondo otteneva esclusivamente il vantaggio di essere "presentato autorevolmente" a persone coinvolte in incidenti stradali al fine di poter proporre loro i servizi della società G.S., prima che lo potessero fare altre società concorrenti: sicché il rapporto sinallagrnatico che si creava tra il Bartolotta e il [OSCURATO:PERSONA] (cui veniva promessa una "spettanza per il disturbo") finiva per concretizzare quell' "indebito profitto patrimoniale" per la cui realizzazione avevano agito entrambi gli "utilizzatori" delle notizie che dovevano rimanere segrete. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Va preliminarmente evidenziato che con l'atto di impugnazione oggi in esame non sono stati dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione delle vicende oggetto del processo.

Deve, perciò considerarsi definitivamente accertato in punto di fatto come il [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile per avere raggiunto un accordo con il Bartolotta in base al quale, quale ufficiale del carabinieri si era impegnato a comunicare al privato i nominativi e i recapiti telefonici di soggetti coinvolti in sinistri stradali, informazioni di cui il pubblico ufficiale veniva a conoscenza perché addetto all'ufficio regionale che riceveva notizia di tutti gli incidenti nei quali erano intervenuti i carabinieri delle articolazioni periferiche; intesa che prevedeva l'impegno del Bartolotta, che avrebbe utilizzato quei dati per proporre i servizi di gestione della pratica di risarcimento dei danni curati dalla società di cui era dipendente, a versare al militare una percentuale dei ricavi che sarebbero stati incassati da quella società.

3. Nel caso di specie non vi sono i presupposti per accogliere la sollecitazione difensiva finalizzata alla applicazione della disciplina del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.Tale disposizione, come noto, stabilisce che «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

Si tratta di una delle norme codicistiche con le quali, in assenza di una diversa scelta del legislatore (che, con l'impiego di 'clausole di riserva' - del tipo "Salvo che il fatto non costituisce un più grave reato" - può teoricamente escludere l'operatività di una in favore di altra disposizione), si è voluto risolvere, con riferimento alle fattispecie incriminatrici, il problema della delimitazione tra il caso di concorso formale di reati e quello di concorso apparente di norme.

In buona sostanza, laddove allo stesso fatto risultino astrattamente applicabili due o più norme incriminatrici, la regola generale è costituita dal riconoscimento della sussistenza di più reati in concorso tra loro, mentre l'eccezione è rappresentata dalla prevalenza della norma speciale in luogo di quella generale.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione è oramai orientata a sostenere che, in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (così, tra le tante, Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Palombarini, Rv. 232303).

In dettaglio, escluso l'impiego di altri criteri, quali quelli della consunzione o dell'assorbimento, caratterizzati dalla impiego di giudizi di valore capaci di mettere in crisi il principio costituzionale di determinatezza, le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma speciale è "quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità" (così Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit., in motivazione).

Alla luce di tale premessa, deve escludersi che sia configurabile un rapporto di specialità - nei termini appena delineati - tra le fattispecie incriminatrici previste rispettivamente dall'art. 319 e dall'art. 326, terzo comma, cod. pen.: e ciò non solo perché le condotte materiali del pubblico agente nei due reati sono descritte in maniera nettamente differente (l'art. 319 cod. pen., integrato dall'art. 320 cod. pen., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa»; l'art. 326, terzo comma, cod. pen., sanziona, invece la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «si avvale illegittimamente di notizie di ufficio»); ma soprattutto perché la prima fattispecie riguarda un reato monosoggettivo 'di mano propria', rispetto al quale è possibile un concorso eventuale di un extraneus, mentre la seconda ha ad oggetto un reato bilaterale, a concorso necessario, in cui la condotta del pubblico agente si pone come prestazione di un accordo sinallagrnatico corruttivo.

Né conduce a differente conclusione la circostanza che l'art. 326, terzo comma, cod. pen., punisce la condotta di chi si avvale di notizie di ufficio «per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale ...[o]... un ingiusto profitto non patrimoniale», dato che tale elemento non attiene alla descrizione dell'elemento materiale, ma incide sull'elemento psicologico del reato, così definendolo in termini di dolo specifico.

Del pari irrilevante è la circostanza che l'art. 319 cod. pen. fa riferimento a «un atto contrario ai doveri di ufficio», che ben potrebbe essere costituito dall'utilizzazione (o anche dalla mera rivelazione) di segreti di ufficio: ancora una volta tale dato descrittivo non riguarda direttamente la condotta del pubblico agente sanzionato da quella norma incriminatrice, bensì, per coì dire, la causa, la ragione della intesa corruttiva, che sul punto potrebbe anche non aver ancora trovato attuazione («per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio»).

L'assenza nelle fattispecie normative poste a raffronto di elementi fondamentali comuni, con la presenza in una sola di esse di qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra, esclude, perciò, che nel caso in esame sia applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. 4.

È di certo suggestivo l'argomento valorizzato dalla difesa che ha domandato di riqualificare giuridicamente il fatto descritto nel capo d'imputazione a), so- stenendo che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispondere del reato di utilizzazione illegittima di segreti di ufficio ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., perché egli, in buona sostanza, si era avvalso delle relative notizie, unitamente al concorrente privato Bartolotta, allo scopo di realizzare un comune indebito profitto patrimoniale.

Tale impostazione non è condivisibile perché omette di considerare che in quell'imputazione era stata contestata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il Y pubblico agente e il privato, e dunque il fatto di avere il primo accettato la promessa del secondo di somme di denaro in collegamento con l'impegno al compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio.

E' possibile, invece, ragionevolmente affermare che, laddove l'atto contrario ai doveri di ufficio, che il pubblico agente ha compiuto o che si è impegnato a compiere, dovesse essere quello della utilizzazione di una notizia da lui acquisita in ragione del suo servizio e che sarebbe dovuta rimanere segreta, il riconoscimento della esistenza d un accordo corruttivo, dunque degli estremi del delitto di cui all'art. 319 cod. pen., finisca per mettere in risalto come il profitto conseguito sia un 'effetto' diretto della dazione o della promessa fatta dal privato corruttore, e una conseguenza solo indiretta dell'impiego che il pubblico agente abbia fatto o intenda fare di notizie di ufficio; laddove nel delitto di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., l'indebito profitto alla cui realizzazione è finalizzata la condotta del pubblico agente deve essere una conseguenza diretta dell'utilizzo dei segreti di ufficio da parte dello stesso 'intraneus' (in questo senso v.

Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Ferrari, Rv. 237747).

In tale ottica - e con le precisazioni appena tratteggiate - è, dunque, possibile affermare che è giuridicamente corretta la risposta data dalla Corte di appello di Torino alle censure difensive: lì dove si è richiamato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione; mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (così Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; conf.

Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273; Sez. 6, Sentenza n. 37559 del 27/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007 ), Spinelli, Rv. 237447; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447).

Non contraddice tale soluzione esegetica l'isolata decisione di questa Corte, valorizzata nel ricorso per cercare di accreditare la contraria tesi difensiva, con la quale - con riferimento ad una fattispecie simile a quella oggetto del presente processo - si è affermato che, in tema di violazione del segreto di ufficio, integra la fattispecie prevista dall'art. 326, terzo comma, cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo, posto che il reato tutela non solo il buon funzionamento dell'amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l'interesse a che quest'ultimo non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini (Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016, Martina, Rv. 267870).

E ciò perché - come puntualizzato dalla Corte di appello di Torino - tale principio di diritto è stato enunciato in caso nel quale non era stata contestata alcuna ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e la Cassazione era stata chiamata esclusivamente a pronunciarsi sulla correttezza della sentenza impugnata con cui, a fronte di un addebito originariamente formulato ai sensi del primo comma dell'art. 326 cod. pen., i giudici di merito avevano ritenuto configurabile anche la fattispecie del terzo comma dello stesso articolo.

5. Manifestamente infondata è, infine, la censura con la quale il ricorrente si è doluto del rigetto della richiesta di assorbimento del reato del capo d'imputazione b) in quello del capo a).

La Corte di merito ha convincentemente spiegato come, in relazione al fatto contestato al capo b), dovesse essere confermata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen., dato che, nonostante nell'imputazione fosse stato inserito un cenno alla condotta di essersi "avvalso" di segreti, al [OSCURATO:PERSONA] era stato, in realtà, espressamente addebitata la "rivelazione" di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete.

Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il delitto previsto dall'art. 326, primo comma, cod. pen., concorre formalmente con quello di corruzione (così, tra le molte, Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, cit.).

6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempi menti comunicativi previsti dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riconoscendo all'imputato la diminuente dell'art. 323-bis cod. pen. e rideterminando la pena principale e quella accessoria - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 31 luglio 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 319 cod. pen. (capo A), 81, secondo comma, e 326 cod. pen. (capo B), per avere, dall'il. aprile 2016 al 25 gennaio 2018, nella sua qualità di pubblico ufficiale - in quanto maggiore addetto all'ufficio Ordinamento addestramento informazioni e operazioni della legione dei carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta - ricevuto denaro o comunque per averne accettato la promessa da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore della G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'avvalersi illegittimamente e, in particolare, nel rivelare in più occasioni i dettagli di sinistri stradali che erano giunti al suo ufficio, notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, fornendo al Bartolotta i nominativi e i contatti telefonici dei soggetti coinvolti in quei sinistri per consentirgli di contattarli per offrire loro i servizi della società G.S.; e per avere ricevuto in cambio dal Bartolotta la promessa del riconoscimento di una percentuale del 10% del corrispettivo riconosciuto dal cliente della G.S. al buon esito della pratica. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti come contestati, che avevano integrato gli estremi dei delitti, tra loro concorrenti, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di rilevazione di segreti di ufficio, di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen.: e ciò sia perché la condotta ascritta al prevenuto era stata proprio quella di "rivelare" le notizie che, acquisite in ragione del suo ufficio, dovevano rimanere segrete e non anche quella di "utilizzarle"; sia perché la relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Bartolotta era stata qualificata da un ulteriore elemento, quello dell'accordo corruttivo, avendo il primo agito ricevendo in corrispettivo la promessa di una quota di quanto la società G.S. avrebbe percepito nel caso di esito positivo di ciascuna delle pratiche di assistenza legale delle persone coinvolte nei sinistri stradali. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 15 cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., dunque come mera utilizzazione di segreti di ufficio, con conseguente assorbimento del reato addebitato al capo B). In dettaglio, il ricorrente ha sostenuto che il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e quello di utilizzazione di notizie di ufficio ha in comune l'elemento dell'aver agito con lo scopo di profitto per sé o per altri, mentre ciò che li distingue è la connotazione della condotta, cioè la rivelazione di notizie segrete, che è uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio: con la conseguenza la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 326, terzo comma, cod. pen., che non contiene alcuna clausola di salvaguardia, è speciale rispetto a quella dell'art. 319 cod. pen., in quanto volta a sanzionare proprio l'avvalersi illegittimamente di notizie d'ufficio. D'altro canto, ha aggiunto l'impugnante, è errata l'affermazione dei giudici di merito secondo cui le notizie segrete disvelate dal [OSCURATO:PERSONA] al Bartolotta avevano un valore economico immediato, in quanto il secondo otteneva esclusivamente il vantaggio di essere "presentato autorevolmente" a persone coinvolte in incidenti stradali al fine di poter proporre loro i servizi della società G.S., prima che lo potessero fare altre società concorrenti: sicché il rapporto sinallagrnatico che si creava tra il Bartolotta e il [OSCURATO:PERSONA] (cui veniva promessa una "spettanza per il disturbo") finiva per concretizzare quell' "indebito profitto patrimoniale" per la cui realizzazione avevano agito entrambi gli "utilizzatori" delle notizie che dovevano rimanere segrete. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Va preliminarmente evidenziato che con l'atto di impugnazione oggi in esame non sono stati dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione delle vicende oggetto del processo. Deve, perciò considerarsi definitivamente accertato in punto di fatto come il [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile per avere raggiunto un accordo con il Bartolotta in base al quale, quale ufficiale del carabinieri si era impegnato a comunicare al privato i nominativi e i recapiti telefonici di soggetti coinvolti in sinistri stradali, informazioni di cui il pubblico ufficiale veniva a conoscenza perché addetto all'ufficio regionale che riceveva notizia di tutti gli incidenti nei quali erano intervenuti i carabinieri delle articolazioni periferiche; intesa che prevedeva l'impegno del Bartolotta, che avrebbe utilizzato quei dati per proporre i servizi di gestione della pratica di risarcimento dei danni curati dalla società di cui era dipendente, a versare al militare una percentuale dei ricavi che sarebbero stati incassati da quella società. 3. Nel caso di specie non vi sono i presupposti per accogliere la sollecitazione difensiva finalizzata alla applicazione della disciplina del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.Tale disposizione, come noto, stabilisce che «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito». Si tratta di una delle norme codicistiche con le quali, in assenza di una diversa scelta del legislatore (che, con l'impiego di 'clausole di riserva' - del tipo "Salvo che il fatto non costituisce un più grave reato" - può teoricamente escludere l'operatività di una in favore di altra disposizione), si è voluto risolvere, con riferimento alle fattispecie incriminatrici, il problema della delimitazione tra il caso di concorso formale di reati e quello di concorso apparente di norme. In buona sostanza, laddove allo stesso fatto risultino astrattamente applicabili due o più norme incriminatrici, la regola generale è costituita dal riconoscimento della sussistenza di più reati in concorso tra loro, mentre l'eccezione è rappresentata dalla prevalenza della norma speciale in luogo di quella generale. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione è oramai orientata a sostenere che, in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (così, tra le tante, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Palombarini, Rv. 232303). In dettaglio, escluso l'impiego di altri criteri, quali quelli della consunzione o dell'assorbimento, caratterizzati dalla impiego di giudizi di valore capaci di mettere in crisi il principio costituzionale di determinatezza, le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma speciale è "quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità" (così Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit., in motivazione). Alla luce di tale premessa, deve escludersi che sia configurabile un rapporto di specialità - nei termini appena delineati - tra le fattispecie incriminatrici previste rispettivamente dall'art. 319 e dall'art. 326, terzo comma, cod. pen.: e ciò non solo perché le condotte materiali del pubblico agente nei due reati sono descritte in maniera nettamente differente (l'art. 319 cod. pen., integrato dall'art. 320 cod. pen., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa»; l'art. 326, terzo comma, cod. pen., sanziona, invece la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «si avvale illegittimamente di notizie di ufficio»); ma soprattutto perché la prima fattispecie riguarda un reato monosoggettivo 'di mano propria', rispetto al quale è possibile un concorso eventuale di un extraneus, mentre la seconda ha ad oggetto un reato bilaterale, a concorso necessario, in cui la condotta del pubblico agente si pone come prestazione di un accordo sinallagrnatico corruttivo. Né conduce a differente conclusione la circostanza che l'art. 326, terzo comma, cod. pen., punisce la condotta di chi si avvale di notizie di ufficio «per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale ...[o]... un ingiusto profitto non patrimoniale», dato che tale elemento non attiene alla descrizione dell'elemento materiale, ma incide sull'elemento psicologico del reato, così definendolo in termini di dolo specifico. Del pari irrilevante è la circostanza che l'art. 319 cod. pen. fa riferimento a «un atto contrario ai doveri di ufficio», che ben potrebbe essere costituito dall'utilizzazione (o anche dalla mera rivelazione) di segreti di ufficio: ancora una volta tale dato descrittivo non riguarda direttamente la condotta del pubblico agente sanzionato da quella norma incriminatrice, bensì, per coì dire, la causa, la ragione della intesa corruttiva, che sul punto potrebbe anche non aver ancora trovato attuazione («per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio»). L'assenza nelle fattispecie normative poste a raffronto di elementi fondamentali comuni, con la presenza in una sola di esse di qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra, esclude, perciò, che nel caso in esame sia applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. 4. È di certo suggestivo l'argomento valorizzato dalla difesa che ha domandato di riqualificare giuridicamente il fatto descritto nel capo d'imputazione a), so- stenendo che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispondere del reato di utilizzazione illegittima di segreti di ufficio ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., perché egli, in buona sostanza, si era avvalso delle relative notizie, unitamente al concorrente privato Bartolotta, allo scopo di realizzare un comune indebito profitto patrimoniale. Tale impostazione non è condivisibile perché omette di considerare che in quell'imputazione era stata contestata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il Y pubblico agente e il privato, e dunque il fatto di avere il primo accettato la promessa del secondo di somme di denaro in collegamento con l'impegno al compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio. E' possibile, invece, ragionevolmente affermare che, laddove l'atto contrario ai doveri di ufficio, che il pubblico agente ha compiuto o che si è impegnato a compiere, dovesse essere quello della utilizzazione di una notizia da lui acquisita in ragione del suo servizio e che sarebbe dovuta rimanere segreta, il riconoscimento della esistenza d un accordo corruttivo, dunque degli estremi del delitto di cui all'art. 319 cod. pen., finisca per mettere in risalto come il profitto conseguito sia un 'effetto' diretto della dazione o della promessa fatta dal privato corruttore, e una conseguenza solo indiretta dell'impiego che il pubblico agente abbia fatto o intenda fare di notizie di ufficio; laddove nel delitto di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., l'indebito profitto alla cui realizzazione è finalizzata la condotta del pubblico agente deve essere una conseguenza diretta dell'utilizzo dei segreti di ufficio da parte dello stesso 'intraneus' (in questo senso v. Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Ferrari, Rv. 237747). In tale ottica - e con le precisazioni appena tratteggiate - è, dunque, possibile affermare che è giuridicamente corretta la risposta data dalla Corte di appello di Torino alle censure difensive: lì dove si è richiamato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione; mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (così Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; conf. Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273; Sez. 6, Sentenza n. 37559 del 27/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007 ), Spinelli, Rv. 237447; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447). Non contraddice tale soluzione esegetica l'isolata decisione di questa Corte, valorizzata nel ricorso per cercare di accreditare la contraria tesi difensiva, con la quale - con riferimento ad una fattispecie simile a quella oggetto del presente processo - si è affermato che, in tema di violazione del segreto di ufficio, integra la fattispecie prevista dall'art. 326, terzo comma, cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo, posto che il reato tutela non solo il buon funzionamento dell'amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l'interesse a che quest'ultimo non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini (Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016, Martina, Rv. 267870). E ciò perché - come puntualizzato dalla Corte di appello di Torino - tale principio di diritto è stato enunciato in caso nel quale non era stata contestata alcuna ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e la Cassazione era stata chiamata esclusivamente a pronunciarsi sulla correttezza della sentenza impugnata con cui, a fronte di un addebito originariamente formulato ai sensi del primo comma dell'art. 326 cod. pen., i giudici di merito avevano ritenuto configurabile anche la fattispecie del terzo comma dello stesso articolo. 5. Manifestamente infondata è, infine, la censura con la quale il ricorrente si è doluto del rigetto della richiesta di assorbimento del reato del capo d'imputazione b) in quello del capo a). La Corte di merito ha convincentemente spiegato come, in relazione al fatto contestato al capo b), dovesse essere confermata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen., dato che, nonostante nell'imputazione fosse stato inserito un cenno alla condotta di essersi "avvalso" di segreti, al [OSCURATO:PERSONA] era stato, in realtà, espressamente addebitata la "rivelazione" di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete. Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il delitto previsto dall'art. 326, primo comma, cod. pen., concorre formalmente con quello di corruzione (così, tra le molte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, cit.). 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempi menti comunicativi previsti dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. R
Sentenza Cassazione n. 05390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris