CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 agosto 1968
Cassazione n. 08660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.8.1968 avverso la sentenza in data 26.1.2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 26.1.2023 e depositata il successivo 9.2.2023 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione dai medesimi articolata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. della pronuncia del Tribunale di Brescia, integralmente confermata dalla Corte di appello di Brescia, che li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. ';` e 2 d. Igs. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta di imposta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A fondamento della suddetta pronuncia questa Corte ha confermato l'inidoneità delle nuove prove offerte dagli istanti, costituite da dichiarazioni autografe del Trombetta, a sovvertire, all'esito di una valutazione congiunta con il restante materiale probatorio, il giudicato di condanna reputando corretta la delibazione preliminare limitata alla sola fase rescindente. 2. All'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Piccoli ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. resa dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 27.6.2023 per mancanza di procura speciale al difensore, l'istante ripropone, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale, la medesima impugnativa lamentando l'errore percettivo in cui è incorsa la pronuncia resa dalla Quarta Sezione in ordine all'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. nel valutare la nuova prova offerta ai fini del proprio proscioglimento. Deduce che il documento prodotto, costituito da una missiva inoltrata dal carcere alla sua segretaria [OSCURATO:PERSONA], condannata nel medesimo procedimento, in cui le chiedeva scusa per averla coinvolta nelle proprie vicende personali, attestava la effettività dei suoi commerci a dispetto dell'inesistenza delle operazioni accertate con la pronuncia di condanna passata in giudicato oggetto delle fatture incriminate e che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di fatto nell'affermare che vi sarebbero stati plurimi elementi di prova a carico della Fanciulli, laddove invece costei era stata chiamata in correità solo dall'Alberti, così come nel ritenere la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del Piccoli da parte del Serafin, riconducibili invece ad un mero rapporto di conoscenza, del tutto naturale attese le plurime relazioni commerciali intercorse tra costoro nel corso degli anni. L'ulteriore errore censurabile consiste, secondo la difesa, nell'aver ritenuto il giudizio rescindente idoneo alla valutazione prognostica in ordine all'esito del giudizio, potendo solo la fase rescissoria consentire l'adeguato approfondimento valutativo dello scritto del Trombetta, che deve essere nuovamente sentito come testimone e non più in veste di coimputato, in uno con le altre dichiarazioni, integralmente ignorate dalla Corte veneziana. 3. Con successiva memoria redatta in data 19.12.2023 la difesa puntualizza come nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna consumazione del potere di impugnazione stante l'identità assoluta del presente ricorso, tempestivamente proposto nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata, rispetto a quello dichiarato inammissibile per un vizio processuale, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia sul merito dell'impugnazione medesima volta a far valere l'errore di fatto in cui era incorsa questa Corte nella decisione relativa al giudizio di revisione incardinato ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, pur riproponibile a fronte del vizio formale che inficiava la precedente impugnativa, nonché tempestivamente inoltrato nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata, non può, tuttavia, essere ritenuto ammissibile. Occorre al riguardo sottolineare che in tanto può essere fatto ricorso al mezzo di impugnazione straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. in quanto l'errore in cui sia incorsa la pronuncia irrevocabile di questa Corte sia qualificabile come errore materiale od errore di fatto. Fuoriuscendosi all'evidenza nel caso di specie dall'ipotesi dell'errore materiale, ravvisabile nella mancata rispondenza tra la volontà del giudice correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, va rilevato che l'errore cd. percettivo in cui si sostanzia il presupposto alternativo richiesto ai fini dell'esperibilità dell'impugnativa in esame consiste nella svista o nell'equivoco — per aver ritenuto l'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accaduto - in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che avrebbe determinato una decisione diversa che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, e tra le ultime delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza n.29240 del'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193). Nulla di tutto ciò emerge dal presente ricorso in cui entrambi i profili dedotti fuoriescono dal tracciato normativo che, attingendo ad un mezzo di impugnazione straordinario, è di stretta interpretazione. Quello che il ricorrente lamenta è all'evidenza, quanto al novum su cui si fonda l'istanza di revisione, la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione in ordine all'idoneità delle dichiarazioni scritte del Trombetta a scardinare il giudicato formatosi sulla sua condanna, che, attenendo al giudizio sul compendio probatorio offerto a corredo dell'istanza di revisione del giudicato, può al più essere ricompreso tra gli errori valutativi ma giammai in quelli di fatto, così come l'indebita anticipazione dell'epilogo decisorio senza aver dato corso alla fase rescissoria configura, ove sussistente, un errore in diritto. Entrambi si inseriscono nel novero degli errori valutativi o di giudizio, inequivocabilmente sottratti all'ambito di applicazione del ricorso straordinario che si trasformerebbe, altrimenti, in un ulteriore grado di giudizio. Come infatti chiarito a suo tempo dalle Sezioni Unite esulano dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., che contempla il solo errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces