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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 febbraio 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen commesso in Genova il 3 marzo 2019.

Rilevato che primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico.

Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, che, benché non gravi, stavano a dimostrare un percorso di vita dedito al delitto.

Così pure, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato che gli elementi dedotti erano già stati presi in considerazione ai fini del contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale e che ostava alla ulteriore mitigazione la spiccata capacità a delinquere del ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA] es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 febbraio 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen commesso in Genova il 3 marzo 2019. Rilevato che primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, che, benché non gravi, stavano a dimostrare un percorso di vita dedito al delitto. Così pure, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato che gli elementi dedotti erano già stati presi in considerazione ai fini del contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale e che ostava alla ulteriore mitigazione la spiccata capacità a delinquere del ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA] es
Sentenza Cassazione n. 08542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris