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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05268/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla declaratoria di nullità del tutolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Chieti - Sezione di Ortona in data 10 marzo 2018, irrevocabile 1'8 marzo 2023, nonché il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; rilevato che il primo motivo è a-specifico oltre che rivalutativo, avendo il Giudice dell'esecuzione chiarito (p. 2 del provvedimento impugnato) le ragioni per le quali l'eccezione di nullità dovesse essere disattesa, motivazione non avversata dal ricorrente che si è limitato a ribadire la tesi adeguatamente vagliata non solo nel provvedimento oggetto dì ricorso, ma anche dalle sentenze di merito e sulla quale si è, pertanto, formato il giudicato; ritenuto del pari non consentito perché reiterativo e generico il secondo motivo con il quale si lamenta che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell'unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente ad escludere l'unitaria anticipata ideazione, invece sussistente perché «tutte le condotte sono avvinte dalla volontà di Antonucci di proteggere e difendere la proprietà sua e della famiglia»; rilevato che il motivo deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di tale principio rilevando che si tratta di reati eterogenei e distanti tra loro (invero commessi nel 2008, nel 2011, nel 2013 e nel 2014); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla declaratoria di nullità del tutolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Chieti - Sezione di Ortona in data 10 marzo 2018, irrevocabile 1'8 marzo 2023, nonché il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; rilevato che il primo motivo è a-specifico oltre che rivalutativo, avendo il Giudice dell'esecuzione chiarito (p. 2 del provvedimento impugnato) le ragioni per le quali l'eccezione di nullità dovesse essere disattesa, motivazione non avversata dal ricorrente che si è limitato a ribadire la tesi adeguatamente vagliata non solo nel provvedimento oggetto dì ricorso, ma anche dalle sentenze di merito e sulla quale si è, pertanto, formato il giudicato; ritenuto del pari non consentito perché reiterativo e generico il secondo motivo con il quale si lamenta che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell'unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente ad escludere l'unitaria anticipata ideazione, invece sussistente perché «tutte le condotte sono avvinte dalla volontà di Antonucci di proteggere e difendere la proprietà sua e della famiglia»; rilevato che il motivo deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di tale principio rilevando che si tratta di reati eterogenei e distanti tra loro (invero commessi nel 2008, nel 2011, nel 2013 e nel 2014); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr