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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08960/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAthdererroége-a~tt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Angelo deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa applicazione delle attenuanti generiche, aveva rinunciato agli altri motivi di appello; ritenuto pertanto che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi non consentita, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglie stensore I Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAthdererroége-a~tt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Angelo deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa applicazione delle attenuanti generiche, aveva rinunciato agli altri motivi di appello; ritenuto pertanto che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi non consentita, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglie stensore I Pr
Sentenza Cassazione n. 08960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris