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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14056/2026

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e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3859/2022,depositata il 6/12/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI:Ritenuto che:Con sentenza n.3859/2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettatol’appello avverso la sentenza n.1776/2022 con cui il Tribunale di Milanoaveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per laNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti inconseguenza della pretesa violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei propridoveri professionali di notaia, nella specie consistita nella distrazione disomme che la Partini aveva precedentemente depositato presso la stessaCondò e che quest’ultima aveva indebitamente restituito a terzi. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto corretta la sentenza del Tribunale nella parte in cui avevaescluso l’avvenuta contrazione, tra la Partini e la [OSCURATO:PERSONA], di uno specificocontratto di deposito di somme di denaro (secondo quanto preteso dallaPartini), essendo piuttosto rimasto comprovato il mero ruolo di delegataper il pagamento che la Partini aveva svolto per conto di un diversosoggetto (la società Plantage B.V.) unicamente nei confronti del quale lanotaia aveva assunto obblighi d’indole contrattuale e in relazione alle cuiistruzioni aveva successivamente provveduto allo svincolo delle sommedepositate.

Superata poi l’inammissibile novità della domanda di dannoavanzata dalla Partini sul presupposto della natura extracontrattuale dellaresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale ha infine esclusol’invocabilità, da parte della Partini, delle norme in materia di contrasto alriciclaggio, essendo ella rimasta irrimediabilmente estranea ad ognirelazione diretta con la notaia.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di sei motivi; la [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso; entrambe hanno poi depositato memoria.Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1269 e 1766 e segg. c.c., prospettando altresì la nullità della impugnatasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c.-, per avere la Corte d’appello, nell’esaminare ilprimo motivo del gravame relativo alla responsabilità contrattuale dellanotaia [OSCURATO:PERSONA], totalmente omesso di pronunciarsi sull’argomento dedottodall’appellante secondo cui la disciplina della delegazione di pagamentoprevista dall’art. 1269 c.c. non si prestava in alcun modo a trovareNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione al meccanismo contrattuale sottoposto alla notaia,considerata l’inesistenza di alcun previo debito della società Plantage B.V.nei confronti della notaia stessa, per cui quest’ultima non avrebbe maipotuto considerare che la Partini fosse una mera delegata al pagamento.1.2 Il motivo è nel suo complesso infondato.Va preliminarmente rilevata l’infondatezza della censura avanzata dallaricorrente riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., trovandonella specie applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, per cui deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omessoesame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o diun'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio),quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamentetrattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione il cui soloesame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

Ne consegue che la reiezioneimplicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediantericorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per laviolazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di leggee come difetto di motivazione, sempre che la soluzione implicitamentedata dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre cheutilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 12131 del 8/5/2023, Rv. 667614 – 01; e v. anche Sez. 2,Sentenza n. 13649 del 24/6/2005, Rv. 582099 – 01, Sez. 1, Sentenza n.11844 del 19/5/2006, Rv. 589393 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 7406 del28/3/2014, Rv. 630315 – 01).Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto di qualificare la complessaoperazione negoziale portata in giudizio nel quadro dello schema delladelegazione di pagamento, fornendone piena motivazione e adeguatoNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026riscontro probatorio, così implicitamente ritenendo priva di fondamento lacontraria tesi sostenuta dall’odierna ricorrente.Quanto poi alla correttezza in iure della suddetta qualificazionegiuridica secondo lo schema della delegazione di pagamento, è appena ilcaso di rilevare che, alla luce della più recente giurisprudenza di questaCorte di legittimità (nonché conformemente al prevalente orientamentodella dottrina) il modello della delegazione, così come disegnato dallenorme del codice civile, deve ritenersi uno schema negoziale causalmenteneutro, ossia suscettibile d’essere utilizzato per i più diversi fini, ancheindipendentemente dalla preesistente sussistenza di rapporti di debito tradelegante e delegato e tra delegante e delegatario.

Il delegato può infattiessere determinato ad obbligarsi tanto da una ragione di liberalità verso ildebitore originario, quanto dall'adempimento di obbligazioni verso lostesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8590 del 29/5/2003, Rv. 563717 - 01).La stessa possibilità attribuita al delegato di non accettare l'incaricocostituisce, al riguardo, ragione idonea a giustificare l’asserzione secondocui la delegazione possa avere luogo anche al fuori dalla normale ipotesi diuna preesistente obbligazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8590 del29/5/2003, cit., nonché Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 11/4/1978, Rv.391117 – 01, per cui il secondo comma dell'art 1269 c.c. - il qualestabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto adaccettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante - comporta che ladelegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di unapreesistente obbligazione del delegato verso il delegante).In ogni caso, la delegazione può avere a fondamento sia preesistentirapporti obbligatori, sia rapporti che sono fonti di credito non ancoraliquidi ed esigibili, sia infine rapporti che sono fonti di crediti futuri.Insegna infatti questa Suprema Corte che il nostro sistema positivoconsente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre cherelativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, pureNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026riguardo a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi edesigibili, così come a crediti futuri, che, pur non potendo ancoraconsiderarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al nonancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante edelegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9470 del 19/5/2004, Rv. 572944 – 01).1.3 Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che il delegante puòinoltrare il proprio iussum al delegato anche se questi non gli debba nulla,e persino nel caso in cui lo stesso delegante nulla deve al delegatario,potendo la delegazione essere utilizzata quale strumento non solo diestinzione di debiti, ma altresì di costituzione di nuovi rapporti obbligatoritra delegante e delegatario ovvero tra delegato e delegante.

Ne deriva chelo schema della delegazione costituisce uno schema negoziale a causagenerica, in virtù dei suoi caratteri di variabilità derivanti dalla possibilemolteplicità dei rapporti tra le parti, con la conseguente attestazionedell’infondatezza della tesi in questa sede sostenuta dall’odiernaricorrente.2.1 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1269 c.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - per averela corte territoriale, sempre nell’esaminare il primo motivo di appellorelativo alla responsabilità contrattuale della notaia, totalmente omesso dipronunciarsi sull’argomento dedotto dall’appellante per cui, anche a volerritenere che alla tipologia contrattuale in esame fosse applicabile l’istitutodella delegazione di pagamento, la notaia sarebbe stata comunque tenutaad accertarsi direttamente e personalmente con la Partini se questa stesseo meno agendo nella qualità di ‘delegata al pagamento’, non avendo laPartini mai indicato tale specifica ragione causale a fondamento deldeposito delle somme di denaro;2.2 Il motivo è infondato: la corte territoriale ha espressamente rilevatoche, sulla base di quanto complessivamente rappresentato al notaio sulNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026piano dei rapporti intercorsi tra le parti (e documentalmente attestati),nulla lasciava intendere, all’atto del deposito delle somme presso di sé,un’eventuale estraneità della Partini a tali rapporti, né che lasottoscrizione di quest’ultima, apposta in suo nome in calce al contratto dideposito e al documento di svincolo delle somme alla stessa inviati dallaPlantage B.V., potesse in ipotesi essere stata contraffatta.

Lo stessocomportamento nella specie assunto dalla Partini (il deposito di unarilevantissima somma di denaro coerentemente collegata, sul piano delleindicazioni contenute nel bonifico di accredito, alle indicazionicomplessivamente pervenute al notaio dalla società delegante, peraltroconfermati dalla successiva scomparsa della Partini per circa tre anni dopol’accredito), del resto, è stato ragionevolmente indicato, dalla corteterritoriale, a fondamento dello scusabile e/o giustificabile affidamentoriposto dalla notaia sull’effettiva partecipazione della Partini ai rapportirappresentati al notaio dalla società delegante.

Da qui la correttezzadell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata volta a escludereuno specifico ulteriore dovere della notaia di accertarsi preliminarmentesull’effettiva partecipazione della Partini al complesso schema negozialeorchestrato dalla società delegante.3.1 Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218c.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. -, peravere la Corte d’appello totalmente omesso di considerare, e dipronunciarsi, sull’argomento per cui, anche a voler considerare la Partiniterza rispetto all’operazione negoziale prospettata alla notaia, comunquequest’ultima avrebbe dovuto ritenersi ugualmente responsabile a titolocontrattuale nei confronti della Partini in termini di responsabilità da c.d.contatto sociale qualificato.3.2 Il motivo è palesemente infondato.Numero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026Osserva il Collegio come, in relazione alla censura in esame, occorraribadire quanto già rilevato riguardo alla decisione del primo motivod’impugnazione, con particolare riferimento al rilevato carattere implicitodelle ragioni poste a fondamento della negata considerazione del rapportotra la notaia e la Partini alla stregua di una relazione negoziale autonoma(eventualmente giustificata dal ‘contatto sociale’ intercorso tra le parti),avendo la Corte d’appello diversamente ricostruito il complesso rapportotrilaterale insorto tra le parti sulla base della documentazione probatoriaspecificamente segnalata in sentenza.

Ne discende l’insussistenza dialcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. - per la evidente o, quantomeno,implicita reiezione della domanda in esame -, e l’inevitabile considerazionedi ogni altra differente ricostruzione dei rapporti tra le parti nell’ottica diuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede dilegittimità.4.1 Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domandadi responsabilità extracontrattuale formulata in via subordinata, avendoerroneamente ritenuto che l’atto di citazione contenesse soltanto unadomanda di responsabilità contrattuale.4.2 Il motivo è fondato: l’esame diretto della domandaoriginariamente proposta dall’odierna ricorrente - reso possibile dalloscrutinio della corrispondente documentazione ritualmente depositata inquesta sede - consente di ritenere che, sia pure in via subordinata, laPartini ebbe sostanzialmente a proporre una domanda (alternativa aquella contrattuale) fondata, in ogni caso, sul carattere illecito delcomportamento della notaia foriero di danni a carico della Partini.

Si trattadi una domanda di danno di natura extracontrattuale che sia il primogiudice che il giudice d’appello hanno erroneamente omesso di considerareNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026come tale, trascurando il dato obiettivo costituito dal senso delleformulazioni utilizzate dall’originaria attrice.Ne deriva l’accoglimento della censura in esame e la cassazione sulpunto della sentenza impugnata, con la conseguente attribuzione algiudice di rinvio del compito di procedere all’esame della domanda cosìproposta dalla Partini in via subordinata;5.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte d’appello, nel pronunciarsi sul terzo motivod’appello, ritenuto che la Partini non avesse la legittimazione per invocarel’avvenuta violazione, da parte della notaia, della normativa in materia diantiriciclaggio; il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 17 d.lgs n.231/2007 per avere la Corte d’appello, nel pronunciarsisempre sul terzo motivo di appello, ritenuto che la notaia non fosse tenutaad applicare nei confronti della Partini la normativa antiriciclaggio inquanto non era sua ‘cliente’.Il disposto accoglimento del quarto motivo vale a giustificarel’assorbimento del quinto e del sesto motivo, avendo peraltro la stessaricorrente sottolineato (cfr. pagg. 38-39 del ricorso) come il richiamo allaviolazione delle norme antiriciclaggio fosse stato operato allo scopo disostanziare la domanda di danno extracontrattuale, sollecitandone lavalutazione in chiave di illiceità del comportamento della notaia.6.

In conclusione, rilevata la fondatezza del quarto motivo - infondati iprimi tre ed assorbiti il quinto e il sesto -, dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con ilconseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026Accoglie il quarto motivo, rigettati il primo, il secondo e il terzo e assorbitiil quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3859/2022,depositata il 6/12/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI:Ritenuto che:Con sentenza n.3859/2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettatol’appello avverso la sentenza n.1776/2022 con cui il Tribunale di Milanoaveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per laNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti inconseguenza della pretesa violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei propridoveri professionali di notaia, nella specie consistita nella distrazione disomme che la Partini aveva precedentemente depositato presso la stessaCondò e che quest’ultima aveva indebitamente restituito a terzi. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto corretta la sentenza del Tribunale nella parte in cui avevaescluso l’avvenuta contrazione, tra la Partini e la [OSCURATO:PERSONA], di uno specificocontratto di deposito di somme di denaro (secondo quanto preteso dallaPartini), essendo piuttosto rimasto comprovato il mero ruolo di delegataper il pagamento che la Partini aveva svolto per conto di un diversosoggetto (la società Plantage B.V.) unicamente nei confronti del quale lanotaia aveva assunto obblighi d’indole contrattuale e in relazione alle cuiistruzioni aveva successivamente provveduto allo svincolo delle sommedepositate. Superata poi l’inammissibile novità della domanda di dannoavanzata dalla Partini sul presupposto della natura extracontrattuale dellaresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale ha infine esclusol’invocabilità, da parte della Partini, delle norme in materia di contrasto alriciclaggio, essendo ella rimasta irrimediabilmente estranea ad ognirelazione diretta con la notaia.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di sei motivi; la [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso; entrambe hanno poi depositato memoria.Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1269 e 1766 e segg. c.c., prospettando altresì la nullità della impugnatasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c.-, per avere la Corte d’appello, nell’esaminare ilprimo motivo del gravame relativo alla responsabilità contrattuale dellanotaia [OSCURATO:PERSONA], totalmente omesso di pronunciarsi sull’argomento dedottodall’appellante secondo cui la disciplina della delegazione di pagamentoprevista dall’art. 1269 c.c. non si prestava in alcun modo a trovareNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione al meccanismo contrattuale sottoposto alla notaia,considerata l’inesistenza di alcun previo debito della società Plantage B.V.nei confronti della notaia stessa, per cui quest’ultima non avrebbe maipotuto considerare che la Partini fosse una mera delegata al pagamento.1.2 Il motivo è nel suo complesso infondato.Va preliminarmente rilevata l’infondatezza della censura avanzata dallaricorrente riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., trovandonella specie applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, per cui deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omessoesame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o diun'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio),quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamentetrattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione il cui soloesame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Ne consegue che la reiezioneimplicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediantericorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per laviolazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di leggee come difetto di motivazione, sempre che la soluzione implicitamentedata dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre cheutilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 12131 del 8/5/2023, Rv. 667614 – 01; e v. anche Sez. 2,Sentenza n. 13649 del 24/6/2005, Rv. 582099 – 01, Sez. 1, Sentenza n.11844 del 19/5/2006, Rv. 589393 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 7406 del28/3/2014, Rv. 630315 – 01).Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto di qualificare la complessaoperazione negoziale portata in giudizio nel quadro dello schema delladelegazione di pagamento, fornendone piena motivazione e adeguatoNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026riscontro probatorio, così implicitamente ritenendo priva di fondamento lacontraria tesi sostenuta dall’odierna ricorrente.Quanto poi alla correttezza in iure della suddetta qualificazionegiuridica secondo lo schema della delegazione di pagamento, è appena ilcaso di rilevare che, alla luce della più recente giurisprudenza di questaCorte di legittimità (nonché conformemente al prevalente orientamentodella dottrina) il modello della delegazione, così come disegnato dallenorme del codice civile, deve ritenersi uno schema negoziale causalmenteneutro, ossia suscettibile d’essere utilizzato per i più diversi fini, ancheindipendentemente dalla preesistente sussistenza di rapporti di debito tradelegante e delegato e tra delegante e delegatario. Il delegato può infattiessere determinato ad obbligarsi tanto da una ragione di liberalità verso ildebitore originario, quanto dall'adempimento di obbligazioni verso lostesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8590 del 29/5/2003, Rv. 563717 - 01).La stessa possibilità attribuita al delegato di non accettare l'incaricocostituisce, al riguardo, ragione idonea a giustificare l’asserzione secondocui la delegazione possa avere luogo anche al fuori dalla normale ipotesi diuna preesistente obbligazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8590 del29/5/2003, cit., nonché Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 11/4/1978, Rv.391117 – 01, per cui il secondo comma dell'art 1269 c.c. - il qualestabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto adaccettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante - comporta che ladelegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di unapreesistente obbligazione del delegato verso il delegante).In ogni caso, la delegazione può avere a fondamento sia preesistentirapporti obbligatori, sia rapporti che sono fonti di credito non ancoraliquidi ed esigibili, sia infine rapporti che sono fonti di crediti futuri.Insegna infatti questa Suprema Corte che il nostro sistema positivoconsente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre cherelativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, pureNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026riguardo a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi edesigibili, così come a crediti futuri, che, pur non potendo ancoraconsiderarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al nonancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante edelegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9470 del 19/5/2004, Rv. 572944 – 01).1.3 Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che il delegante puòinoltrare il proprio iussum al delegato anche se questi non gli debba nulla,e persino nel caso in cui lo stesso delegante nulla deve al delegatario,potendo la delegazione essere utilizzata quale strumento non solo diestinzione di debiti, ma altresì di costituzione di nuovi rapporti obbligatoritra delegante e delegatario ovvero tra delegato e delegante. Ne deriva chelo schema della delegazione costituisce uno schema negoziale a causagenerica, in virtù dei suoi caratteri di variabilità derivanti dalla possibilemolteplicità dei rapporti tra le parti, con la conseguente attestazionedell’infondatezza della tesi in questa sede sostenuta dall’odiernaricorrente.2.1 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1269 c.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - per averela corte territoriale, sempre nell’esaminare il primo motivo di appellorelativo alla responsabilità contrattuale della notaia, totalmente omesso dipronunciarsi sull’argomento dedotto dall’appellante per cui, anche a volerritenere che alla tipologia contrattuale in esame fosse applicabile l’istitutodella delegazione di pagamento, la notaia sarebbe stata comunque tenutaad accertarsi direttamente e personalmente con la Partini se questa stesseo meno agendo nella qualità di ‘delegata al pagamento’, non avendo laPartini mai indicato tale specifica ragione causale a fondamento deldeposito delle somme di denaro;2.2 Il motivo è infondato: la corte territoriale ha espressamente rilevatoche, sulla base di quanto complessivamente rappresentato al notaio sulNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026piano dei rapporti intercorsi tra le parti (e documentalmente attestati),nulla lasciava intendere, all’atto del deposito delle somme presso di sé,un’eventuale estraneità della Partini a tali rapporti, né che lasottoscrizione di quest’ultima, apposta in suo nome in calce al contratto dideposito e al documento di svincolo delle somme alla stessa inviati dallaPlantage B.V., potesse in ipotesi essere stata contraffatta. Lo stessocomportamento nella specie assunto dalla Partini (il deposito di unarilevantissima somma di denaro coerentemente collegata, sul piano delleindicazioni contenute nel bonifico di accredito, alle indicazionicomplessivamente pervenute al notaio dalla società delegante, peraltroconfermati dalla successiva scomparsa della Partini per circa tre anni dopol’accredito), del resto, è stato ragionevolmente indicato, dalla corteterritoriale, a fondamento dello scusabile e/o giustificabile affidamentoriposto dalla notaia sull’effettiva partecipazione della Partini ai rapportirappresentati al notaio dalla società delegante. Da qui la correttezzadell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata volta a escludereuno specifico ulteriore dovere della notaia di accertarsi preliminarmentesull’effettiva partecipazione della Partini al complesso schema negozialeorchestrato dalla società delegante.3.1 Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218c.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. -, peravere la Corte d’appello totalmente omesso di considerare, e dipronunciarsi, sull’argomento per cui, anche a voler considerare la Partiniterza rispetto all’operazione negoziale prospettata alla notaia, comunquequest’ultima avrebbe dovuto ritenersi ugualmente responsabile a titolocontrattuale nei confronti della Partini in termini di responsabilità da c.d.contatto sociale qualificato.3.2 Il motivo è palesemente infondato.Numero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026Osserva il Collegio come, in relazione alla censura in esame, occorraribadire quanto già rilevato riguardo alla decisione del primo motivod’impugnazione, con particolare riferimento al rilevato carattere implicitodelle ragioni poste a fondamento della negata considerazione del rapportotra la notaia e la Partini alla stregua di una relazione negoziale autonoma(eventualmente giustificata dal ‘contatto sociale’ intercorso tra le parti),avendo la Corte d’appello diversamente ricostruito il complesso rapportotrilaterale insorto tra le parti sulla base della documentazione probatoriaspecificamente segnalata in sentenza. Ne discende l’insussistenza dialcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. - per la evidente o, quantomeno,implicita reiezione della domanda in esame -, e l’inevitabile considerazionedi ogni altra differente ricostruzione dei rapporti tra le parti nell’ottica diuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede dilegittimità.4.1 Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domandadi responsabilità extracontrattuale formulata in via subordinata, avendoerroneamente ritenuto che l’atto di citazione contenesse soltanto unadomanda di responsabilità contrattuale.4.2 Il motivo è fondato: l’esame diretto della domandaoriginariamente proposta dall’odierna ricorrente - reso possibile dalloscrutinio della corrispondente documentazione ritualmente depositata inquesta sede - consente di ritenere che, sia pure in via subordinata, laPartini ebbe sostanzialmente a proporre una domanda (alternativa aquella contrattuale) fondata, in ogni caso, sul carattere illecito delcomportamento della notaia foriero di danni a carico della Partini. Si trattadi una domanda di danno di natura extracontrattuale che sia il primogiudice che il giudice d’appello hanno erroneamente omesso di considerareNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026come tale, trascurando il dato obiettivo costituito dal senso delleformulazioni utilizzate dall’originaria attrice.Ne deriva l’accoglimento della censura in esame e la cassazione sulpunto della sentenza impugnata, con la conseguente attribuzione algiudice di rinvio del compito di procedere all’esame della domanda cosìproposta dalla Partini in via subordinata;5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte d’appello, nel pronunciarsi sul terzo motivod’appello, ritenuto che la Partini non avesse la legittimazione per invocarel’avvenuta violazione, da parte della notaia, della normativa in materia diantiriciclaggio; il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 17 d.lgs n.231/2007 per avere la Corte d’appello, nel pronunciarsisempre sul terzo motivo di appello, ritenuto che la notaia non fosse tenutaad applicare nei confronti della Partini la normativa antiriciclaggio inquanto non era sua ‘cliente’.Il disposto accoglimento del quarto motivo vale a giustificarel’assorbimento del quinto e del sesto motivo, avendo peraltro la stessaricorrente sottolineato (cfr. pagg. 38-39 del ricorso) come il richiamo allaviolazione delle norme antiriciclaggio fosse stato operato allo scopo disostanziare la domanda di danno extracontrattuale, sollecitandone lavalutazione in chiave di illiceità del comportamento della notaia.6. In conclusione, rilevata la fondatezza del quarto motivo - infondati iprimi tre ed assorbiti il quinto e il sesto -, dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con ilconseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 8043/2023Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 14056/2026Data pubblicazione 13/05/2026Accoglie il quarto motivo, rigettati il primo, il secondo e il terzo e assorbitiil quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 14056/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris