Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2017

Cassazione n. 08104/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Diaz n. 128 in Aversa (CE); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5040, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, il 25.5.2017, e pubblicata il 6.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche esperite in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico (c.d.

Oggetto:Redditometro - Omesso deposito di copia autentica della sentenza - Conseguenze - Ordinanza decisoria della Cassazione -Natura sostanziale. redditometro), notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TF7011001153, avente ad oggetto maggior reddito Irpef in relazione all’anno 2006, fondato sulla riscontrata capacità contributiva dipendente dall’aver sostenuto spese per incrementi patrimoniali nella misura di Euro 116.996,00 (quota parte annuale di maggior spesa, controric., p. 2).

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria di Caserta, che giudicava infondati i suoi argomenti e rigettava l’impugnativa.

3. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

Il giudice del gravame confermava la decisione della CTP.

4. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte, con pronuncia Cass. sez.

VI-V, 15.1.2016, n. 632, accoglieva il motivo di ricorso relativo all’inadeguato esame, da parte del giudice dell’appello, degli elementi addotti dalla contribuente per dimostrare di aver avuto la disponibilità di redditi esenti sufficienti a finanziare le spese per incrementi patrimoniali che le erano state contestate, e pertanto cassava la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania.

5. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rinnovando le proprie contestazioni.

La CTR dichiarava inammissibile l’istanza di riassunzione, per non avere la contribuente prodotto copia autentica della decisione della Suprema Corte.

6. Avverso questa seconda decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello ritenuto che fosse causa di inammissibilità della riassunzione del giudizio la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato.

2. Mediante il suo secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la decisione della CTR in materia di spese di lite, per non aver espresso “una valutazione complessiva del giudizio” (ric., p. 5).

3. Mediante il suo primo strumento d’impugnazione la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR nell’aver dichiarato inammissibile la sua riassunzione della causa per non aver prodotto la copia autentica della sentenza che ha disposto il rinvio, sebbene non si tratti di una sentenza bensì di un’ordinanza, e senza tenere in alcun conto che una copia della decisione è stata comunque prodotta e non ne è stata contestata la genuinità, per quanto non sia stata depositata una copia autentica della sentenza.

3.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esaminare la questione ora sottopostale, ed ha condivisibilmente statuito che “nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di Cassazione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio”, Cass. sez.

V, 20.12.2018, n. 32976; e non si è mancato, ancor più di recente, di specificare che “in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo "ratione temporis" vigente) alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità”, Cass. sez.

V, 11.2.2020, n. 3250.

3.2. Pertanto il rinvio di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve intendersi come un rinvio c.d. mobile.

Inoltre, l’ordinanza con la quale ormai di regola, in considerazione delle scelte operate dal legislatore, la Cassazione può definire il giudizio concludendo il processo, ha natura sostanziale di sentenza.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

4. Con riferimento al secondo mezzo di impugnazione, invece, lo stesso deve essere parzialmente accolto, dovendosi escludere la condanna alpagamento di spese di lite diverse da quelle relative al giudizio di rinvio.

Infatti, stante l’inammissibilità della riassunzione del giudizio, questa comporta l’estinzione del rapporto processuale sin dall'origine, conseguendone la definitività dell’atto impositivo impugnato ed il travolgimento di ogni precedente pronunzia, ivi comprese quelle sulle spese, mentre resta ferma la decisione sulle spese limitatamente al solo giudizio di rinvio irritualmente introdotto.

5. Deve pertanto essere parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui al dispositivo, cassandosi senza rinvio la decisione impugnata sul punto, mentre deve essere rigettato il primo strumento di impugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

6. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della natura delle questioni esaminate, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondomotivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassala decisione impugnata, con f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Diaz n. 128 in Aversa (CE); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5040, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, il 25.5.2017, e pubblicata il 6.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche esperite in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico (c.d. Oggetto:Redditometro - Omesso deposito di copia autentica della sentenza - Conseguenze - Ordinanza decisoria della Cassazione -Natura sostanziale. redditometro), notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF7011001153, avente ad oggetto maggior reddito Irpef in relazione all’anno 2006, fondato sulla riscontrata capacità contributiva dipendente dall’aver sostenuto spese per incrementi patrimoniali nella misura di Euro 116.996,00 (quota parte annuale di maggior spesa, controric., p. 2). 2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria di Caserta, che giudicava infondati i suoi argomenti e rigettava l’impugnativa. 3. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Il giudice del gravame confermava la decisione della CTP. 4. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. La Suprema Corte, con pronuncia Cass. sez. VI-V, 15.1.2016, n. 632, accoglieva il motivo di ricorso relativo all’inadeguato esame, da parte del giudice dell’appello, degli elementi addotti dalla contribuente per dimostrare di aver avuto la disponibilità di redditi esenti sufficienti a finanziare le spese per incrementi patrimoniali che le erano state contestate, e pertanto cassava la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania. 5. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rinnovando le proprie contestazioni. La CTR dichiarava inammissibile l’istanza di riassunzione, per non avere la contribuente prodotto copia autentica della decisione della Suprema Corte. 6. Avverso questa seconda decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello ritenuto che fosse causa di inammissibilità della riassunzione del giudizio la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato. 2. Mediante il suo secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la decisione della CTR in materia di spese di lite, per non aver espresso “una valutazione complessiva del giudizio” (ric., p. 5). 3. Mediante il suo primo strumento d’impugnazione la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR nell’aver dichiarato inammissibile la sua riassunzione della causa per non aver prodotto la copia autentica della sentenza che ha disposto il rinvio, sebbene non si tratti di una sentenza bensì di un’ordinanza, e senza tenere in alcun conto che una copia della decisione è stata comunque prodotta e non ne è stata contestata la genuinità, per quanto non sia stata depositata una copia autentica della sentenza. 3.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esaminare la questione ora sottopostale, ed ha condivisibilmente statuito che “nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di Cassazione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio”, Cass. sez. V, 20.12.2018, n. 32976; e non si è mancato, ancor più di recente, di specificare che “in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo "ratione temporis" vigente) alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità”, Cass. sez. V, 11.2.2020, n. 3250. 3.2. Pertanto il rinvio di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve intendersi come un rinvio c.d. mobile. Inoltre, l’ordinanza con la quale ormai di regola, in considerazione delle scelte operate dal legislatore, la Cassazione può definire il giudizio concludendo il processo, ha natura sostanziale di sentenza. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto. 4. Con riferimento al secondo mezzo di impugnazione, invece, lo stesso deve essere parzialmente accolto, dovendosi escludere la condanna alpagamento di spese di lite diverse da quelle relative al giudizio di rinvio. Infatti, stante l’inammissibilità della riassunzione del giudizio, questa comporta l’estinzione del rapporto processuale sin dall'origine, conseguendone la definitività dell’atto impositivo impugnato ed il travolgimento di ogni precedente pronunzia, ivi comprese quelle sulle spese, mentre resta ferma la decisione sulle spese limitatamente al solo giudizio di rinvio irritualmente introdotto. 5. Deve pertanto essere parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui al dispositivo, cassandosi senza rinvio la decisione impugnata sul punto, mentre deve essere rigettato il primo strumento di impugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 6. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della natura delle questioni esaminate, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. Rigetta il primo motivo, accoglie il secondomotivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassala decisione impugnata, con f
Sentenza Cassazione n. 08104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris