CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10099/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. E' del tutto destituita di fondamento la censura di cui al primo motivo in tema di elemento soggettivo siccome a-specifica atteso che non si confronta con l'ampia motivazione, qui da condividere, di cui alla sentenza impugnata, con la quale i giudici illustrano in fatto e diritto le ragioni del dolo del reato e gli oneri di informazione non declinabili a carico di terzi e imposti dalla necessaria conoscenza della legge penale inclusiva dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019, e piuttosto insiste nella prospettazione di evidenze già esaminate e confutate in sede di merito. Anche il secondo motivo è inammissibile alla luce della coerente spiegazione fornita in sentenza e del principio per cui l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza (Sez. 3 - , n. 7541 del 24/01/2024 Ud. (dep. 21/02/2024 ) Rv. 285964 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec