CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36726/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 21 gennaio 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2017 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 1.333,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma T.U. stup. (eroina e cocaina); commesso il 20 febbraio 2017; con la recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 99 e 133 cod. pen.). mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha confermato la decisione impugnata in punto di pena e di applicazione della recidiva, con motivazione contraddittoria e mancante. La violazione delle prescrizioni dell'obbligo di presentazione alla P.G. è stata considerata più volte, sia per la recidiva, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sia per il trattamento sanzionatorio. La stessa sentenza rileva che il fatto in giudizio non deve considerarsi grave, ma contraddittoriamente non esclude la recidiva; aggravante desunta, peraltro, solo dai precedenti penali del ricorrente. Manca una appropriata motivazione sulla recidiva come richiede la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 35738/2010). Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Relativamente all'affermazione della responsabilità non sussistono contestazioni, limitandosi il ricorso in cassazione a ritenere eccessivo il trattamento sanzionatorio e non motivata l'applicazione della recidiva. 5. Nel caso in giudizio le due sentenze di merito motivano adeguatamente sul trattamento sanzionatorio (anche relativamente alla recidiva) in concreto irrogato al ricorrente - peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale -, rilevando come il ricorrente ha ben sette condanne per violazione dell'art. 73 T.U. stup. dal 2008 al 2015 e il fatto in giudizio (per quanto qualificabile nel quinto comma dell'art. 73) risulta significativo di una perdurante pericolosità sociale, come si desume anche dall'inottemperanza all'obbligo di presentazione alla P.G. Anche relativamente alla recidiva, quindi, la sentenza è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando i plurimi precedenti specifici e l'evoluzione criminale significativa della sua pericolosità sociale anche per l'inosservanza alle precedenti misure non custodiali. Infatti, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. - In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, P.G. in proc. Alessio, Rv. 27204001) Del resto, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso