CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
umero registro generale 622/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1595/2026r.g.n. 00622/2026 Numero di raccolta generale 19041/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. SpazianiRepubblica federale di Germania;-convenuta contumace-nonchéMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato diVenezia;-interventore volontario-udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di erede diOreste Granello), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di erede di LuigiLegnani), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA])– premesso che i loro ascendenti e danti causa, tutti soldati dell’esercitoitaliano, dopo l’8 settembre 1943 erano stati catturati dalle forze militaritedesche e deportati in luoghi di prigionia, internamento o concentramento inGermania, ove erano stati maltrattati e sfruttati – convennero in giudizio,dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica federale di Germania, chiedendonela condanna al risarcimento del danno patito dai loro congiunti;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, intervennevolontariamente in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze,rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che eccepì preliminarmentel’incompetenza per territorio del giudice adìto;in accoglimento dell’eccezione, il Tribunale di Roma declinò la propriacompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Venezia;C.C. 05/05/2026 Numero registro generale 622/2026r.g.n. 00622/2026 Numero sezionale 1595/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19041/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/20262. riassunta la causa, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Veneziaha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc.civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Roma;il giudice lagunare, premesso di essere «consapevole delle diversità diorientamenti manifestati dalla giurisprudenza di legittimità», ha affermato diritenere condivisibile quello «secondo cui, per le controversie aventi adoggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra econtro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la secondaguerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo ilcriterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizionespeciale dettata dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimentodell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economiae delle finanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei predetti ristoririsarcitori (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025 alla cuiapprofondita motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.)»;3. il Procuratore Generale ha domandato che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia.Considerato che:1. il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile, in quantotardivo;a mente dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esercizio del potere di sollevared’ufficio il regolamento di competenza, da parte del giudice investito dellacontroversia a seguito di declinatoria resa dal giudice preventivamente adìto,soggiace al termine preclusivo previsto dall’art. 38, terzo comma, cod. proc.civ. e, dunque, dev’essere esercitato entro la prima udienza di trattazione o,per i procedimenti ai quali si applica la novella del d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164, con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. (Cass. 10/12/2025,n. 32171; Cass. 11/12/2025, n. 32378; Cass. 14/05/2026, n.14209);Numero registro generale 622/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1595/2026r.g.n. 00622/2026 Numero di raccolta generale 19041/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianiquesta Corte – premesso che l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.,nell’attuale versione (a norma del quale “l’incompetenza per materia, quellaper valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevated’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis”), è stato introdottodall’art. 3, comma 1, lett. a), del citato d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – haosservato che, sebbene l’art. 7, comma 1, di questo stesso decreto legislativoabbia stabilito (con previsione distopica) che le norme ivi previste si applicano“ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, tuttavia, lanuova formulazione normativa non può trovare applicazione in relazione agliprima della entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.164 del 2024, pubblicatosulla [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2024 ed efficace dal 26 novembresuccessivo (cfr., al riguardo, la citata Cass. 10/12/2025, n. 32171);nella fattispecie, tuttavia, non vi è dubbio sull’applicabilità della novelladi cui al d.lgs. n.164/2024, atteso che il decreto ex art.171-bis è stato emessoil 18 febbraio 2025;poiché, con tale decreto, il giudice a quo si è limitato a differire la datadell’udienza di cui all’art.183 cod. proc. civ. e a concedere i termini per ildeposito delle memorie di cui all’art. 171-ter stesso codice, senzapreannunciare la volontà di elevare il conflitto di competenza (cfr. la copia deldecreto in atti), l’istanza di regolamento d’ufficio va dichiarata inammissibile,in conformità al principio per cui, nei procedimenti in relazione ai quali trovaoperatività la novella operata dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164del 2024 (che ha modificato l'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), ognieventuale rilievo di incompetenza del giudice adìto può ritenersi tempestivosolo se “espressamente” effettuato con il decreto previsto dall’art. 171-biscod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entrola prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di “espressa”riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime dellarilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d’ufficio) lo scopo diNumero registro generale 622/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1595/2026r.g.n. 00622/2026 Numero di raccolta generale 19041/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianifavorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivipossano vanificare l’attività già svolta, ritardando l’esito naturale dei giudizi(cfr., al riguardo, ex professo, la citata Cass. 11/12/2025, n. 32378);2. le parti vanno rimesse, per la prosecuzione della causa, davanti alTribunale di Venezia, con termine per riassumere di tre mesi dallapubblicazione del presente provvedimento;3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza di ufficio (Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202).[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento d’ufficio;assegna per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Veneziail termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]