CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19455-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AULISIO -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.7.2005 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Latina, invocando l’accertamento dell’esatto confine tra i rispettivi fondi delle parti, l’apposizione dei termini, e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione da essi occupata, alla demolizione delle opere eseguite in violazione delle distanze dal confine ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando domanda in manleva nei confronti del Comune di Sabaudia. Con sentenza n. 617/2013 il Tribunale accertava la corrispondenza del confine effettivo con quello esistente in loco e rigettava le altre domande. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la predetta decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, il Comune di Sabaudia, e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Sabaudia, cont roricorrente, ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 5.7.2005 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Latina, invocando l’accertamento dell’esatto confine tra i rispettivi fondi delle parti, l’apposizione dei termini, e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione da essi occupata, alla demolizione delle opere eseguite in violazione delle distanze dal confine ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando domandain manleva nei confronti del Comune di Sabaudia. Con sentenza n. 617/2013 il Tribunale accertava la corrispondenza del confine effettivo con quello esistente in loco e rigettava le altre domande. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la predetta decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, il Comune di Sabaudia, e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, perché alla deliberazione della decisione impugnata avrebbe partecipato un giudice ausiliario, estensore materiale della stessa. La censura è inammissibile. A seguito delle ordinanze di remissione di questa Corte n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il9.12.2019, con le quali era stato sollevato il dubbio di conformità al dettato costituzionale della normativa di cui agli articoli da 68 a 72 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, recante l’istituzione della figura del giudice ausiliario in Corte di Appello, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei predetti articoli “… nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”. [OSCURATO:PERSONA], operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Dal che deriva l’inammissibilità della doglianza in esame, posto che la decisione impugnata risulta emessa da un collegio al quale aveva partecipato un solo giudice ausiliario. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni del C.T.U., senza considerare le censure mosse dal consulente di parte all’elaborato peritale. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che l’ausiliario, alla luce dei rilievi mossi al suo primo elaborato dal tecnico di parte degli odierni ricorrenti, aveva “… esaustivamente approfondito le indagini commissionategli con ulteriori sopralluoghi e ricognizioni dei luoghi anche alla presenza dei C.T.P. delle parti in causa, effettuando un rilievo topografico con apposita strumentazione elettronica proprio a seguito delle specifiche contestazioni sollevate, accertando, a seguito dello stesso, “chiaramente la corrispondenza tra la linea di confine catastale riportata in mappa e la recinzione esistente che delimita i lotti di terreno di proprietà delle parti in causa” (pag. 3 di CTU depositata l’8 maggio 2021), specificando altresì –sempre nella consulenza integrativa– che l’unica rettifica da effettuare riguarderebbe l’aggiornamento della mappa catastale in dipendenza della non esatta corrispondenza tra l’estratto n. 1762 allegato al tipo di frazionamento e l’attuale mappa catastale aggiornata, che evidenzia uno sconfinamento di circa mq. 12 della particella n. 134 a sfavore della proprietà dell’odierno appellante” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte di Appello evidenzia che il C.T.U. aveva anche escluso la violazione della distanza minima dal confine, essendo il fabbricato di proprietà Antinori – Versaci edificato a 5 metri dal confine con il fondo degli odierni ricorrenti ed a 10 metri dalla parete finestrata degli immobili circostanti (cfr. ancora pag. 4 della sentenza). Il giudice di merito, dunque, non ha acriticamente fatto proprie le risultanze della C.T.U., ma ha dato atto che il perito aveva redatto una consulenza integrativa, all’esito di ulteriori approfondimenti resi necessari proprio dalle osservazioni critiche del C.T. di parte attrice, odierna ricorrente, ed ha condiviso le risultanze di detto ulteriore elaborato tecnico, sia in punto di accertamento della linea di confine tra i fondi, sia in punto di distanze legali. Alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte distrettuale, sulla base degli accertamenti tecnici condotti dal consulente d’ufficio, gli odierni ricorrenti contrappongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili conla decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). I ricorrenti, peraltro, non contestano la modalità con cui la Corte territoriale ha operato la ricostruzione del confine, ma la conclusione cui essa è pervenuta, e sostengono che in realtà l’esatta linea di confine sarebbe da collocare in posizione diversa rispetto a quanto ritenuto dal consulente tecnico, con conseguente sussistenza della denunziata violazione delle distanze legali. In particolare, i ricorrenti argomentano che la “… non esatta corrispondenza tra l’estratto n. 1762 allegato al tipo di frazionamento e l’attuale mappa catastale aggiornata, che evidenzia uno sconfinamento di circa mq. 12 della particella n. 134 a sfavore della proprietà dell’odierno appellante” accertata dal C.T.U. si tradurrebbe automaticamente in uno scorretto posizionamento del confine esistente in loco, con conseguente violazione delle distanze. In realtà, il passo dell’elaborato tecnico si limita ad evidenziare una differenza tra il tipo di frazionamento e la mappa catastale, ma non certifica affatto la difformità tra il confine indicato in mappa e quello segnato in loco: anzi, sul punto, l’ausiliario afferma chiaramente che le due linee coincidono, e sulla base di tale accertamento il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell’incertezza, che costituisce il presupposto dell’azione di regolamento del confine”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal Comune controricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Per I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Antinori, esse vano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, dichiaratosi antistatario in controricorso. Nulla invece per l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, pur essendo indicato in epigrafe del ricorso come difensore dei predetti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Antinori, non risulta titolare del potere rappresentativo, in difetto di indicazione del suo nominative nella procura allegata al controricorso. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il r icorso e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese relative alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - Antinori in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D . P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co