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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28249/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'invocata causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili, sottolineando come il ricorrente abbia fornito dichiarazioni mendaci in ben due diverse occasioni, costringendo il personale in servizio a procedere al suo accompagnamento presso il comando di appartenenza al fine di effettuare i rilievi dattiloscopici per il fotosegnalamento, e dimostrando, dunque, un'indifferenza nei confronti delle disposizioni rese delle Autorità tale da non consentire di considerare particolarmente tenui i fatti a lui ascritti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il onsr Here tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'invocata causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili, sottolineando come il ricorrente abbia fornito dichiarazioni mendaci in ben due diverse occasioni, costringendo il personale in servizio a procedere al suo accompagnamento presso il comando di appartenenza al fine di effettuare i rilievi dattiloscopici per il fotosegnalamento, e dimostrando, dunque, un'indifferenza nei confronti delle disposizioni rese delle Autorità tale da non consentire di considerare particolarmente tenui i fatti a lui ascritti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il onsr Here tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris