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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35245/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 10 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania, pronunciata 11 15 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per plurime ipotesi di rapina pluriaggravata consumata e tentata, lesioni aggravate e ricettazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che ha pacificamente superato quello minoritario citato dalla difesa ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022 dep. 09/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284043; Sez. 3 n. 15750 del 16/01/2020 dep. 25/05/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019 dep. 21/01/2020, M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 dep. 10/05/2018, Romano, Rv. 272933) ed infatti, prevedendo la riparazione del danno prima del giudizio, il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale.

La Corte territoriale, a pagina 2, rilevando altresì l'incongruità della somma offerta, conformandosi all'indirizzo richiamato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso l'invocata attenuante in ragione della tardività del tentativo di risarcimento del danno operato dall'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è altresì manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142): nel caso di specie, il Giudice di appello ha già evidenziato come, avuto riguardo alle gravi modalità di realizzazione della condotta, posta in essere ai danni di persone anziane, versanti in stato di particolare vulnerabilità e di minorata difesa, non vi fosse ragione per mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio irrogato; Osservato che la Corte territoriale ha congruamente confermato l'applicazione della recidiva contestata alla luce dei numerosi precedenti penali, anche recenti, commessi dall'imputato, che ne dimostravano la pervicacia nel delinquere, l'elevato grado di pericolosità sociale, la spregiudicatezza e il dispregio delle regole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 10 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania, pronunciata 11 15 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per plurime ipotesi di rapina pluriaggravata consumata e tentata, lesioni aggravate e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che ha pacificamente superato quello minoritario citato dalla difesa ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022 dep. 09/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284043; Sez. 3 n. 15750 del 16/01/2020 dep. 25/05/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019 dep. 21/01/2020, M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 dep. 10/05/2018, Romano, Rv. 272933) ed infatti, prevedendo la riparazione del danno prima del giudizio, il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale. La Corte territoriale, a pagina 2, rilevando altresì l'incongruità della somma offerta, conformandosi all'indirizzo richiamato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso l'invocata attenuante in ragione della tardività del tentativo di risarcimento del danno operato dall'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è altresì manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142): nel caso di specie, il Giudice di appello ha già evidenziato come, avuto riguardo alle gravi modalità di realizzazione della condotta, posta in essere ai danni di persone anziane, versanti in stato di particolare vulnerabilità e di minorata difesa, non vi fosse ragione per mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio irrogato; Osservato che la Corte territoriale ha congruamente confermato l'applicazione della recidiva contestata alla luce dei numerosi precedenti penali, anche recenti, commessi dall'imputato, che ne dimostravano la pervicacia nel delinquere, l'elevato grado di pericolosità sociale, la spregiudicatezza e il dispregio delle regole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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