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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 02583/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/04/2021- dep. 7/06/2021 il TRIBUNALE di RIMINI- sez. riesame annullava in parte il decreto di sequestro preventivo in data 15/02/2021 del GIP del medesimo TRIBUNALE, avente per oggetto i saldi attivi dei conti correnti e ogni altra attività finanziaria riconducibili a VICINO Filippo fino alla concorrenza della somma di 84.168 euro, quale profitto del reato fiscale di cui alla imputazione sub 3-, e il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, mobili e immobili riferiti alla imputazione di autoriciclaggio sub 16-. [OSCURATO:PERSONA] del riesame accoglieva il ricorso con riferimento al reato sub 16- e confermava il provvedimento del GIP per il reato sub 3-, riguardante l'avvenuto utilizzo da parte dell'indagato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in concorso con gli amministratori di fatto, di fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il periodo di imposta 2016.2.

VICINO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Rileva che la M.V.

General s.r.I., cui sono stati sequestrati il saldo di un conto corrente e beni mobili registrati, è società di cui il ricorrente è socio unico e legale rappresentante soltanto a partire dal 22/02/2018, mentre le operazioni commerciali ritenute fittizie risalgono al 2015, al 2016, e addirittura al 2013.

Non vi sarebbe nesso causale fra esse ed [OSCURATO:SOCIETA]; come secondo, il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata.

Riprende quando già esposto nel primo motivo, a proposito della estraneità di [OSCURATO:SOCIETA]. ai reati fiscali contestati sub 3-.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato poiché per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Nel caso in esame non si riscontra alcuna violazione di legge perché, premesso che per sostenere le misure cautelari reali sono richiesti meri indizi di reità, non già gravi indizi di colpevolezza in ordine al/ai reato/i per cui si procede, il provvedimento del TRIBUNALE del riesame non è censurabile né per assenza di motivazione, né per motivazione apparente, né per omesso esame di punti decisivi riguardanti l'accertamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha correttamente osservato che in relazione al fumus commessi delicti il riferimento a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.i.è privo di rilievo perché il reato di false fatturazioni è contestato a VICINO quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e in relazione al merito di esso il ricorso non contesta alcunché, poiché si limita, pur rivestendo il ricorrente quella carica formale, ad allontanare la propria responsabilità di fronte a una gestione di fatto da parte di altri, senza affrontare il dettaglio illustrato nell'ordinanza impugnata.

2. Manifestamente infondato è altresì il motivo riguardante le esigenze cautelari, avendo sul punto il TRIBUNALE correttamente spiegato che, premesso che le imposte evase sono state quantificate in 84.168 euro, la ragionevole previsione del difficile recupero di tali importi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.i.s., in liquidazione dal 2019, ha fatto orientare al sequestro preventivo per equivalente su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il ricorrente è socio unico e legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] di riesame ha altresì precisato che se tale ultima società avesse inteso vantare in modo autonomo i diritti su quanto sequestrato avrebbe dovuto formulare una propria istanza: essa invece, come in seguito la richiesta di riesame, sono state proposte dalla persona fisica VICINO Filippo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/12/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/04/2021- dep. 7/06/2021 il TRIBUNALE di RIMINI- sez. riesame annullava in parte il decreto di sequestro preventivo in data 15/02/2021 del GIP del medesimo TRIBUNALE, avente per oggetto i saldi attivi dei conti correnti e ogni altra attività finanziaria riconducibili a VICINO Filippo fino alla concorrenza della somma di 84.168 euro, quale profitto del reato fiscale di cui alla imputazione sub 3-, e il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, mobili e immobili riferiti alla imputazione di autoriciclaggio sub 16-. [OSCURATO:PERSONA] del riesame accoglieva il ricorso con riferimento al reato sub 16- e confermava il provvedimento del GIP per il reato sub 3-, riguardante l'avvenuto utilizzo da parte dell'indagato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in concorso con gli amministratori di fatto, di fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il periodo di imposta 2016.2. VICINO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Rileva che la M.V. General s.r.I., cui sono stati sequestrati il saldo di un conto corrente e beni mobili registrati, è società di cui il ricorrente è socio unico e legale rappresentante soltanto a partire dal 22/02/2018, mentre le operazioni commerciali ritenute fittizie risalgono al 2015, al 2016, e addirittura al 2013. Non vi sarebbe nesso causale fra esse ed [OSCURATO:SOCIETA]; come secondo, il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata. Riprende quando già esposto nel primo motivo, a proposito della estraneità di [OSCURATO:SOCIETA]. ai reati fiscali contestati sub 3-. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato poiché per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Nel caso in esame non si riscontra alcuna violazione di legge perché, premesso che per sostenere le misure cautelari reali sono richiesti meri indizi di reità, non già gravi indizi di colpevolezza in ordine al/ai reato/i per cui si procede, il provvedimento del TRIBUNALE del riesame non è censurabile né per assenza di motivazione, né per motivazione apparente, né per omesso esame di punti decisivi riguardanti l'accertamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha correttamente osservato che in relazione al fumus commessi delicti il riferimento a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.i.è privo di rilievo perché il reato di false fatturazioni è contestato a VICINO quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e in relazione al merito di esso il ricorso non contesta alcunché, poiché si limita, pur rivestendo il ricorrente quella carica formale, ad allontanare la propria responsabilità di fronte a una gestione di fatto da parte di altri, senza affrontare il dettaglio illustrato nell'ordinanza impugnata. 2. Manifestamente infondato è altresì il motivo riguardante le esigenze cautelari, avendo sul punto il TRIBUNALE correttamente spiegato che, premesso che le imposte evase sono state quantificate in 84.168 euro, la ragionevole previsione del difficile recupero di tali importi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.i.s., in liquidazione dal 2019, ha fatto orientare al sequestro preventivo per equivalente su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il ricorrente è socio unico e legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] di riesame ha altresì precisato che se tale ultima società avesse inteso vantare in modo autonomo i diritti su quanto sequestrato avrebbe dovuto formulare una propria istanza: essa invece, come in seguito la richiesta di riesame, sono state proposte dalla persona fisica VICINO Filippo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021
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