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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04843/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04843/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris