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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34780/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08075 sez.

ML - ud. 12-10-2021 j'\ -2- R.G. n. 8075/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 6.9.2019, ha accolto «per quanto di ragione» il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Poste-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti [OSCURATO:PERSONA] Poste) e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa il 18.3.2016, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore - dipendente del Circolo ricreativo aziendale di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di bagnino, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2008, presso lo stabilimento "Lido delle Poste", gestito dal [OSCURATO:PERSONA] Poste -, volto ad ottenere «la condanna al pagamento delle retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi e TFR, per un ammontare complessivo di Euro 8.864,31, oltre accessori»;

2. i giudici di secondo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato «[OSCURATO:PERSONA] Poste al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di Euro 2.815,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo» e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «la compiuta istruttoria ha dimostrato che dall'I_ al 27 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa all'interno dello stabilimento balneare facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. ...

A tanto deve aggiungersi l'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la presenza dell'appellante come bagnino nello stabilimento in data 15 luglio 2008»; che «Nel periodo in questione è sul [OSCURATO:PERSONA] che incombono gli obblighi retributivi», in quanto, nonostante «la documentazione versata in giudizio comprova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto in affitto lo stabilimento balneare, presso cui l'appellante ha prestato l'attività lavorativa, con rogito notarile del 28 luglio 2008, nel quale si dà atto che in pari data la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] viene immessa nel possesso della struttura e che il ramo di azienda viene concesso in affitto senza dipendenti (v. rogito notarile in data 30 luglio 2008 allegato)», la «legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] permane anche ove volesse condividersi il prospettai/fu assunto difensivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata di fatto l'unico gestore dello stabilimento balneare anche nel periodo anteriore alla formalizzazione della cessione in affitto», non risultando «adottata, all'infuori del deposito del rogito notarile in data 30 luglio 2008, alcuna forma di pubblicità formale della cessione in fitto dello stabilimento balneare né che la vicenda sia stata altrimenti resa nota...»;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Poste ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.Considerato che:

5. con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza o del procedimento.

Violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 Disp.

Att. c.p.c..

Omessa motivazione», per «la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale di legittimità - peraltro non pertinente - senza tuttavia rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante al fine della riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato e, dunque, inidonea a soddisfare i requisiti minimi ritenuti indispensabili»;

6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «poiché il giudicante ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ovverosia che [OSCURATO:PERSONA] sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stipulato contratti di lavoro riguardanti proprio il "Lido le Poste", uno dei quali è stato sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] che ha ricoperto proprio il ruolo di bagnino»;

7. con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., «l'omesso esame della prova documentale (contratti di lavoro) relativa alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia di fatto gestito lo stabilimento balneare sin dal 3.7.2008.

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 111, comma 6, della Costituzione; degli artt. 132, comma 2, n. 4; 115, 116 c.p.c.; 2697, 1372, 2556 c.c.>>, per avere la Corte di Appello «omesso di esaminare la prova documentale ed i fatti ad essa collegati di cui al secondo motivo di ricorso, ritenendo la permanenza della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA]», nonostante «la [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico gestore dello stabilimento balneare»;

8. il primo motivo è inammissibile: quanto alla seconda censura/ per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 6.9.2019; quanto alle censure sollevate nella prima parte, perché non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, la cui omessa considerazione avrebbe condotto alla nullità della sentenza né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione», non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa;9. il secondo motivo, teso a sollecitare un ragionamento presuntivo della Corte, non è meritevole di accoglimento, perché la ricostruzione fattuale ed il procedimento di sussunzione operati dai giudici di seconda istanza non sono stati adeguatamente incisi dalle doglianze.

Inoltre, lo stesso appare articolato in modo da contrapporre una diversa valutazione rispetto al percorso decisionale censurato, non suffragata da elementi decisivi, tali da dover condurre i giudici ad una diversa pronunzia rispetto alla decisione impugnata, peraltro in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia (citati a pag. 5 della sentenza), alla stregua dei quali «nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda non accompagnato da pubblicità formale (nel caso in cui essa sia legislativamente imposta) o comunque "di fatto", idonea a rendere nota al pubblico l'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è, in forza del principio dell'apparenza del diritto, responsabile per le obbligazioni assunte dal cessionario ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, contratte dal terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo» (v., ex multis, Cass. nn. 2838/2005; 11491/2004).

Peraltro, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare, in modo specifico, i criteri ritenuti, in concreto, non osservati dai giudici di appello ed il modo in cui gli stessi se ne sarebbero discostati, «non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante» (v., ex multis, Cass.nn. 4832/2016; 5595/2014; 17033/2012; 20303/2011);

10. il terzo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili: innanzitutto, perché solleva differenti censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008).

Al riguardo, è da osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., hanno ribadito la critica di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità» (Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013).

Inoltre, quanto alle doglianze che investono gli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., valgano le stesse considerazioni innanzi esplicitate in ordine alla prima parte del primo mezzo di impugnazione; quanto alla prima censura, la stessa tende ad una nuova valutazione delle prove documentali.

E', altresì, da ribadire, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), che «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli.

A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. nn. 20867/2020; 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)».

Infine, per ciò che riguarda le censure relative agli artt. 2697, 1372, 2556 c.c., si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>> (Cass., SS.UU., n. 34476/2019);

11. per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto;

12. le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di [OSCURATO:PERSONA], come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata;

13. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08075 sez. ML - ud. 12-10-2021 j'\ -2- R.G. n. 8075/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 6.9.2019, ha accolto «per quanto di ragione» il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Poste-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti [OSCURATO:PERSONA] Poste) e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa il 18.3.2016, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore - dipendente del Circolo ricreativo aziendale di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di bagnino, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2008, presso lo stabilimento "Lido delle Poste", gestito dal [OSCURATO:PERSONA] Poste -, volto ad ottenere «la condanna al pagamento delle retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi e TFR, per un ammontare complessivo di Euro 8.864,31, oltre accessori»; 2. i giudici di secondo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato «[OSCURATO:PERSONA] Poste al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di Euro 2.815,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo» e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «la compiuta istruttoria ha dimostrato che dall'I_ al 27 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa all'interno dello stabilimento balneare facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. ... A tanto deve aggiungersi l'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la presenza dell'appellante come bagnino nello stabilimento in data 15 luglio 2008»; che «Nel periodo in questione è sul [OSCURATO:PERSONA] che incombono gli obblighi retributivi», in quanto, nonostante «la documentazione versata in giudizio comprova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto in affitto lo stabilimento balneare, presso cui l'appellante ha prestato l'attività lavorativa, con rogito notarile del 28 luglio 2008, nel quale si dà atto che in pari data la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] viene immessa nel possesso della struttura e che il ramo di azienda viene concesso in affitto senza dipendenti (v. rogito notarile in data 30 luglio 2008 allegato)», la «legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] permane anche ove volesse condividersi il prospettai/fu assunto difensivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata di fatto l'unico gestore dello stabilimento balneare anche nel periodo anteriore alla formalizzazione della cessione in affitto», non risultando «adottata, all'infuori del deposito del rogito notarile in data 30 luglio 2008, alcuna forma di pubblicità formale della cessione in fitto dello stabilimento balneare né che la vicenda sia stata altrimenti resa nota...»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Poste ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.Considerato che: 5. con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza o del procedimento. Violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 Disp. Att. c.p.c.. Omessa motivazione», per «la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale di legittimità - peraltro non pertinente - senza tuttavia rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante al fine della riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato e, dunque, inidonea a soddisfare i requisiti minimi ritenuti indispensabili»; 6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «poiché il giudicante ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ovverosia che [OSCURATO:PERSONA] sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stipulato contratti di lavoro riguardanti proprio il "Lido le Poste", uno dei quali è stato sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] che ha ricoperto proprio il ruolo di bagnino»; 7. con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., «l'omesso esame della prova documentale (contratti di lavoro) relativa alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia di fatto gestito lo stabilimento balneare sin dal 3.7.2008. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 111, comma 6, della Costituzione; degli artt. 132, comma 2, n. 4; 115, 116 c.p.c.; 2697, 1372, 2556 c.c.>>, per avere la Corte di Appello «omesso di esaminare la prova documentale ed i fatti ad essa collegati di cui al secondo motivo di ricorso, ritenendo la permanenza della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA]», nonostante «la [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico gestore dello stabilimento balneare»; 8. il primo motivo è inammissibile: quanto alla seconda censura/ per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 6.9.2019; quanto alle censure sollevate nella prima parte, perché non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, la cui omessa considerazione avrebbe condotto alla nullità della sentenza né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione», non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa;9. il secondo motivo, teso a sollecitare un ragionamento presuntivo della Corte, non è meritevole di accoglimento, perché la ricostruzione fattuale ed il procedimento di sussunzione operati dai giudici di seconda istanza non sono stati adeguatamente incisi dalle doglianze. Inoltre, lo stesso appare articolato in modo da contrapporre una diversa valutazione rispetto al percorso decisionale censurato, non suffragata da elementi decisivi, tali da dover condurre i giudici ad una diversa pronunzia rispetto alla decisione impugnata, peraltro in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia (citati a pag. 5 della sentenza), alla stregua dei quali «nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda non accompagnato da pubblicità formale (nel caso in cui essa sia legislativamente imposta) o comunque "di fatto", idonea a rendere nota al pubblico l'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è, in forza del principio dell'apparenza del diritto, responsabile per le obbligazioni assunte dal cessionario ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, contratte dal terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo» (v., ex multis, Cass. nn. 2838/2005; 11491/2004). Peraltro, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare, in modo specifico, i criteri ritenuti, in concreto, non osservati dai giudici di appello ed il modo in cui gli stessi se ne sarebbero discostati, «non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante» (v., ex multis, Cass.nn. 4832/2016; 5595/2014; 17033/2012; 20303/2011); 10. il terzo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili: innanzitutto, perché solleva differenti censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008). Al riguardo, è da osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., hanno ribadito la critica di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità» (Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013). Inoltre, quanto alle doglianze che investono gli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., valgano le stesse considerazioni innanzi esplicitate in ordine alla prima parte del primo mezzo di impugnazione; quanto alla prima censura, la stessa tende ad una nuova valutazione delle prove documentali. E', altresì, da ribadire, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), che «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. nn. 20867/2020; 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)». Infine, per ciò che riguarda le censure relative agli artt. 2697, 1372, 2556 c.c., si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>> (Cass., SS.UU., n. 34476/2019); 11. per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto; 12. le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di [OSCURATO:PERSONA], come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata; 13. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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