CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 26961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di ArbiBenzarti;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previo riconoscimento ad entrambi gli imputati del beneficio di cui all’art. 175cod. pen. ha confermato nel resto la sentenza in data 27 febbraio 2024 dalTribunale di Rimini con la quale era stata affermata la penale responsabilità deglistessi in relazione al reato di concorso in ricettazione (artt. 110, 648 cod. pen.)commesso tra il 12 ed il 16 gennaio 2018.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto, con attounitario, ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo con motivounico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordineal mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delseguente principio di diritto: «L'attenuante di aver cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4,cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, commaquarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui [comeaccaduto nella decisione assunta dal Tribunale – ndr.] l'esiguità del dannopatrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesifavorevole non può essere considerato due volte» (ex multis: Sez. 2, n. 51255del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693-01);che, pertanto, i ricorrenti prospettano una soluzione giuridica in palesecontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI