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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21748/2024

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a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATA" clato anQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 15/11/2022, ha condannato alla pena di 1.000,00 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 D.Lgs 110/1975; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATA" clato anQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 15/11/2022, ha condannato alla pena di 1.000,00 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 D.Lgs 110/1975; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 21748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris